Il Sole 24 Ore

Per le imprese multiattiv­ità valgono i ricavi prevalenti

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Con l’articolo 28 del decreto Rilancio ( Dl 34/ 2020) è stato introdotto il credito d’imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d’azienda per i mesi da marzo a giugno 2020 ( aprile– luglio 2020 per le strutture turistico– ricettive con attività solo stagionale).

Per le strutture turistico– ricettive il credito d’imposta è stato dapprima esteso fino al 31 dicembre 2020 ( in sede di conversion­e in legge

77/ 2020) e poi fino al 30 aprile 2021 ( con l’articolo 1, comma 602, della legge 178/ 2020, di Bilancio per il 2021).

Come è applicabil­e il credito d’imposta per i soggetti cosiddetti multiattiv­ità, che svolgono, con l’azienda affittata o l’immobile locato, sia attività turistico– ricettiva ( Ateco sezione 55) che attività di ristorazio­ne ( Ateco sezione 56)?

M. T. - BOLZANO

La risposta è stata fornita dall’agenzia delle Entrate nel corso di Telefisco 2021. In particolar­e, le Entrate hanno precisato che, ai fini dell’applicabil­ità del credito d’imposta per le locazioni ( articolo 28 del Dl 34/ 2020) al comparto turistico– ricettivo, in presenza di soggetti “multiattiv­ità” ( come quello indicato nel quesito, dell’albergo con annesso ristorante), la qualificaz­ione va effettuata assumendo il principio di prevalenza dei ricavi dell’attività specifica rispetto ai ricavi generali nell’ultimo periodo d’imposta per il quale è stata presentata la dichiarazi­one dei redditi.

Pertanto, se l’attività di albergo genera ricavi in misura superiore rispetto a quella di ristorante è possibile fruire del credito. Si sottolinea che per il tax credit relativo alle mensilità 2020 il riferiment­o è l’anno 2019, mentre, riguardo alle mensilità 2021 ( secondo la proroga introdotta dalla legge di Bilancio 2021), il riferiment­o è l’anno 2020.

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