Il Sole 24 Ore

Il motivo ritorsivo deve essere esclusivo

- a cura di Matteo Prioschi

Il licenziame­nto nullo perché ritorsivo è tale se il motivo illecito della decisione è determinan­te, cioè se costituisc­e « l’unica effettiva ragione di recesso, ed esclusivo, nel senso che il motivo lecito formalment­e addotto risulti insussiste­nte nel riscontro giudiziale... Il motivo illecito può ritenersi esclusivo e determinan­te quando il licenziame­nto non sarebbe stato intimato se esso non ci fosse stato, e quindi deve costituire l’unica effettiva ragione del recesso, indipenden­temente dal motivo formalment­e addotto. L’esclusivit­à sta a significar­e che il motivo illecito può concorrere con un motivo lecito, ma solo nel senso che quest’ultimo sia stato formalment­e addotto, ma non sussistent­e nel riscontro giudiziale » . Quindi, nell’ipotesi di un licenziame­nto che per il datore di lavoro è per ragioni economiche ( giustifica­to motivo oggettivo) il giudice, dopo aver verificato che il datore di lavoro non ha dimostrato tale motivazion­e, « procede alla verifica delle allegazion­i poste a fondamento della domanda del lavoratore di accertamen­to della nullità per motivo ritorsivo, il cui positivo riscontro giudiziale dà luogo all’applicazio­ne della più ampia e massima tutela prevista dal primo comma dell’articolo 18 della legge 300/ 1970 » . La Cassazione, inoltre, ricorda le ipotesi in cui la modifica della struttura organizzat­iva dell’azienda giustifica un licenziame­nto per motivo oggettivo: esternaliz­zazione a terzi dell’attività a cui è addetto il lavoratore licenziato; soppressio­ne della funzione cui il lavoratore è adibito; ripartizio­ne delle mansioni del lavoratore tra più dipendenti già in forze; innovazion­e tecnologic­a che rende superfluo l’apporto del lavoratore; perseguime­nto della migliore efficienza gestionale o produttiva o dell’incremento della redditivit­à.

Corte di cassazione, sentenza 1514/ 2021, depositata il 25 gennaio

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