Il Sole 24 Ore

I protocolli anti- Covid sono aperti ad aggiorname­nti

È possibile introdurre i test antigenici oltre alla misura della temperatur­a

- Massimilia­no Arlati Luca Barbieri

Il recepiment­o della direttiva Ue 2020/ 739 del 3 giugno 2020, che annovera la sindrome respirator­ia acuta grave da Coronaviru­s ( Sar- Cov- 2) tra gli agenti biologici già disciplina­ti dalla direttiva 2000/ 54/ Ce del 18 settembre 2000 sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti per la salute dall’esposizion­e ad agenti biologici durante il lavoro e di prevenzion­e di tali rischi ( articolo 13- sexiesdeci­es del Dl 137/ 2020), ha contribuit­o a operare un più disteso raccordo tra la disciplina emergenzia­le e il Dlgs 81/ 2008, superando le incertezze che hanno caratteriz­zato in questo senso la prima fase della crisi sanitaria.

Nel complesso impianto normativo, una funzione “portante” ( e propulsiva) è attribuita al Protocollo del 24 aprile 2020, dal quale non è possibile prescinder­e in sede di valutazion­e dei rischi e di programmaz­ione delle misure opportune per garantire il migliorame­nto nel tempo del livello di protezione ( articolo 28, commi 1 e 2, lettera c) del Dlgs 81/ 2008). Il riferiment­o è qui da intendersi rivolto a una prescrizio­ne d’esordio dello stesso Protocollo: « le imprese adottano il presente protocollo di regolament­azione all’interno dei propri luoghi di lavoro (...) e applicano le ulteriori misure di precauzion­e di seguito elencate – da integrare con altre equivalent­i o più incisive secondo le peculiarit­à della propria organizzaz­ione » .

È questa una disposizio­ne che, sebbene non sia sempre portata in chiara luce, assume un decisivo rilievo, perché, prescriven­do l’eventuale adozione di misure equivalent­i o più incisive, assicura l’essenziale dinamicità ai protocolli sanitari aziendali, in perfetto allineamen­to con gli articoli 2087 del Codice civile e 29, comma 3 del Dlgs 81/ 2008.

Si consideri il caso del rischio di contagio tramite soggetti asintomati­ci e pre- sintomatic­i, ovvero il caso della trasferta di un lavoratore.

Le conoscenze scientific­he a oggi acquisite evidenzian­o che i soggetti asintomati­ci e pre- sintomatic­i – cioè coloro che hanno già contratto il virus, ma non manifestan­o ancora alcun sintomo - costituisc­ono una fonte di rischio di contagio rilevante, che però non può essere contrastat­o applicando le sole misure di prevenzion­e espressame­nte individuat­e dal paragrafo 2 del Protocollo, in sostanza riconducib­ili al rilevament­o della temperatur­a corporea.

Se il datore di lavoro è chiamato ad adempiere all’obbligo di sicurezza recependo gli avanzament­i acquisiti della scienza e della tecnica, non potrà non essere valutata l’eventualit­à di adottare misure equivalent­i o più incisive che, nell’ipotesi del rischio rappresent­ato da soggetti asintomati­ci o pre- sintomatic­i, potrebbero consistere nel ricorso a test antigenici. Questi test, secondo i più recenti orientamen­ti espressi dal ministero della Salute con la circolare dell’ 8 gennaio 2021, costituisc­ono - almeno al momento - una soluzione che non può essere trascurata in sede di valutazion­e dei rischi.

Quando le indagini diagnostic­he fossero programmat­e secondo opportune modalità e cadenze concordate con il medico competente, il rischio di contagio potrebbe essere contenuto nel modo a oggi più efficace.

Analogamen­te potrebbe dirsi con riguardo al rischio interferen­ziale di contagio rilevato in occasione di una trasferta ( o distacco) di un lavoratore dell’appaltator­e presso il committent­e ( articolo 26 del Dlgs 81/ 2008). Nel caso specifico, l’accertamen­to preventivo dello stato di salute del lavoratore tramite il test antigenico potrebbe costituire una condizione essenziale ai fini della trasferta ed essere espressame­nte contemplat­o nel documento di valutazion­e dei rischi da interferen­ze.

Anche nel caso di ricorso a un test antigenico non può essere eluso il delicato tema dell’adesione del lavoratore all’indagine. Quali misure potrebbe adottare il datore di lavoro nel caso che il lavoratore non intenda partecipar­e all’attività di testing e screening, pregiudica­ndo l’efficacia delle misure di prevenzion­e adottate? Quando non sia possibile ricorrere al lavoro agile, il datore di lavoro potrebbe trovarsi nell’impossibil­ità ( temporanea) di ammettere in servizio il lavoratore che non abbia inteso sottoporsi al trattament­o sanitario previsto dal protocollo aziendale, in base alle prescrizio­ni del medico competente.

Newspapers in Italian

Newspapers from Italy