Operazioni soggette a Iva annotate senza il codice N6
Nella compilazione dell’esterometro, una società suole indicare le fatture di acquisto di beni e servizi da fornitori Ue ed extra– Ue con codice natura N6 inversione contabile, che peraltro è stato reso “obsoleto”, per quanto attiene all’impiego nelle fatture emesse, a partire dal° 1 gennaio 2021. Si chiede se tale indicazione è da ritenere corretta, oppure se le stesse fatture vanno più correttamente indicate nell’esterometro come “operazioni soggette”, essendo territorialmente rilevanti in Italia.
F. C. - COMO
Non è corretta l’indicazione nell’esterometro del codice N6 ( inversione contabile) per gli acquisti di beni e servizi ricevuti da fornitori Ue o extra– Ue, trattandosi di operazioni soggette a Iva, in quanto territorialmente rilevanti. Questa precisazione è stata confermata dall’agenzia delle Entrate, nel corso di Telefisco del 28 gennaio 2021.
In particolare, l’Agenzia ha chiarito che anche nell’esterometro per le operazioni di acquisto non dev’essere utilizzato il codice N6 e che il campo natura va compilato solo quando l’operazione di acquisto da fornitore estero non sia imponibile in Italia ( ad esempio, N3.4 per acquisti di servizi non imponibili) o esente ( N4) o sia effettuata con un utilizzo di plafond ( N3.5). Questa regola vale sia per l’esterometro sia per le autofatture elettroniche trasmesse facoltativamente allo SdI.