Per le imprese multiattività valgono i ricavi prevalenti
Con l’articolo 28 del decreto Rilancio ( Dl 34/ 2020) è stato introdotto il credito d’imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d’azienda per i mesi da marzo a giugno 2020 ( aprile– luglio 2020 per le strutture turistico– ricettive con attività solo stagionale).
Per le strutture turistico– ricettive il credito d’imposta è stato dapprima esteso fino al 31 dicembre 2020 ( in sede di conversione in legge
77/ 2020) e poi fino al 30 aprile 2021 ( con l’articolo 1, comma 602, della legge 178/ 2020, di Bilancio per il 2021).
Come è applicabile il credito d’imposta per i soggetti cosiddetti multiattività, che svolgono, con l’azienda affittata o l’immobile locato, sia attività turistico– ricettiva ( Ateco sezione 55) che attività di ristorazione ( Ateco sezione 56)?
M. T. - BOLZANO
La risposta è stata fornita dall’agenzia delle Entrate nel corso di Telefisco 2021. In particolare, le Entrate hanno precisato che, ai fini dell’applicabilità del credito d’imposta per le locazioni ( articolo 28 del Dl 34/ 2020) al comparto turistico– ricettivo, in presenza di soggetti “multiattività” ( come quello indicato nel quesito, dell’albergo con annesso ristorante), la qualificazione va effettuata assumendo il principio di prevalenza dei ricavi dell’attività specifica rispetto ai ricavi generali nell’ultimo periodo d’imposta per il quale è stata presentata la dichiarazione dei redditi.
Pertanto, se l’attività di albergo genera ricavi in misura superiore rispetto a quella di ristorante è possibile fruire del credito. Si sottolinea che per il tax credit relativo alle mensilità 2020 il riferimento è l’anno 2019, mentre, riguardo alle mensilità 2021 ( secondo la proroga introdotta dalla legge di Bilancio 2021), il riferimento è l’anno 2020.