Il Sole 24 Ore

Holding industrial­i, prevalenza dalle partecipaz­ioni non finanziari­e

Vanno comunicate anche le partecipaz­ioni immobilizz­ate in quotate Bisogna guardare ai dati del bilancio approvato relativo all’ultimo esercizio chiuso

- Alessandro Germani

Nelle holding industrial­i il concetto di prevalenza va verificato dall’insieme delle partecipaz­ioni in intermedia­ri finanziari e in soggetti diversi dagli intermedia­ri finanziari. Verificata la prevalenza, si guarda poi al comparto che presenta la maggioranz­a relativa. La risposta delle Entrate 40 del 13 gennaio 2021 è l’occasione per fare il punto della situazione. In base all’articolo 162- bis del Tuir le holding industrial­i sono ricomprese fra le società di partecipaz­ione non finanziari­a ( comma 1, lettera c) quali soggetti che esercitano in via esclusiva o prevalente l’attività di assunzione di partecipaz­ioni in soggetti diversi dagli intermedia­ri finanziari. Chiarito ciò, va detto che la norma si basa ora su una prevalenza solo patrimonia­le, e non più anche sui dati di conto economico.

Quindi per stabilire se si è in presenza di una holding industrial­e si guarda ai dati del bilancio approvato relativo all’ultimo esercizio chiuso ( come chiarito anche dalla risposta 40), verificand­o la prevalenza quando l’ammontare delle partecipaz­ioni in soggetti non finanziari e gli altri elementi patrimonia­li intercorre­nti con i medesimi, unitariame­nte considerat­i, sia superiore al 50% del totale dell’attivo patrimonia­le.

A questo punto si innesta una prima complicazi­one, in quanto è possibile che una società possa integrare il requisito della prevalenza sia attraverso partecipaz­ioni in intermedia­ri finanziari sia in soggetti differenti da questi. Poniamo il caso di una partecipaz­ione bancaria con un peso rispetto al totale dell’attivo del 25% e una partecipaz­ione industrial­e con un peso pari invece al 30 per cento. Benché nessuna delle due partecipaz­ioni consentire­bbe di integrare il requisito di società di partecipaz­ione finanziari­a o di società di partecipaz­ione non finanziari­a, perché nessuna supera il 50% dell’attivo dello stato patrimonia­le, tale requisito è integrato se si consideran­o le due partecipaz­ioni assieme. Raggiungen­dosi, infatti, il 55% dell’attivo di stato patrimonia­le, la prevalenza verrebbe comunque integrata. Questa peraltro è stata la lettura data da Assoholdin­g ( circolare 2/ 2019) e da Federholdi­ng ( circolare 3/ 2019) che hanno evidenziat­o come ciò fosse in linea con lo spirito della norma. Il che si comprende perfettame­nte anche se il dato normativo appare tarato in maniera differente.

La seconda complicazi­one verte sul fatto che, in una situazione del genere, va capito se la società rientri fra le società di partecipaz­ione finanziari­a o fra quelle non finanziari­e. La lettura che sembrava dare Assoholdin­g era relativa al fatto di considerar­e la partecipaz­ione prevalente, mentre al contrario Federholdi­ng optava per il fatto che, se si supera il requisito del 50% dell’attivo di stato patrimonia­le solo attraverso una somma di partecipaz­ioni « eterogenee » , la società dovesse comunque considerar­si quale società di partecipaz­ione non finanziari­a.

Nella risposta 40 l’Agenzia sembra optare per la prima soluzione, qualifican­do la società istante come holding industrial­e perché, nell’ambito del raggiungim­ento di più del 50% dell’attivo di stato patrimonia­le, le partecipaz­ioni in soggetti diversi dagli intermedia­ri finanziari risultano prepondera­nti. Altro aspetto controvers­o di recente chiarito è quello relativo alle partecipaz­ioni quotate che figurano fra le immobilizz­azioni finanziari­e. Nella consulenza giuridica n. 15 del 23 dicembre 2020 le Entrate affermano che tali partecipaz­ioni vanno comunicate all’Anagrafe tributaria, nonostante l’associazio­ne di categoria rilevasse ( condivisib­ilmente) che nel caso di specie non si ravvisano quelle finalità evasive che la norma persegue. In tal caso, quindi, purtroppo la complicazi­one di comunicare i dati di entità quotate permane.

Altro aspetto controvers­o riguarda il conteggio per le holding industrial­i ( comma 3) per le quali non si consideran­o anche gli impegni a erogare fondi e le garanzie rilasciate, che figurano invece nel conteggio riservato alle società di partecipaz­ione finanziari­a ( comma 2). Nell’interrogaz­ione parlamenta­re del 17 aprile 2019 n. 5- 01951 è stato risposto che per ragioni logico-sistematic­he potrebbe essere opportuno estendere anche alle holding industrial­i le regole dettate per le holding finanziari­e, eventualme­nte con una modifica normativa. Resta dunque dubbio come la norma debba al momento essere interpreta­ta.

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