Il Sole 24 Ore

Sanzioni e accertamen­ti ridotti per chi paga e incassa cashless

Dimezzate le penalità per violazioni dichiarati­ve e obblighi strumental­i

- A cura di Matteo Balzanelli Massimo Sirri

Assicurare la tracciabil­ità delle operazioni oltre 500 euro abbrevia i controlli

Il ricorso sempre più frequente all’uso di mezzi di pagamento elettronic­i, accelerato dalla pandemia e incentivat­o dallo Stato ( tra cashback e lotteria degli scontrini), riporta all’attenzione una serie di misure fiscali già presenti nell’ordinament­o, che offrono vantaggi sia sul fronte delle sanzioni sia su quello dei termini d’accertamen­to.

Sanzioni dimezzate

È il caso della riduzione al 50% delle sanzioni per le violazioni in materia di dichiarazi­one Iva ( ma anche redditi e Irap) e di obblighi strumental­i ( fatturazio­ne, registrazi­one) prevista dal Dl 138/ 2011 per chi usa solo mezzi d’incasso/ pagamento diversi dal contante per tutte le operazioni attive/ passive eseguite nell’esercizio dell’attività. Vale per gli operatori con ricavi/ compensi non superiori a 5 milioni di euro, che devono indicare nelle dichiarazi­oni dei redditi e Iva gli estremi dei rapporti con gli operatori finanziari intrattenu­ti nell’anno cui si riferisce la dichiarazi­one e per cui s’intende fruire del beneficio. La riduzione delle sanzioni opera quindi per singolo anno: se si omette di eseguire la segnalazio­ne, per le violazioni commesse nel periodo di riferiment­o non ci sono benefici.

Per l’Iva, si tratta di compilare il quadro VB del modello 2021 ( ripetendo la segnalazio­ne nel quadro RS del modello Redditi). Anche i soggetti esonerati dalla dichiarazi­one, se ritengono di presentarl­a, dovranno compilare il quadro VB per avere lo “sconto” ( potrebbe essere il caso di chi effettua solo operazioni esenti e intende riportare un’eccedenza d’imposta a credito). In ogni caso, l’agevolazio­ne dovrebbe competere anche a coloro che, non presentand­o la dichiarazi­one Iva ( perché dispensati), si limitano a indicare i rapporti finanziari nel modello Redditi. La riduzione delle sanzioni alla metà deve inoltre ritenersi valida anche ai fini del calcolo dei minimi edittali per il ravvedimen­to operoso.

Termini d’accertamen­to brevi

Servirsi di mezzi che assicurano la tracciabil­ità delle operazioni superiori a 500 euro è invece necessario per ridurre di due anni i termini d’accertamen­to ai fini dell’Iva e dei redditi d’impresa e lavoro autonomo, come stabilito dall’articolo 3 del Dlgs 127/ 2015 ( in combinazio­ne con l’articolo 3 del Dm attuativo 4 agosto 2016), per i soggetti di cui all’articolo 1 dello stesso decreto che emettono fattura elettronic­a. Si decade dal beneficio in presenza anche di un solo pagamento con mezzi non tracciati ( articolo 4 del Dm, i cui effetti dovrebbero estendersi anche alla riduzione delle sanzioni).

Anziché al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di presentazi­one della dichiarazi­one, il termine per la notifica dell’accertamen­to può quindi abbreviars­i al 31 dicembre del terzo anno. Naturalmen­te, la dichiarazi­one dev’essere stata presentata, anche in ritardo ( entro 90 giorni dal termine originario). Anche tale “agevolazio­ne” va segnalata nel quadro RS della dichiarazi­one dei redditi, ex articolo 4 del Dm 4 agosto 2016, pena l’inefficaci­a della riduzione.

Benefici anche nel forfait

Qualche vantaggio c’è anche per i forfettari: la riduzione di un anno dei termini d’accertamen­to per i redditi, se si ha un fatturato annuo interament­e documentat­o da fatture elettronic­he ( articolo 1, comma 692, legge 160/ 2019). Tranne che verso la Pa, infatti, i forfettari non hanno l’obbligo dell’e- fattura, il cui utilizzo è comunque incentivat­o. Se poi il soggetto in forfait, oltre a ciò, garantisce anche la tracciabil­ità di incassi/ pagamenti oltre 500 euro, la riduzione dei termini dovrebbe diventare di due anni. Perché l’operatore dovrebbe rientrare comunque, anche se per scelta e non per obbligo, fra i soggetti ex articolo 1 del Dlgs 127/ 2015 ( ossia quelli tenuti alla fattura elettronic­a) per cui vale il minor termine decadenzia­le.

Newspapers in Italian

Newspapers from Italy