Fondo contenzioso: il problema congruità
La gestione dei rischi da contenzioso negli enti che hanno chiuso il proprio rendiconto in disavanzo di amministrazione ( lettere a) o e) presenta aspetti peculiari per quanto riguarda il finanziamento di eventuali oneri da soccombenza che dovessero manifestarsi durante l'anno. L'articolo 1, commi 897- 898 della legge di bilancio 2019 ( legge 145/ 2018), infatti, ha introdotto un limite all'applicazione al bilancio di previsione della quota vincolata, accantonata e destinata del risultato di amministrazione per un importo non superiore a quello di cui alla lettera A) del prospetto, al netto della quota minima obbligatoria del Fondo crediti dubbia esigibilità e del Fondo anticipazioni di liquidità, incrementato della quota di disavanzo da recuperare iscritta nel primo esercizio del bilancio. Nel caso in cui la lettera A) risulti negativa o inferiore alla quota minima obbligatoria accantonata nel risultato di amministrazione per Fondo crediti dubbia esigibilità e Fondo anticipazioni di liquidità, potrà essere applicata una quota non superiore alla quota di disavanzo iscritta nel primo esercizio del bilancio.
Gli enti in disavanzo, quindi, potrebbero trovarsi in grave difficoltà anche se avessero già accantonato un congruo fondo che potrebbe essere inutilizzabile per due motivi: la quota applicabile al bilancio in questi limiti è molto inferiore agli oneri di soccombenza e è stata applicata per finanziare altre spese urgenti e indifferibili dell'amministrazione ( ad esempio, utilizzo contributi ricevuti con obbligo di utilizzo entro l'anno).