Welfare: fisco e contabilità in base ad accordi sindacali e Ccnl
Costo dei premi da imputare tra i debiti o nei fondi in base ai piani sottoscritti
Occorre valutare se il pagamento ai dipendenti sia previsto in automatico
Il welfare aziendale è sempre più utilizzato dalle aziende: fondamentale per il benessere dei dipendenti e, quindi, per il business. In molti casi i premi del piano welfare sono rappresentati da remunerazioni variabili cui hanno diritto tutti i dipendenti, sulla base di un accordo sindacale che stabilisce le regole di calcolo e i criteri per definire l’importo da corrispondere al raggiungimento di determinati obiettivi ( spesso legati a indicatori di performance aziendale come l’ebitda e il fatturato).
Il calcolo dei premi, lo stanziamento e il loro trattamento fiscale vanno eseguiti in questi primi mesi dell’anno, in vista dell’approvazione del bilancio. In sostanza, occorre stabilire se il costo dei premi vada imputato tra i debiti o nei fondi, avendo cura di esaminare il contenuto degli accordi sindacali e dei piani di welfare sottoscritti dall’azienda. Spesso, infatti, gli accordi stabiliscono:
• gli importi, i parametri e i meccanismi per determinare l’erogazione connessa al premio di risultato;
• un termine entro il quale l’azienda deve comunicare i premi e le modalità di calcolo alle rappresentanze sindacali;
• le categorie di dipendenti a cui spettano i premi;
• l’anno di competenza del premio.
La rilevazione tra i debiti
L’Oic 19 stabilisce che:
• i debiti sono passività di natura determinata ed esistenza certa, che rappresentano obbligazioni a pagare ammontari fissi o determinabili di disponibilità liquide, o di beni/ servizi aventi un valore equivalente, di solito ad una data stabilita ( par. 4); i debiti di finanziamento e quelli che si originano per ragioni diverse dallo scambio di beni e servizi sono iscrivibili in bilancio quando sorge l’obbligazione della società al pagamento verso la controparte, da individuarsi sulla base delle norme legali e contrattuali ( par. 39).
Se, quindi, il pagamento del premio è previsto automaticamente dai contratti collettivi o dagli accordi aziendali, l’importo dovrebbe essere iscritto in bilancio tra i debiti nell’esercizio in cui viene eseguita la prestazione lavorativa che fa nascere il diritto al dipendente di ottenere il premio ( Oic 11, par. 32), nel rispetto del principio di competenza ( il costo risulterebbe correlato al ricavo conseguito dall’azienda per effetto della prestazione lavorativa). L’iscrizione dovrebbe avvenire nel conto economico tra i costi del personale nelle sottovoci « B. 9. a Salari e stipendi » e « B. 9. b Oneri sociali » , e la contropartita di stato patrimoniale sarà un debito verso i dipendenti e verso gli istituti di previdenza e sicurezza sociale.
La rilevazione tra i fondi
In alcuni casi la determinazione e il pagamento del premio non sono previsti in via automatica dai contratti collettivi o dagli accordi aziendali, ma sono deliberati nell’esercizio successivo dopo il confronto tra azienda e sindacati. In questo caso, poiché l’azienda alla chiusura dell’esercizio non dispone di tutti gli elementi certi necessari per lo stanziamento di un debito, il comportamento più corretto sembra quello di accantonare i premi in un fondo per rischi e oneri ( Oic 31, par. 4 e 25) che verrà stornato nell’esercizio successivo, a fronte della delibera, in contropartita al debito ( Cndcec- Fnc 24 aprile 2018, par. 6.5).
Il trattamento fiscale
Nella prima fattispecie ( iscrizione tra i debiti), i premi dovrebbero concorrere a determinare il reddito d’impresa nell’esercizio di imputazione in bilancio e, quindi, essere deducibili nell’esercizio di stanziamento del debito, per effetto del principio di derivazione rafforzata ( articolo 83, Tuir). Nell’esercizio di rilevamento dei premi tra i fondi, invece, i costi accantonati risulterebbero indeducibili, non rientrando tra gli accantonamenti previsti dall’articolo 107, commi 1- 3, del Tuir ( Cndcec- Fnc 24 aprile 2018, par. 6.5).
Infatti, in base all’articolo 9 del Dm 8 giugno 2016, applicabile anche ai soggetti Oic per via del rimando dell’articolo 2 del Dm 3 agosto 2017, sono considerati accantonamenti i componenti reddituali iscritti in contropartita di passività di scadenza o ammontare incerti che presentano i requisiti di cui allo Ias 37, ancorché disciplinati da uno Ias/ Ifrs diverso rispetto allo stesso Ias 37.