Sanzioni e accertamenti ridotti per chi paga e incassa cashless
Dimezzate le penalità per violazioni dichiarative e obblighi strumentali
Assicurare la tracciabilità delle operazioni oltre 500 euro abbrevia i controlli
Il ricorso sempre più frequente all’uso di mezzi di pagamento elettronici, accelerato dalla pandemia e incentivato dallo Stato ( tra cashback e lotteria degli scontrini), riporta all’attenzione una serie di misure fiscali già presenti nell’ordinamento, che offrono vantaggi sia sul fronte delle sanzioni sia su quello dei termini d’accertamento.
Sanzioni dimezzate
È il caso della riduzione al 50% delle sanzioni per le violazioni in materia di dichiarazione Iva ( ma anche redditi e Irap) e di obblighi strumentali ( fatturazione, registrazione) prevista dal Dl 138/ 2011 per chi usa solo mezzi d’incasso/ pagamento diversi dal contante per tutte le operazioni attive/ passive eseguite nell’esercizio dell’attività. Vale per gli operatori con ricavi/ compensi non superiori a 5 milioni di euro, che devono indicare nelle dichiarazioni dei redditi e Iva gli estremi dei rapporti con gli operatori finanziari intrattenuti nell’anno cui si riferisce la dichiarazione e per cui s’intende fruire del beneficio. La riduzione delle sanzioni opera quindi per singolo anno: se si omette di eseguire la segnalazione, per le violazioni commesse nel periodo di riferimento non ci sono benefici.
Per l’Iva, si tratta di compilare il quadro VB del modello 2021 ( ripetendo la segnalazione nel quadro RS del modello Redditi). Anche i soggetti esonerati dalla dichiarazione, se ritengono di presentarla, dovranno compilare il quadro VB per avere lo “sconto” ( potrebbe essere il caso di chi effettua solo operazioni esenti e intende riportare un’eccedenza d’imposta a credito). In ogni caso, l’agevolazione dovrebbe competere anche a coloro che, non presentando la dichiarazione Iva ( perché dispensati), si limitano a indicare i rapporti finanziari nel modello Redditi. La riduzione delle sanzioni alla metà deve inoltre ritenersi valida anche ai fini del calcolo dei minimi edittali per il ravvedimento operoso.
Termini d’accertamento brevi
Servirsi di mezzi che assicurano la tracciabilità delle operazioni superiori a 500 euro è invece necessario per ridurre di due anni i termini d’accertamento ai fini dell’Iva e dei redditi d’impresa e lavoro autonomo, come stabilito dall’articolo 3 del Dlgs 127/ 2015 ( in combinazione con l’articolo 3 del Dm attuativo 4 agosto 2016), per i soggetti di cui all’articolo 1 dello stesso decreto che emettono fattura elettronica. Si decade dal beneficio in presenza anche di un solo pagamento con mezzi non tracciati ( articolo 4 del Dm, i cui effetti dovrebbero estendersi anche alla riduzione delle sanzioni).
Anziché al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, il termine per la notifica dell’accertamento può quindi abbreviarsi al 31 dicembre del terzo anno. Naturalmente, la dichiarazione dev’essere stata presentata, anche in ritardo ( entro 90 giorni dal termine originario). Anche tale “agevolazione” va segnalata nel quadro RS della dichiarazione dei redditi, ex articolo 4 del Dm 4 agosto 2016, pena l’inefficacia della riduzione.
Benefici anche nel forfait
Qualche vantaggio c’è anche per i forfettari: la riduzione di un anno dei termini d’accertamento per i redditi, se si ha un fatturato annuo interamente documentato da fatture elettroniche ( articolo 1, comma 692, legge 160/ 2019). Tranne che verso la Pa, infatti, i forfettari non hanno l’obbligo dell’e- fattura, il cui utilizzo è comunque incentivato. Se poi il soggetto in forfait, oltre a ciò, garantisce anche la tracciabilità di incassi/ pagamenti oltre 500 euro, la riduzione dei termini dovrebbe diventare di due anni. Perché l’operatore dovrebbe rientrare comunque, anche se per scelta e non per obbligo, fra i soggetti ex articolo 1 del Dlgs 127/ 2015 ( ossia quelli tenuti alla fattura elettronica) per cui vale il minor termine decadenziale.