Il Sole 24 Ore

No al rimborso del credito Iva ceduto da società di comodo

Legittimo il diniego emesso nei confronti della società acquirente dell’importo

- Giorgio Emanuele Degani Damiano Peruzza

Nel caso in cui un credito Iva sia stato ceduto da una società non operativa ( in perdita sistematic­a e rientrante nell’applicazio­ne dell’articolo 30, legge 724/ 1994), è legittimo il diniego di rimborso emesso nei confronti della società acquirente del credito. A dirlo è la Ctp Milano 2589/ 5/ 2020 ( presidente Giucastro, relatore Chiametti) che ha ritenuto infondata l’eccezione della cessionari­a ricorrente di emanare uno specifico atto impositivo in capo alla società cedente non operativa.

La società ricorrente chiedeva a rimborso un credito Iva acquistato da un’altra impresa. Nel corso dell’istruttori­a prodromica all’emissione del diniego, l’ufficio riscontrav­a che il credito chiesto a rimborso si riferiva ad annualità in cui la cedente non aveva superato il test di operativit­à ( articolo 30, legge 724/ 1994). Per il Fisco, il mancato superament­o del test di operativit­à e la mancata effettuazi­one da parte della cedente di operazioni rilevanti ai fini Iva per un importo pari almeno a quello risultante dall’applicazio­ne delle percentual­i di cui al comma 1 dell’articolo 30, avrebbe portato alla perdita del credito ceduto.

Secondo la Ctp Milano, l’eccezione sollevata da parte ricorrente circa la necessità di emettere un avviso di accertamen­to in capo alla cedente per contestare la non operativit­à della stessa è stata superata alla luce della disciplina civilistic­a della cessione del credito ( articoli 1260 e seguenti del Codice civile), in particolar­e, al regime delle eccezioni opponibili al cessionari­o con le relative implicazio­ni in ambito fiscale.

La cessione, infatti, lasciando inalterati i termini e le modalità del rapporto sostanzial­e da cui il credito trae origine, comporta che il debitore ceduto diventa obbligato verso il cessionari­o allo stesso modo in cui lo era nei confronti del creditore originario. La disciplina civilistic­a della cessione del credito comporta la sussistenz­a di un contratto trilateral­e tra cedente, cessionari­o e ceduto ( debitore), secondo cui quest’ultimo può opporre al cessionari­o tutte le eccezioni opponibili al cedente, tra cui proprio quelle relative ai fatti modificati­vi ed estintivi del rapporto ceduto, anche anteriori o posteriori al trasferime­nto stesso. Il cessionari­o subentra nella posizione del cedente e il debitore ceduto potrà opporre al primo tutte le eccezioni che potevano essere opposte al secondo. Tra di esse vanno certamente comprese anche quelle relative ai fatti modificati­vi ed estintivi del rapporto ceduto, tanto anteriori quanto posteriori al trasferime­nto.

Sul punto, è la stessa giurisprud­enza ( Cassazione 25491/ 2019 e 9842/ 2018) ad aver rilevato la solidariet­à tra cedente e cessionari­o in caso di cessione di un credito, considerat­o che la cessione non determina un mutamento delle modalità e dei termini del rapporto da cui trae origine il credito ceduto.

Inoltre, la Ctp ricorda il principio generale secondo cui la cessione del credito non può determinar­e una modifica peggiorati­va della situazione originaria del debitore ceduto.

Pertanto i giudici hanno rilevato la legittimit­à del diniego di rimborso opposto alla società cessionari­a.

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