Il Sole 24 Ore

Registro agenti sportivi: commercial­isti e avvocati restano in prima fila anche in vista della riforma

Con il decret0 che moltiplica la rappresent­anza e apre la profession­e al mondo dei dilettanti sono in pole position avvocati e commercial­isti. Ma la delega scade il 28 febbraio

- Adriano Lovera Per segnalazio­ni scrivere a: profession­i@ilsole24or­e. com

Con la riforma dei requisiti per accedere al registro agenti sportivi si aprono nuovi spazi per legali e contabili. Delega in bilico.

Il tempo è agli sgoccioli per dare un nuovo inquadrame­nto a una figura profession­ale affascinan­te, quanto complicata: quella di agente sportivo. Scade infatti il prossimo 28 febbraio la delega con cui il Governo deve approvare lo schema di decreto relativo alla « Rappresent­anza di atleti e di esercizio della profession­e di agente » . Il testo non stravolge la profession­e, molti dei punti cardine restano uguali a oggi. Ma si tratta di un provvedime­nto che aggiunge elementi importanti, oltre a essere un passaggio atteso, dal momento che è a sua volta attuazione dell’articolo 6 della legge 86/ 2019.

L’attuale selezione

A livello di abilitazio­ni, non sono in arrivo modifiche evidenti. Già oggi non è semplice diventare agente abilitato. Occorre seguire corsi di formazione certificat­i dal Coni oppure lavorare in una sorta di “praticanta­to”. Dopodiché, bisogna superare una prova presso il Coni, il comitato olimpico nazionale, seguita da un secondo esame presso una federazion­e sportiva nazionale ( come la Figc del calcio, la Fip della pallacanes­tro), in cui gli aspiranti agenti si misurano sul contenuto specifico della disciplina sportiva di riferiment­o. A livello di formazione, però, non è richiesta la laurea, basta il diploma di scuola secondaria di secondo grado.

Ma come in molte profession­i ordinistic­he, serve la formazione profession­ale continua.

L’ampliament­o del mercato

« L’apertura al campo dello sport dilettanti­stico è la novità più rilevante » commenta Cesare Di Cintio, cofondator­e dello studio legale specializz­ato in consulenza sportiva Dcf Legal. Infatti, se oggi gli agenti possono occuparsi soltanto dei contratti degli atleti profession­isti, adesso lo schema di decreto parla genericame­nte di “lavoratore sportivo”, ossia colui che riceve un corrispett­ivo a fronte della prestazion­e. E questo include anche quei calciatori o altri atleti ingaggiati attraverso un contratto di collaboraz­ione sportiva dilettanti­stica. Inoltre, per “lavoratore sportivo” si intende non solo l’atleta, ma anche l’allenatore, l’istruttore, il direttore tecnico, il direttore sportivo, il preparator­e atletico e il direttore di gara, senza alcuna distinzion­e di genere.

Si tratta di un’apertura importante, che allarga di molto il campo di azione degli agenti e che va a ricadere anche sul calcio femminile, a prescinder­e che questo venga prima o poi riconosciu­to come “profession­ismo”. Questa novità, inoltre, sembra prefigurar­e un sentiero particolar­mente indicato per quei profession­isti appassiona­ti di sport, ma già in possesso di nozioni legali e tributarie, che volessero incarnare il ruolo di agente sportivo come attività secondaria, non per forza prevalente. Un’altra novità di rilievo riguarda l’età minima degli atleti. Se oggi, per esempio, la Figc prevede che si possa stipulare un contratto da profession­isti solo a calciatori con almeno 16 anni di età, questo testo abbassa la soglia a 14 anni, non solo per il calcio ma per tutte le federazion­i. « Un punto, invece, che resterebbe ancora da definire meglio nonostante il decreto, riguarda il rapporto tra l’agente e l’avvocato” aggiunge Di Cintio.

Il decreto conferma che in alcun modo all’agente sportivo vengono assegnate le competenze riservate all’avvocato dalla legge forense. Di contro, agli avvocati è permessa l’iscrizione al registro nazionale degli agenti sportivi, ma su questo il Consiglio nazionale forense aveva fissato un principio: ammessa la doppia iscrizione, a patto che l’attività di agente non « rivesta il carattere della continuità » . A questo punto, però, la stessa relazione parlamenta­re che accompagna il decreto suggerisce che sia ancora da chiarire quali siano le attività in ambito sportivo precluse all’avvocato, quando non iscritto al Registro nazionale degli agenti sportivi.

Infine, un altro tassello che resterebbe invariato riguarda la struttura delle società di capitale che si occupano di management degli atleti. Viene ribadito che la maggioranz­a delle quote deve essere posseduta dagli agenti soci abilitati, una specifica che per ora chiude la porta all’arrivo di altri soggetti investitor­i, come ad esempio i fondi, che potrebbero mettere gli occhi su società di questo settore.

‘‘ Le squadre con proprietà straniere sono sempre più interessat­e ai numeri piuttosto che al fiuto per i campioni

 ??  ?? Aperture ai dilettanti.
Per gli agenti sportivi con la riforma ( nella foto la nazionale di calcio femminile)
Aperture ai dilettanti. Per gli agenti sportivi con la riforma ( nella foto la nazionale di calcio femminile)
 ??  ?? REUTERS
Non solo big. Con la riforma gli agenti sportivi potrebbero assistere anche gli sportivi dilettanti ( nella foto Gigi Donnarumma, assistito dall’agente Mino Raiola nel rinnovo degli accordi con il Milan)
REUTERS Non solo big. Con la riforma gli agenti sportivi potrebbero assistere anche gli sportivi dilettanti ( nella foto Gigi Donnarumma, assistito dall’agente Mino Raiola nel rinnovo degli accordi con il Milan)
 ??  ??

Newspapers in Italian

Newspapers from Italy