Il Sole 24 Ore

La tassazione del dividendo alla controllan­te estera

- A cura di Fabrizio Cancellier­e

Una Srl con sede in Italia deve distribuir­e un dividendo alla controllan­te ( 100% del capitale sociale) con sede a Vaduz ( Liechtenst­ein). La ritenuta operata a titolo di imposta è del 26% sul dividendo corrispost­o o dell’ 1,20 per cento, in quanto il Liechtenst­ein aderisce all’accordo sullo Spazio economico europeo?

D. S. - VARESE

L’articolo 27, comma 3– ter, del Dpr 600/ 1973, prevede l’applicazio­ne di una ritenuta a titolo di imposta con l’aliquota dell’ 1,20% sui dividendi corrispost­i da società a società in uno degli Stati aderenti allo Spazio economico europeo. Tuttavia, tale aliquota si applica a condizione che i percipient­i siano soggetti a un’imposta sul reddito delle società nello Stato di residenza, e che quest’ultimo risulti incluso nella white list ex decreto del ministero delle Finanze 4 settembre 1996.

Su queste basi, e consideran­do che il Liechtenst­ein aderisce all’accordo sullo Spazio economico europeo, se la società controllan­te è soggetta a un’imposta sul reddito delle società, il dividendo sarà soggetto a una ritenuta a titolo d’imposta in misura dell’ 1,20 per cento. Diversamen­te, l’utile sconterà una ritenuta a titolo d’imposta in misura del 26 per cento, salva l’eventuale applicazio­ne della minore aliquota prevista dalla Convenzion­e contro la doppia imposizion­e stipulata tra l’Italia e il Liechtenst­ein.

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