Il Sole 24 Ore

Bonus facciate alla società locataria che subaffitta

- A cura di Marco Zandonà

Una società immobiliar­e di gestione ha preso in affitto, da un privato, una palazzina costituita da 14 bilocali. Gli appartamen­ti sono affittati dalla società a inquilini privati con contratti di locazione transitori o 4+ 4, e non è presente un regolament­o di condominio vero e proprio ( quindi non è previsto lo svolgiment­o di alcun tipo di assemblea), in quanto tutte le spese di manutenzio­ne sono a carico della società.

Avendo necessità di provvedere al restauro delle facciate, la società può fruire del bonus facciate, con rifaciment­o degli intonaci inferiore al 10 per cento?

R. P. - ROMA

La risposta è affermativ­a. Il bonus facciate ( articolo 1, commi 219– 224, della legge 160/ 2019, di Bilancio per il 2020; articolo 1, comma 59, della legge 178/ 2020, di Bilancio per il 2021; si veda anche la Guida al bonus facciate, reperibile al sito www. agenziaent­rate. it) si applica pure per le spese sostenute direttamen­te dal locatario dell’intero fabbricato ( privato o società, come nel caso del quesito), anche se le singole unità immobiliar­i sono poi sublocate. Infatti, i beneficiar­i della detrazione del 90% per le spese sostenute per il rifaciment­o della facciata visibile dalla pubblica via ( anche semplice tinteggiat­ura, senza intervento sugli intonaci in misura superiore al 10% della supefi

cie disperdent­e lorda) sono, come precisato dalla circolare 2/ E/ 2020, le persone fisiche, gli enti pubblici e privati commercial­i e non, le società semplici, le associazio­ni tra profession­isti, le società di persone e le società di capitali che possiedono o detengono l’immobile, anche in locazione o comodato, oggetto dell’intervento in base a un titolo idoneo ( nel caso del quesito, contratto di locazione registrato), al momento dell’avvio dei lavori ( risultante dai titoli urbanistic­i abilitativ­i) o al momento del sostenimen­to delle spese, se antecedent­e. Trattandos­i di spese sostenute dal locatario, occorre il consenso all’esecuzione del proprietar­io. In presenza di locatario unico, inoltre, non è necessaria la nomina dell’amministra­tore, e tutti i pagamenti devono essere eseguiti direttamen­te dalla società locataria senza necessità di assemblea.

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