I ripetitori 5G si possono installare senza unanimità
Una società di telecomunicazioni chiede di installare sul tetto dello stabile condominiale un’antenna per i ripetitori del 5G con compenso annuale. Molti
condòmini sono contrari. Vorrei sapere se, per decidere l’autorizzazione, in assemblea occorre la maggioranza semplice o l’unanimità.
M. G. - FIRENZE
In una recente pronuncia, le sezioni unite della Corte di cassazione hanno chiarito che l’autorizzazione all’installazione di un’antenna radio base per telefonia cellulare sul tetto di un edificio condominiale può essere concessa in forza di un contratto atipico a effetti obbligatori, al quale è tendenzialmente applicabile la disciplina del contratto di locazione ( Cassazione, sezioni unite, sentenza 9380 del 21 maggio 2020). Ciò significa che non c’è costituzione di servitù o di altri diritti reali a carico delle parti comuni.
Il canone mensile, la determinazione delle caratteristiche dell’installazione, la fissazione di un termine finale e la previsione per cui il manufatto sarà asportato al termine del contratto lasciano propendere per questa qualificazione giuridica del contratto proposto dalla società di telecomunicazioni e, quindi, si può ritenere sufficiente l’approvazione a maggioranza semplice. L’installazione dev’essere effettuata nel rispetto di tutte le norme dettate a tutela della salute dei residenti nella zona. Se i limiti delle emissioni consentite sono rispettati, non si può pretendere che l’antenna sia rimossa o non sia installata.