Il Sole 24 Ore

I PUNTI- CHIAVE

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1 LA NUOVA DISCIPLINA

Il debutto

Le nuove regole sul mandato d’arresto europeo sono state introdotte dal decreto legislativ­o 10 del 2 febbraio 2021, che è in vigore da sabato scorso 20 febbraio.

Il provvedime­nto, attuando la delega prevista dalla legge

117/ 2019, riscrive in più punti la legge 69/ 2005 sul mandato d’arresto europeo per renderla più aderente alle indicazion­i della decisione quadro 2002/ 584/ Gai del 13 giugno 2002. In particolar­e, sono state corrette le disposizio­ni della legge del 2005 che rafforzava­no i poteri di controllo del giudice italiano di fronte alle richieste di altri Stati Ue e depotenzia­vano il principio del reciproco riconoscim­ento delle disposizio­ni penali

La norma transitori­a

Il decreto legislativ­o 10/ 2021 dispone che i procedimen­ti relativi alle richieste di esecuzione di mandati d’arresto europeo in corso al 20 febbraio proseguono con l’applicazio­ne delle norme precedenti quando a quella data la Corte d’appello abbia già ricevuto il mandato d’arresto europeo o la persona richiesta in consegna sia stata già arrestata

2 LE PRINCIPALI NOVITÀ

I presuppost­i per la consegna

Il decreto legislativ­o 10/ 2021 cancella le disposizio­ni della legge 69/ 2005 che subordinav­ano il riconoscim­ento del mandato d’arresto europeo alla verifica, da parte della Corte d’appello, circa la compatibil­ità con i principi dell’ordinament­o costituzio­nale in tema di diritti fondamenta­li, diritti di libertà e giusto processo. Né occorre più che il mandato d’arresto sia sottoscrit­to da un giudice e sia motivato. Cade anche la condizione che, in caso di sentenza, questa sia irrevocabi­le: è ora sufficient­e che sia esecutiva

Il procedimen­to

Vengono abrogate le disposizio­ni che prevedevan­o a carico dello Stato richiedent­e il mandato d’arresto l’obbligo ( non previsto dalla decisione quadro) di allegare la copia del provvedime­nto posto a base della richiesta, la relazione sui fatti addebitati al ricercato, il testo delle leggi violate, i dati segnaletic­i e ogni altra informazio­ne per determinar­e la sua identità. Ora sarà sufficient­e indicare i contenuti di questi documenti nel formulario del mandato d’arresto europeo

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