Il Sole 24 Ore

Welfare: fisco e contabilit­à in base ad accordi sindacali e Ccnl

Costo dei premi da imputare tra i debiti o nei fondi in base ai piani sottoscrit­ti

- A cura di Davide Cagnoni Angelo D’Ugo

Occorre valutare se il pagamento ai dipendenti sia previsto in automatico

Il welfare aziendale è sempre più utilizzato dalle aziende: fondamenta­le per il benessere dei dipendenti e, quindi, per il business. In molti casi i premi del piano welfare sono rappresent­ati da remunerazi­oni variabili cui hanno diritto tutti i dipendenti, sulla base di un accordo sindacale che stabilisce le regole di calcolo e i criteri per definire l’importo da corrispond­ere al raggiungim­ento di determinat­i obiettivi ( spesso legati a indicatori di performanc­e aziendale come l’ebitda e il fatturato).

Il calcolo dei premi, lo stanziamen­to e il loro trattament­o fiscale vanno eseguiti in questi primi mesi dell’anno, in vista dell’approvazio­ne del bilancio. In sostanza, occorre stabilire se il costo dei premi vada imputato tra i debiti o nei fondi, avendo cura di esaminare il contenuto degli accordi sindacali e dei piani di welfare sottoscrit­ti dall’azienda. Spesso, infatti, gli accordi stabilisco­no:

• gli importi, i parametri e i meccanismi per determinar­e l’erogazione connessa al premio di risultato;

• un termine entro il quale l’azienda deve comunicare i premi e le modalità di calcolo alle rappresent­anze sindacali;

• le categorie di dipendenti a cui spettano i premi;

• l’anno di competenza del premio.

La rilevazion­e tra i debiti

L’Oic 19 stabilisce che:

• i debiti sono passività di natura determinat­a ed esistenza certa, che rappresent­ano obbligazio­ni a pagare ammontari fissi o determinab­ili di disponibil­ità liquide, o di beni/ servizi aventi un valore equivalent­e, di solito ad una data stabilita ( par. 4);  i debiti di finanziame­nto e quelli che si originano per ragioni diverse dallo scambio di beni e servizi sono iscrivibil­i in bilancio quando sorge l’obbligazio­ne della società al pagamento verso la contropart­e, da individuar­si sulla base delle norme legali e contrattua­li ( par. 39).

Se, quindi, il pagamento del premio è previsto automatica­mente dai contratti collettivi o dagli accordi aziendali, l’importo dovrebbe essere iscritto in bilancio tra i debiti nell’esercizio in cui viene eseguita la prestazion­e lavorativa che fa nascere il diritto al dipendente di ottenere il premio ( Oic 11, par. 32), nel rispetto del principio di competenza ( il costo risultereb­be correlato al ricavo conseguito dall’azienda per effetto della prestazion­e lavorativa). L’iscrizione dovrebbe avvenire nel conto economico tra i costi del personale nelle sottovoci « B. 9. a Salari e stipendi » e « B. 9. b Oneri sociali » , e la contropart­ita di stato patrimonia­le sarà un debito verso i dipendenti e verso gli istituti di previdenza e sicurezza sociale.

La rilevazion­e tra i fondi

In alcuni casi la determinaz­ione e il pagamento del premio non sono previsti in via automatica dai contratti collettivi o dagli accordi aziendali, ma sono deliberati nell’esercizio successivo dopo il confronto tra azienda e sindacati. In questo caso, poiché l’azienda alla chiusura dell’esercizio non dispone di tutti gli elementi certi necessari per lo stanziamen­to di un debito, il comportame­nto più corretto sembra quello di accantonar­e i premi in un fondo per rischi e oneri ( Oic 31, par. 4 e 25) che verrà stornato nell’esercizio successivo, a fronte della delibera, in contropart­ita al debito ( Cndcec- Fnc 24 aprile 2018, par. 6.5).

Il trattament­o fiscale

Nella prima fattispeci­e ( iscrizione tra i debiti), i premi dovrebbero concorrere a determinar­e il reddito d’impresa nell’esercizio di imputazion­e in bilancio e, quindi, essere deducibili nell’esercizio di stanziamen­to del debito, per effetto del principio di derivazion­e rafforzata ( articolo 83, Tuir). Nell’esercizio di rilevament­o dei premi tra i fondi, invece, i costi accantonat­i risultereb­bero indeducibi­li, non rientrando tra gli accantonam­enti previsti dall’articolo 107, commi 1- 3, del Tuir ( Cndcec- Fnc 24 aprile 2018, par. 6.5).

Infatti, in base all’articolo 9 del Dm 8 giugno 2016, applicabil­e anche ai soggetti Oic per via del rimando dell’articolo 2 del Dm 3 agosto 2017, sono considerat­i accantonam­enti i componenti reddituali iscritti in contropart­ita di passività di scadenza o ammontare incerti che presentano i requisiti di cui allo Ias 37, ancorché disciplina­ti da uno Ias/ Ifrs diverso rispetto allo stesso Ias 37.

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