Ai regolamenti locali i criteri sui nuovi compiti dei segretari
Il contratto non entra in conflitto con la legge sull’organizzazione
Con l’articolo 101 del contratto nazionale del 17 dicembre 2020 è stata dettata una disciplina specifica sulla figura del Segretario comunale e provinciale, che intende contribuire a fare chiarezza sull’essenziale questione della sua funzione e del suo ruolo professionale.
La disciplina dell'’ articolo 101, oggetto ora di un parere Aran, deve però essere correttamente considerata quale espressione della capacità regolativa dei contratti collettivi di lavoro prevista dal Dlgs 165/ 2001, l’ambito della quale risulta chiaramente definito dall’articolo 40, comma 1 e dall’articolo 2, comma 1, dello stesso Testo unico del pubblico impiego. Da quella disciplina legislativa si evince molto chiaramente che nel sistema del Dlgs 165/ 2001 il contratto collettivo può regolare gli istituti normativi ed economici del rapporto di lavoro, ma non può regolare l’organizzazione della struttura degli enti né quella delle funzioni amministrative e del loro esercizio, e anche il disposto dell’articolo 101 deve pertanto essere correttamente interpretato alla luce di questo canone ermeneutico fondamentale. Su questa base si deve rilevare che con l’articolo 101, comma 1, sono stati indicati, a titolo esemplificativo, per le finalità del contratto, alcuni compiti di sovraintendenza allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti e di coordinamento delle loro attività che i Segretari stessi debbono espletare in quanto specificamente conseguenti alla « assunzione delle funzioni di segretario » .
In tal modo la disciplina del nuovo contratto nazionale, configurando per il Segretario un sistema di compiti e di responsabilità coerente con un’interpretazione più chiaramente direzionale e gestionale delle funzioni di sovrintendenza e coordinamento, coadiuva l’autonomia organizzativa dei singoli enti, che costituisce il luogo istituzionalmente indeclinabile per la modulazione dell’organizzazione dell’esercizio di queste funzioni, nel definire un altrettanto coerente modello organizzativo. Saranno quindi gli atti normativi regolativi dell’autorganizzazione degli enti a definire le norme di cornice per coordinare, ove necessario, la nuova disciplina contrattuale con il concreto assetto organizzativo per assicurare l’effettivo esercizio dei compiti in esame in armonia con il contesto organizzativo dell’ente.
Tra questi compiti l’articolo 101, comma 1, indica quelli della sovraintendenza alla gestione complessiva dell’ente, della responsabilità della proposta del piano esecutivo di gestione nonché, nel suo ambito, del piano dettagliato degli obiettivi e del piano della performance, della responsabilità della proposta degli atti di pianificazione generale in materia di organizzazione e personale, dell’esercizio del potere di avocazione degli atti dei dirigenti in caso di inadempimento. La rilevanza che questi compiti assumono nella complessiva economia della nuova disciplina contrattuale relativa al rapporto di lavoro dei Segretari è confermata, in particolare, dalle disposizioni dell’articolo 103, comma 4, in base alle quali, ai fini della revoca dell’incarico, « costituisce violazione dei doveri d'ufficio anche il mancato o negligente svolgimento dei compiti di cui all’articolo 101, comma 1 » .
Sempre nella prospettiva ermeneutica indicata deve essere correttamente interpretato anche il termine « responsabilità » , utilizzato dall’articolo 101, comma 1 per indicare una diretta espressione delle categorie di sovrintendenza e coordinamento, e quindi quale conseguenza di un ruolo professionale cui sono intrinsecamente connessi poteri e conseguenti responsabilità, in chiave direzionale e gestionale, sull’outcome di rilevanti processi. Sul distinto versante delle competenze e responsabilità non già direzionali e gestionali, ma amministrative, quali quelle relative ai pareri di regolarità ex articolo 49 del Tuel, l’ente potrà configurare i propri assetti organizzativi secondo le esigenze più consone alla propria realtà e alle competenze professionali di cui è dotato, ovviamente sempre nel rispetto delle discipline legislative specifiche.