Il « bonus Siae » non concorre alla formazione del reddito
Sono un contribuente in regime forfettario e nel 2020 ho ricevuto il “bonus Siae”, introdotto dall’articolo 90 del decreto “cura Italia” ( Dl
18/ 2020) e attuato con decreto del ministero per i Beni e le attività culturali e per il turismo ( Mibact) del 30 aprile 2020.
L’articolo 6 del decreto Mibact prevede che « i contributi di cui al presente decreto sono erogati al lordo delle ritenute di legge, applicate da ciascun organismo di gestione collettiva in relazione alle somme trasferite ai propri iscritti, autori, artisti interpreti ed esecutori o agenti mandatari » .
Vorrei sapere se il contributo ricevuto concorre alla formazione del reddito ai fini di eventuali altri bonus e se va riportato nella prossima dichiarazione.
P. B. - TORTONA
L’importo non concorrerà alla formazione del reddito. Ciò è stabilito dall’articolo 10– bis del Dl 137/ 2020 ( decreto Ristori), introdotto dalla legge di conversione 176/ 2020.
Questa norma prevede che i contributi e le indennità di qualsiasi natura erogati in via eccezionale a seguito dell’emergenza epidemiologica da Covid– 19 e diversi da quelli esistenti prima della medesima emergenza, da chiunque erogati e indipendentemente dalle modalità di fruizione e contabilizzazione, spettanti ai soggetti esercenti impresa, arte o professione, nonché ai lavoratori autonomi, non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini Irpef/ Ires e non rilevano ai fini della deducibilità degli interessi passivi ( rapporto previsto dagli articoli 61 e 109, comma 5, del Tuir, Dpr 917/ 1986).
La norma è chiara nel detassare qualsiasi aiuto a carattere nazionale o locale purché l’erogazione sia eccezionale a seguito dell’emergenza epidemiologica da Covid– 19 e gli aiuti siano diversi da quelli esistenti prima della medesima emergenza. Deve quindi trattarsi di nuovi contributi o indennità introdotti successivamente al 31 gennaio 2020.