Bonus facciate alla società locataria che subaffitta
Una società immobiliare di gestione ha preso in affitto, da un privato, una palazzina costituita da 14 bilocali. Gli appartamenti sono affittati dalla società a inquilini privati con contratti di locazione transitori o 4+ 4, e non è presente un regolamento di condominio vero e proprio ( quindi non è previsto lo svolgimento di alcun tipo di assemblea), in quanto tutte le spese di manutenzione sono a carico della società.
Avendo necessità di provvedere al restauro delle facciate, la società può fruire del bonus facciate, con rifacimento degli intonaci inferiore al 10 per cento?
R. P. - ROMA
La risposta è affermativa. Il bonus facciate ( articolo 1, commi 219– 224, della legge 160/ 2019, di Bilancio per il 2020; articolo 1, comma 59, della legge 178/ 2020, di Bilancio per il 2021; si veda anche la Guida al bonus facciate, reperibile al sito www. agenziaentrate. it) si applica pure per le spese sostenute direttamente dal locatario dell’intero fabbricato ( privato o società, come nel caso del quesito), anche se le singole unità immobiliari sono poi sublocate. Infatti, i beneficiari della detrazione del 90% per le spese sostenute per il rifacimento della facciata visibile dalla pubblica via ( anche semplice tinteggiatura, senza intervento sugli intonaci in misura superiore al 10% della supefi
cie disperdente lorda) sono, come precisato dalla circolare 2/ E/ 2020, le persone fisiche, gli enti pubblici e privati commerciali e non, le società semplici, le associazioni tra professionisti, le società di persone e le società di capitali che possiedono o detengono l’immobile, anche in locazione o comodato, oggetto dell’intervento in base a un titolo idoneo ( nel caso del quesito, contratto di locazione registrato), al momento dell’avvio dei lavori ( risultante dai titoli urbanistici abilitativi) o al momento del sostenimento delle spese, se antecedente. Trattandosi di spese sostenute dal locatario, occorre il consenso all’esecuzione del proprietario. In presenza di locatario unico, inoltre, non è necessaria la nomina dell’amministratore, e tutti i pagamenti devono essere eseguiti direttamente dalla società locataria senza necessità di assemblea.