Il motivo ritorsivo deve essere esclusivo
Il licenziamento nullo perché ritorsivo è tale se il motivo illecito della decisione è determinante, cioè se costituisce « l’unica effettiva ragione di recesso, ed esclusivo, nel senso che il motivo lecito formalmente addotto risulti insussistente nel riscontro giudiziale... Il motivo illecito può ritenersi esclusivo e determinante quando il licenziamento non sarebbe stato intimato se esso non ci fosse stato, e quindi deve costituire l’unica effettiva ragione del recesso, indipendentemente dal motivo formalmente addotto. L’esclusività sta a significare che il motivo illecito può concorrere con un motivo lecito, ma solo nel senso che quest’ultimo sia stato formalmente addotto, ma non sussistente nel riscontro giudiziale » . Quindi, nell’ipotesi di un licenziamento che per il datore di lavoro è per ragioni economiche ( giustificato motivo oggettivo) il giudice, dopo aver verificato che il datore di lavoro non ha dimostrato tale motivazione, « procede alla verifica delle allegazioni poste a fondamento della domanda del lavoratore di accertamento della nullità per motivo ritorsivo, il cui positivo riscontro giudiziale dà luogo all’applicazione della più ampia e massima tutela prevista dal primo comma dell’articolo 18 della legge 300/ 1970 » . La Cassazione, inoltre, ricorda le ipotesi in cui la modifica della struttura organizzativa dell’azienda giustifica un licenziamento per motivo oggettivo: esternalizzazione a terzi dell’attività a cui è addetto il lavoratore licenziato; soppressione della funzione cui il lavoratore è adibito; ripartizione delle mansioni del lavoratore tra più dipendenti già in forze; innovazione tecnologica che rende superfluo l’apporto del lavoratore; perseguimento della migliore efficienza gestionale o produttiva o dell’incremento della redditività.
Corte di cassazione, sentenza 1514/ 2021, depositata il 25 gennaio