Non più rifiuti i residui di carta e cartone
In vigore dal 24 febbraio le nuove regole sul recupero dei materiali
Entrano in vigore mercoledì 24 febbraio 2021 le nuove regole nazionali che decretano la fine dello status di rifiuto ( end of waste) dei residui di carta e cartone.
La nuova disciplina è oggetto del decreto ministeriale 22 settembre 2020, n. 188 ( pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 33 del 9 febbraio 2021) e rappresenta il quinto tassello nazionale della più ampia architettura della rigenerazione di materia che si aggiunge ai pochi regolamenti europei in materia e all'altrettanto scarsa decretazione italiana in materia di end of waste.
Entro il 23 agosto 2021 i produttori dell'end of waste carta e cartone recuperati devono presentare: per il recupero condotto in forma ordinaria, un'istanza di aggiornamento dell'autorizzazione di cui all'articolo 208 del decreto legislativo 152/ 2006 o dell'Aia; per il recupero agevolato di cui all'articolo 216, gli aggiornamenti delle comunicazioni effettuate alla Provincia indicando la corrispondente tipologia di materiale presente nell'allegato 1, suballegato 1, del Dm 5 febbraio 1998 e la quantità massima per la specifica attività di recupero presente nell'allegato 4 a tale decreto.
Le operazioni di recupero sono effettuate esclusivamente in conformità alla norma Uni En 643. A tal fine i tre allegati al decreto sono fondamentali.
L'allegato 1 contiene i criteri tecnici ( quelli di qualità della carta e cartone recuperati nonché le verifiche sui rifiuti in ingresso) nel rispetto dei quali « rifiuti di carta e cartone, inclusi poliaccoppiati, anche di imballaggi, provenienti da raccolta differenziata di rifiuti urbani e speciali » cessano di essere tali e si trasformano nell'end of waste chiamato « carta e cartone recuperati » .
L'accertamento relativo ai requisiti di qualità di carta e cartone recuperati deve avvenire almeno ogni sei mesi da parte di un organismo certificato secondo la norma Uni 9001 mentre la norma Uni 10802 disciplina il prelievo dei campioni.
Ai fini della verifica, il produttore di end of waste conserva per un anno presso l'impianto di recupero ( o la propria sede legale) un campione di carta e cartone recuperati, opportunamente conservato anche per consentire la ripetizione delle analisi. Il periodo di conservazione del campione è ridotto a sei mesi per le imprese registrate Emas o certificate Uni En Iso 14001.
Il produttore dell'end of waste deve applicare un sistema di gestione della qualità secondo la norma Uni En Iso 9001 che deve essere certificato da un organismo accreditato il quale dimostri il rispetto dei nuovi requisiti previsti.
L'allegato 2, invece, stabilisce l'utilizzo dell'end of waste nella manifattura di carta e cartone da parte dell'industria cartaria oppure in altre industrie che li utilizzano come materia prima per le proprie produzioni.
L'allegato 3 contiene il modulo recante la dichiarazione di conformità mediante la quale il produttore dell'end of waste ( carta e cartone recuperati) attesta il rispetto dei criteri indicati in allegato 1.
Tale dichiarazione presenta le seguenti caratteristiche: va resa tramite una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ex articolo 47, Dpr 445/ 2000; deve essere redatta al termine del processo produttivo di ciascun lotto; va inviata con modalità telematica ai sensi dell'articolo 65, Dlgs 82/ 2005 all'autorità competente e all'Arpa.