Per gli avvocati la prova dell’ « esercizio effettivo »
Al via il “censimento” degli avvocati ancora in attività. È partita il 18 febbraio e si concluderà il 30 aprile 2021 la verifica dell’esercizio effettivo, continuativo, abituale e prevalente della professione di avvocato prevista dall’articolo 21 della legge forense su base triennale.
In pratica gli avvocati attivi sono invitati ad accedere alla piattaforma “Sfera” per compilare e presentare l’autocertificazione riguardante il possesso dei requisiti previsti dalla legge professionale per il mantenimento dell’iscrizione all'Albo.
La legge forense prevede una verifica dell’esercizio della professione ogni tre anni, trascorsi i primi 5 dall’iscrizione all’Albo.
Per dimostrare di essere ancora in attività l’avvocato dovrà autocertificare di avere: una partita Iva attiva o di far parte di una società o associazione professionale con partita Iva attiva;
di locali e di almeno un’utenza telefonica per l’attività anche in associazione con altri;
di aver trattato almeno cinque affari per ciascun anno, anche con incarichi conferiti da altri professionisti;
un indirizzo di posta elettronica certificata, comunicato al consiglio dell’Ordine;
assolto l’obbligo di aggiornamento professionale; una polizza assicurativa per la Rc professionale.
In mancanza dell’autocertificazione di questi requisiti ( presenti tutti in contemporanea) l’Ordine può decidere la cancellazione dall’Albo, non prima di aver chiesto informazioni all’avvocato interessato.