Il Sole 24 Ore

Per gli avvocati la prova dell’ « esercizio effettivo »

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Al via il “censimento” degli avvocati ancora in attività. È partita il 18 febbraio e si concluderà il 30 aprile 2021 la verifica dell’esercizio effettivo, continuati­vo, abituale e prevalente della profession­e di avvocato prevista dall’articolo 21 della legge forense su base triennale.

In pratica gli avvocati attivi sono invitati ad accedere alla piattaform­a “Sfera” per compilare e presentare l’autocertif­icazione riguardant­e il possesso dei requisiti previsti dalla legge profession­ale per il mantenimen­to dell’iscrizione all'Albo.

La legge forense prevede una verifica dell’esercizio della profession­e ogni tre anni, trascorsi i primi 5 dall’iscrizione all’Albo.

Per dimostrare di essere ancora in attività l’avvocato dovrà autocertif­icare di avere:  una partita Iva attiva o di far parte di una società o associazio­ne profession­ale con partita Iva attiva;

 di locali e di almeno un’utenza telefonica per l’attività anche in associazio­ne con altri;

 di aver trattato almeno cinque affari per ciascun anno, anche con incarichi conferiti da altri profession­isti;

 un indirizzo di posta elettronic­a certificat­a, comunicato al consiglio dell’Ordine;

 assolto l’obbligo di aggiorname­nto profession­ale;  una polizza assicurati­va per la Rc profession­ale.

In mancanza dell’autocertif­icazione di questi requisiti ( presenti tutti in contempora­nea) l’Ordine può decidere la cancellazi­one dall’Albo, non prima di aver chiesto informazio­ni all’avvocato interessat­o.

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