Ruolo più attivo dei contribuenti con le nuove procedure Map
Recepito dal Dlgs 49/ 2020 l’iter rinnovato che prevede l’obbligo di risultato
La parte privata può chiedere un incontro di pre- filing con l’ufficio
Con il provvedimento del 16 dicembre 2020 sono state definite le regole operative per lo svolgimento delle procedure amichevoli ( Map) secondo la direttiva Ue 1852/ 2017. Si tratta di indicazioni importanti per i contribuenti che con le nuove norme, recepite in Italia con il Dlgs 49 del 10 giugno 2020, hanno un ruolo maggiormente attivo rispetto alle procedure già esistenti, Map da trattato contro le doppie imposizioni e Convenzione arbitrale 90/ 436/ Cee. La direttiva ha istituito un meccanismo vincolante con obbligo di risultato per risolvere le dispute tra Stati membri sull’interpretazione e applicazione di accordi e convenzioni per l’eliminazione della doppia imposizione. È applicabile alle istanze presentate dal 1° luglio 2019 ed in relazione a controversie relative ad anni che iniziano a partire dal 1° gennaio 2018. Il provvedimento si applica invece dal giorno della pubblicazione sul sito delle Entrate ( avvenuta il 18 dicembre scorso).
Istanza di apertura
Per accedere alla procedura va presentata un’istanza al competente ufficio dell’agenzia delle Entrate ed alle autorità competenti degli Stati interessati. L’istanza è presentata entro tre anni dalla data della prima notifica dell’atto o altro documento equivalente che ha originato o potrebbe originare la questione controversa. La presentazione può essere fatta solo all’agenzia delle Entrate per le persone fisiche e le imprese o gruppi non grandi ai sensi della direttiva 2013/ 34/ Ue. Gli allegati 1a e 1b al provvedimento contengono un facsimile delle istanze da presentare alle autorità italiane, in lingua italiana, da parte di persone giuridiche e fisiche. È possibile anche utilizzare le istanze in lingua straniera presentate alle autorità estere se corredate da una traduzione ufficiale in italiano. Si noti che i modelli allegati al provvedimento possono essere utilizzati anche per le istanze di procedura amichevole in base alla convenzione contro le doppie imposizioni e alla Convenzione arbitrale 90/ 436/ Cee.
L’accoglimento o il rigetto dell’istanza sono comunicati entro sei mesi dalla ricezione o dalle eventuali richieste di chiarimenti sull’istanza stessa. Entro il medesimo termine l’ufficio potrebbe risolvere unilateralmente la questione controversia, previsione quest’ultima che si sovrappone a quanto previsto anche dall’articolo 31- quater del Dpr 600/ 1973 per i casi originati da contestazioni estere.
Il ruolo del contribuente
Il provvedimento contiene diverse disposizioni riguardanti la partecipazione del contribuente durante l’iter della Map.
Ad esempio, in analogia a quanto già previso per gli accordi preventivi Apa, prima della presentazione dell’istanza è data facoltà ai soggetti interessati di richiedere un incontro di pre- filing filingcon con i rappresentanti dell’ufficio al fine di ottenere chiarimenti e/ o indicazioni in merito alla procedura amichevole.
Un’altra novità è rappresentata dalla possibilità di richiedere l’istituzione di una commissione consultiva, costituita da rappresentanti delle autorità competenti e da soggetti indipendenti, per la risoluzione dei seguenti casi:
quando l’istanza è rigettata da uno Stato membro ( ma non da tutti);
quando l’istanza è stata rigettata da tutti gli Stati ma è stata emessa da un tribunale una sentenza favorevole al contribuente in uno di questi Stati;
quando gli Stati non trovano un accordo sulla questione controversa entro due anni dall’accoglimento dell’istanza.
Gli allegati al provvedimento 2a, 2b, 3a e 3b contengono i facsimile di richieste per i casi sopra elencati sia per persone fisiche che giuridiche. Un altro esempio è la previsione della possibilità che, durante la procedura, il contribuente sia interpellato dall’ufficio per fornire informazioni supplementari tramite una o più richieste. In tal caso, i soggetti interessati rispondono entro quindici giorni dalla richiesta.
Conclusione della procedura
In caso di raggiungimento dell’accordo tra le autorità competenti l’ufficio comunica la decisione entro trenta giorni. Qualora sia stata nominata una commissione consultiva la decisione sulla risoluzione della questione controversa deve essere adottata dalle autorità competenti entro sei mesi dal rilascio del parere della commissione.
Il contribuente deve comunicare entro 60 giorni la volontà di accettare l’accordo e rinunciare al contenzioso, qualora instaurato, e ad altri mezzi di impugnazione. In caso di mancato accordo tra le autorità competenti l’ufficio deve comunicare al contribuente i « motivi generali » del mancato raggiungimento dell’accordo.