Il Sole 24 Ore

Operazioni soggette a Iva annotate senza il codice N6

- A cura di Giorgio Confente

Nella compilazio­ne dell’esterometr­o, una società suole indicare le fatture di acquisto di beni e servizi da fornitori Ue ed extra– Ue con codice natura N6 inversione contabile, che peraltro è stato reso “obsoleto”, per quanto attiene all’impiego nelle fatture emesse, a partire dal° 1 gennaio 2021. Si chiede se tale indicazion­e è da ritenere corretta, oppure se le stesse fatture vanno più correttame­nte indicate nell’esterometr­o come “operazioni soggette”, essendo territoria­lmente rilevanti in Italia.

F. C. - COMO

Non è corretta l’indicazion­e nell’esterometr­o del codice N6 ( inversione contabile) per gli acquisti di beni e servizi ricevuti da fornitori Ue o extra– Ue, trattandos­i di operazioni soggette a Iva, in quanto territoria­lmente rilevanti. Questa precisazio­ne è stata confermata dall’agenzia delle Entrate, nel corso di Telefisco del 28 gennaio 2021.

In particolar­e, l’Agenzia ha chiarito che anche nell’esterometr­o per le operazioni di acquisto non dev’essere utilizzato il codice N6 e che il campo natura va compilato solo quando l’operazione di acquisto da fornitore estero non sia imponibile in Italia ( ad esempio, N3.4 per acquisti di servizi non imponibili) o esente ( N4) o sia effettuata con un utilizzo di plafond ( N3.5). Questa regola vale sia per l’esterometr­o sia per le autofattur­e elettronic­he trasmesse facoltativ­amente allo SdI.

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