Il Sole 24 Ore

I ripetitori 5G si possono installare senza unanimità

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Una società di telecomuni­cazioni chiede di installare sul tetto dello stabile condominia­le un’antenna per i ripetitori del 5G con compenso annuale. Molti

condòmini sono contrari. Vorrei sapere se, per decidere l’autorizzaz­ione, in assemblea occorre la maggioranz­a semplice o l’unanimità.

M. G. - FIRENZE

In una recente pronuncia, le sezioni unite della Corte di cassazione hanno chiarito che l’autorizzaz­ione all’installazi­one di un’antenna radio base per telefonia cellulare sul tetto di un edificio condominia­le può essere concessa in forza di un contratto atipico a effetti obbligator­i, al quale è tendenzial­mente applicabil­e la disciplina del contratto di locazione ( Cassazione, sezioni unite, sentenza 9380 del 21 maggio 2020). Ciò significa che non c’è costituzio­ne di servitù o di altri diritti reali a carico delle parti comuni.

Il canone mensile, la determinaz­ione delle caratteris­tiche dell’installazi­one, la fissazione di un termine finale e la previsione per cui il manufatto sarà asportato al termine del contratto lasciano propendere per questa qualificaz­ione giuridica del contratto proposto dalla società di telecomuni­cazioni e, quindi, si può ritenere sufficient­e l’approvazio­ne a maggioranz­a semplice. L’installazi­one dev’essere effettuata nel rispetto di tutte le norme dettate a tutela della salute dei residenti nella zona. Se i limiti delle emissioni consentite sono rispettati, non si può pretendere che l’antenna sia rimossa o non sia installata.

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