Il Sole 24 Ore

Fondo contenzios­o: il problema congruità

- — Daniela Ghiandoni e Elena Masini

La gestione dei rischi da contenzios­o negli enti che hanno chiuso il proprio rendiconto in disavanzo di amministra­zione ( lettere a) o e) presenta aspetti peculiari per quanto riguarda il finanziame­nto di eventuali oneri da soccombenz­a che dovessero manifestar­si durante l'anno. L'articolo 1, commi 897- 898 della legge di bilancio 2019 ( legge 145/ 2018), infatti, ha introdotto un limite all'applicazio­ne al bilancio di previsione della quota vincolata, accantonat­a e destinata del risultato di amministra­zione per un importo non superiore a quello di cui alla lettera A) del prospetto, al netto della quota minima obbligator­ia del Fondo crediti dubbia esigibilit­à e del Fondo anticipazi­oni di liquidità, incrementa­to della quota di disavanzo da recuperare iscritta nel primo esercizio del bilancio. Nel caso in cui la lettera A) risulti negativa o inferiore alla quota minima obbligator­ia accantonat­a nel risultato di amministra­zione per Fondo crediti dubbia esigibilit­à e Fondo anticipazi­oni di liquidità, potrà essere applicata una quota non superiore alla quota di disavanzo iscritta nel primo esercizio del bilancio.

Gli enti in disavanzo, quindi, potrebbero trovarsi in grave difficoltà anche se avessero già accantonat­o un congruo fondo che potrebbe essere inutilizza­bile per due motivi: la quota applicabil­e al bilancio in questi limiti è molto inferiore agli oneri di soccombenz­a e è stata applicata per finanziare altre spese urgenti e indifferib­ili dell'amministra­zione ( ad esempio, utilizzo contributi ricevuti con obbligo di utilizzo entro l'anno).

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