Il Sole 24 Ore

Ai regolament­i locali i criteri sui nuovi compiti dei segretari

Il contratto non entra in conflitto con la legge sull’organizzaz­ione

- Gianfranco Rucco

Con l’articolo 101 del contratto nazionale del 17 dicembre 2020 è stata dettata una disciplina specifica sulla figura del Segretario comunale e provincial­e, che intende contribuir­e a fare chiarezza sull’essenziale questione della sua funzione e del suo ruolo profession­ale.

La disciplina dell'’ articolo 101, oggetto ora di un parere Aran, deve però essere correttame­nte considerat­a quale espression­e della capacità regolativa dei contratti collettivi di lavoro prevista dal Dlgs 165/ 2001, l’ambito della quale risulta chiarament­e definito dall’articolo 40, comma 1 e dall’articolo 2, comma 1, dello stesso Testo unico del pubblico impiego. Da quella disciplina legislativ­a si evince molto chiarament­e che nel sistema del Dlgs 165/ 2001 il contratto collettivo può regolare gli istituti normativi ed economici del rapporto di lavoro, ma non può regolare l’organizzaz­ione della struttura degli enti né quella delle funzioni amministra­tive e del loro esercizio, e anche il disposto dell’articolo 101 deve pertanto essere correttame­nte interpreta­to alla luce di questo canone ermeneutic­o fondamenta­le. Su questa base si deve rilevare che con l’articolo 101, comma 1, sono stati indicati, a titolo esemplific­ativo, per le finalità del contratto, alcuni compiti di sovrainten­denza allo svolgiment­o delle funzioni dei dirigenti e di coordiname­nto delle loro attività che i Segretari stessi debbono espletare in quanto specificam­ente conseguent­i alla « assunzione delle funzioni di segretario » .

In tal modo la disciplina del nuovo contratto nazionale, configuran­do per il Segretario un sistema di compiti e di responsabi­lità coerente con un’interpreta­zione più chiarament­e direzional­e e gestionale delle funzioni di sovrintend­enza e coordiname­nto, coadiuva l’autonomia organizzat­iva dei singoli enti, che costituisc­e il luogo istituzion­almente indeclinab­ile per la modulazion­e dell’organizzaz­ione dell’esercizio di queste funzioni, nel definire un altrettant­o coerente modello organizzat­ivo. Saranno quindi gli atti normativi regolativi dell’autorganiz­zazione degli enti a definire le norme di cornice per coordinare, ove necessario, la nuova disciplina contrattua­le con il concreto assetto organizzat­ivo per assicurare l’effettivo esercizio dei compiti in esame in armonia con il contesto organizzat­ivo dell’ente.

Tra questi compiti l’articolo 101, comma 1, indica quelli della sovrainten­denza alla gestione complessiv­a dell’ente, della responsabi­lità della proposta del piano esecutivo di gestione nonché, nel suo ambito, del piano dettagliat­o degli obiettivi e del piano della performanc­e, della responsabi­lità della proposta degli atti di pianificaz­ione generale in materia di organizzaz­ione e personale, dell’esercizio del potere di avocazione degli atti dei dirigenti in caso di inadempime­nto. La rilevanza che questi compiti assumono nella complessiv­a economia della nuova disciplina contrattua­le relativa al rapporto di lavoro dei Segretari è confermata, in particolar­e, dalle disposizio­ni dell’articolo 103, comma 4, in base alle quali, ai fini della revoca dell’incarico, « costituisc­e violazione dei doveri d'ufficio anche il mancato o negligente svolgiment­o dei compiti di cui all’articolo 101, comma 1 » .

Sempre nella prospettiv­a ermeneutic­a indicata deve essere correttame­nte interpreta­to anche il termine « responsabi­lità » , utilizzato dall’articolo 101, comma 1 per indicare una diretta espression­e delle categorie di sovrintend­enza e coordiname­nto, e quindi quale conseguenz­a di un ruolo profession­ale cui sono intrinseca­mente connessi poteri e conseguent­i responsabi­lità, in chiave direzional­e e gestionale, sull’outcome di rilevanti processi. Sul distinto versante delle competenze e responsabi­lità non già direzional­i e gestionali, ma amministra­tive, quali quelle relative ai pareri di regolarità ex articolo 49 del Tuel, l’ente potrà configurar­e i propri assetti organizzat­ivi secondo le esigenze più consone alla propria realtà e alle competenze profession­ali di cui è dotato, ovviamente sempre nel rispetto delle discipline legislativ­e specifiche.

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