Holding industriali, prevalenza dalle partecipazioni non finanziarie
Vanno comunicate anche le partecipazioni immobilizzate in quotate Bisogna guardare ai dati del bilancio approvato relativo all’ultimo esercizio chiuso
Nelle holding industriali il concetto di prevalenza va verificato dall’insieme delle partecipazioni in intermediari finanziari e in soggetti diversi dagli intermediari finanziari. Verificata la prevalenza, si guarda poi al comparto che presenta la maggioranza relativa. La risposta delle Entrate 40 del 13 gennaio 2021 è l’occasione per fare il punto della situazione. In base all’articolo 162- bis del Tuir le holding industriali sono ricomprese fra le società di partecipazione non finanziaria ( comma 1, lettera c) quali soggetti che esercitano in via esclusiva o prevalente l’attività di assunzione di partecipazioni in soggetti diversi dagli intermediari finanziari. Chiarito ciò, va detto che la norma si basa ora su una prevalenza solo patrimoniale, e non più anche sui dati di conto economico.
Quindi per stabilire se si è in presenza di una holding industriale si guarda ai dati del bilancio approvato relativo all’ultimo esercizio chiuso ( come chiarito anche dalla risposta 40), verificando la prevalenza quando l’ammontare delle partecipazioni in soggetti non finanziari e gli altri elementi patrimoniali intercorrenti con i medesimi, unitariamente considerati, sia superiore al 50% del totale dell’attivo patrimoniale.
A questo punto si innesta una prima complicazione, in quanto è possibile che una società possa integrare il requisito della prevalenza sia attraverso partecipazioni in intermediari finanziari sia in soggetti differenti da questi. Poniamo il caso di una partecipazione bancaria con un peso rispetto al totale dell’attivo del 25% e una partecipazione industriale con un peso pari invece al 30 per cento. Benché nessuna delle due partecipazioni consentirebbe di integrare il requisito di società di partecipazione finanziaria o di società di partecipazione non finanziaria, perché nessuna supera il 50% dell’attivo dello stato patrimoniale, tale requisito è integrato se si considerano le due partecipazioni assieme. Raggiungendosi, infatti, il 55% dell’attivo di stato patrimoniale, la prevalenza verrebbe comunque integrata. Questa peraltro è stata la lettura data da Assoholding ( circolare 2/ 2019) e da Federholding ( circolare 3/ 2019) che hanno evidenziato come ciò fosse in linea con lo spirito della norma. Il che si comprende perfettamente anche se il dato normativo appare tarato in maniera differente.
La seconda complicazione verte sul fatto che, in una situazione del genere, va capito se la società rientri fra le società di partecipazione finanziaria o fra quelle non finanziarie. La lettura che sembrava dare Assoholding era relativa al fatto di considerare la partecipazione prevalente, mentre al contrario Federholding optava per il fatto che, se si supera il requisito del 50% dell’attivo di stato patrimoniale solo attraverso una somma di partecipazioni « eterogenee » , la società dovesse comunque considerarsi quale società di partecipazione non finanziaria.
Nella risposta 40 l’Agenzia sembra optare per la prima soluzione, qualificando la società istante come holding industriale perché, nell’ambito del raggiungimento di più del 50% dell’attivo di stato patrimoniale, le partecipazioni in soggetti diversi dagli intermediari finanziari risultano preponderanti. Altro aspetto controverso di recente chiarito è quello relativo alle partecipazioni quotate che figurano fra le immobilizzazioni finanziarie. Nella consulenza giuridica n. 15 del 23 dicembre 2020 le Entrate affermano che tali partecipazioni vanno comunicate all’Anagrafe tributaria, nonostante l’associazione di categoria rilevasse ( condivisibilmente) che nel caso di specie non si ravvisano quelle finalità evasive che la norma persegue. In tal caso, quindi, purtroppo la complicazione di comunicare i dati di entità quotate permane.
Altro aspetto controverso riguarda il conteggio per le holding industriali ( comma 3) per le quali non si considerano anche gli impegni a erogare fondi e le garanzie rilasciate, che figurano invece nel conteggio riservato alle società di partecipazione finanziaria ( comma 2). Nell’interrogazione parlamentare del 17 aprile 2019 n. 5- 01951 è stato risposto che per ragioni logico-sistematiche potrebbe essere opportuno estendere anche alle holding industriali le regole dettate per le holding finanziarie, eventualmente con una modifica normativa. Resta dunque dubbio come la norma debba al momento essere interpretata.