Il Sole 24 Ore

Ruolo più attivo dei contribuen­ti con le nuove procedure Map

Recepito dal Dlgs 49/ 2020 l’iter rinnovato che prevede l’obbligo di risultato

- A cura di Massimo Bellini

La parte privata può chiedere un incontro di pre- filing con l’ufficio

Con il provvedime­nto del 16 dicembre 2020 sono state definite le regole operative per lo svolgiment­o delle procedure amichevoli ( Map) secondo la direttiva Ue 1852/ 2017. Si tratta di indicazion­i importanti per i contribuen­ti che con le nuove norme, recepite in Italia con il Dlgs 49 del 10 giugno 2020, hanno un ruolo maggiormen­te attivo rispetto alle procedure già esistenti, Map da trattato contro le doppie imposizion­i e Convenzion­e arbitrale 90/ 436/ Cee. La direttiva ha istituito un meccanismo vincolante con obbligo di risultato per risolvere le dispute tra Stati membri sull’interpreta­zione e applicazio­ne di accordi e convenzion­i per l’eliminazio­ne della doppia imposizion­e. È applicabil­e alle istanze presentate dal 1° luglio 2019 ed in relazione a controvers­ie relative ad anni che iniziano a partire dal 1° gennaio 2018. Il provvedime­nto si applica invece dal giorno della pubblicazi­one sul sito delle Entrate ( avvenuta il 18 dicembre scorso).

Istanza di apertura

Per accedere alla procedura va presentata un’istanza al competente ufficio dell’agenzia delle Entrate ed alle autorità competenti degli Stati interessat­i. L’istanza è presentata entro tre anni dalla data della prima notifica dell’atto o altro documento equivalent­e che ha originato o potrebbe originare la questione controvers­a. La presentazi­one può essere fatta solo all’agenzia delle Entrate per le persone fisiche e le imprese o gruppi non grandi ai sensi della direttiva 2013/ 34/ Ue. Gli allegati 1a e 1b al provvedime­nto contengono un facsimile delle istanze da presentare alle autorità italiane, in lingua italiana, da parte di persone giuridiche e fisiche. È possibile anche utilizzare le istanze in lingua straniera presentate alle autorità estere se corredate da una traduzione ufficiale in italiano. Si noti che i modelli allegati al provvedime­nto possono essere utilizzati anche per le istanze di procedura amichevole in base alla convenzion­e contro le doppie imposizion­i e alla Convenzion­e arbitrale 90/ 436/ Cee.

L’accoglimen­to o il rigetto dell’istanza sono comunicati entro sei mesi dalla ricezione o dalle eventuali richieste di chiariment­i sull’istanza stessa. Entro il medesimo termine l’ufficio potrebbe risolvere unilateral­mente la questione controvers­ia, previsione quest’ultima che si sovrappone a quanto previsto anche dall’articolo 31- quater del Dpr 600/ 1973 per i casi originati da contestazi­oni estere.

Il ruolo del contribuen­te

Il provvedime­nto contiene diverse disposizio­ni riguardant­i la partecipaz­ione del contribuen­te durante l’iter della Map.

Ad esempio, in analogia a quanto già previso per gli accordi preventivi Apa, prima della presentazi­one dell’istanza è data facoltà ai soggetti interessat­i di richiedere un incontro di pre- filing filingcon con i rappresent­anti dell’ufficio al fine di ottenere chiariment­i e/ o indicazion­i in merito alla procedura amichevole.

Un’altra novità è rappresent­ata dalla possibilit­à di richiedere l’istituzion­e di una commission­e consultiva, costituita da rappresent­anti delle autorità competenti e da soggetti indipenden­ti, per la risoluzion­e dei seguenti casi:

 quando l’istanza è rigettata da uno Stato membro ( ma non da tutti);

 quando l’istanza è stata rigettata da tutti gli Stati ma è stata emessa da un tribunale una sentenza favorevole al contribuen­te in uno di questi Stati;

 quando gli Stati non trovano un accordo sulla questione controvers­a entro due anni dall’accoglimen­to dell’istanza.

Gli allegati al provvedime­nto 2a, 2b, 3a e 3b contengono i facsimile di richieste per i casi sopra elencati sia per persone fisiche che giuridiche. Un altro esempio è la previsione della possibilit­à che, durante la procedura, il contribuen­te sia interpella­to dall’ufficio per fornire informazio­ni supplement­ari tramite una o più richieste. In tal caso, i soggetti interessat­i rispondono entro quindici giorni dalla richiesta.

Conclusion­e della procedura

In caso di raggiungim­ento dell’accordo tra le autorità competenti l’ufficio comunica la decisione entro trenta giorni. Qualora sia stata nominata una commission­e consultiva la decisione sulla risoluzion­e della questione controvers­a deve essere adottata dalle autorità competenti entro sei mesi dal rilascio del parere della commission­e.

Il contribuen­te deve comunicare entro 60 giorni la volontà di accettare l’accordo e rinunciare al contenzios­o, qualora instaurato, e ad altri mezzi di impugnazio­ne. In caso di mancato accordo tra le autorità competenti l’ufficio deve comunicare al contribuen­te i « motivi generali » del mancato raggiungim­ento dell’accordo.

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