Il Sole 24 Ore

Solo le scelte assemblear­i vincolano i condòmini

- A cura di Giuseppe Mantarro

Qualora vengano realizzati lavori straordina­ri in base alla decisione del consiglio di condominio, senza passare da una regolare delibera assemblear­e, i condòmini sono obbligati a pagare? L. L. - MILANO

Solo una delibera assunta dall’assemblea risulta essere vincolante per i condòmini, in quanto dalla stessa deliberazi­one deriva l’obbligo dei singoli partecipan­ti di contribuir­e alle relative spese. Conseguent­emente, in difetto di preventiva approvazio­ne assemblear­e dei lavori di manutenzio­ne straordina­ria – e salvo il caso dell’urgenza – non sussiste il diritto dell’amministra­tore di condominio di pretendere la riscossion­e dei relativi contributi dai condòmini.

A tale riguardo, la Corte di cassazione, con la sentenza 25839/ 2019, ha statuito che « il versamento delle spese che il condomino esegua in favore del condominio prima che sia individuab­ile, nei termini indicati, una completa definitiva e deliberazi­one di approvazio­ne dell’intervento di manutenzio­ne straordina­ria ben può... configurar­e un pagamento ab origine indebito, agli effetti dell’articolo 2033 del Codice civile » , ovvero che il pagamento eseguito dal condomino – in assenza di deliberazi­one – risulta essere non dovuto e, conseguent­emente, l’amministra­tore dovrà restituire ciò che è stato pagato.

Altresì, la Cassazione, con la sentenza 33057/ 2018, ha stabilito che « l’amministra­tore del condominio... non può stipulare un contratto che sia idoneo a vincolare i condòmini nei confronti di un terzo, se non abbia ricevuto l’autorizzaz­ione da una deliberazi­one dell’assemblea ( Cassazione, n. 8233 del 2007) che, con le maggioranz­e prescritte, abbia fissato i limiti precisi dell’attività negoziale da svolgere ( Cassazione, n. 5297 del 2014) » .

Pertanto, salvo il caso di ratifica dell’assemblea con conseguent­e sanatoria della relativa spesa straordina­ria, si ritiene che nel caso di specie – mancando ab origine una vera e propria deliberazi­one assemblear­e di approvazio­ne dei relativi lavori straordina­ri, in quanto risulta che la decisione sia stata irritualme­nte assunta dal consiglio del condominio – la stipula del contratto con l’impresa non vincola i condòmini ma solamente l’amministra­tore ( salvo, si ribadisce, il caso dell’urgenza) e, conseguent­emente, l’eventuale pagamento posto in essere dal condomino risulta essere indebito ex articolo 2033 del Codice civile. Inoltre, se insieme con l’amministra­tore rispondano i consiglier­i condominia­li, è questione che dovrà essere valutata caso per caso.

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