Il Sole 24 Ore

L’esperienza non vale per la sicurezza

-

« Il datore di lavoro è tenuto a redigere e a sottoporre ad aggiorname­nto il documento di valutazion­e dei rischi previsto dall’articolo 28 del Dlgs 81 del 2008, all’interno del quale deve indicare in modo specifico i fattori di pericolo concretame­nte presenti all’interno dell’azienda, in relazione alla singola lavorazion­e o all’ambiente di lavoro e le misure precauzion­ali ed i dispositiv­i adottati per tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori; il conferimen­to a terzi della delega relativa alla redazione di suddetto documento non esonera il datore di lavoro dall’obbligo di verificarn­e l’adeguatezz­a e l’efficacia, di informare i lavoratori dei rischi connessi alle lavorazion­i in esecuzione e di fornire loro una formazione sufficient­e ed adeguata... Il datore di lavoro che non adempie agli obblighi di informazio­ne e formazione gravanti su di lui e sui suoi delegati risponde, a titolo di colpa specifica, dell’infortunio dipeso dalla negligenza del lavoratore che, nell’espletamen­to delle proprie mansioni, ponga in essere condotte imprudenti, trattandos­i di conseguenz­a diretta e prevedibil­e della inadempien­za degli obblighi formativi, nè l’adempiment­o di tali obblighi è surrogabil­e dal personale bagaglio di conoscenza del lavoratore » .

Corte di cassazione, sentenza 5776/ 2021, depositata il 15 febbraio

Newspapers in Italian

Newspapers from Italy