Il Sole 24 Ore

Riduzione canoni, soluzioni con risvolti fiscali differenti

- A cura di Luigi Lovecchio e Luca Stendardi

Nell’ambito di un contratto di locazione di natura commercial­e ( durata 6+ 6), il conduttore ha chiesto e ottenuto dal locatore la riduzione dei canoni pattuiti negli ultimi tre anni per sopraggiun­te difficoltà economiche nell’attività d’impresa.

Dovendo procedere alla registrazi­one all’agenzia delle Entrate di una ulteriore riduzione di canone per una nuova annualità, nella scrittura che andrà firmata è possibile prevedere che i minori canoni percepiti di questa annualità possano essere recuperati nel corso del periodo rimanente di validità della locazione a partire da una certa annualità, eventualme­nte legando questo recupero anche a un parametro che potrebbe essere la variazione dell’indice Istat?

C. B. - L’AQUILA

La richiesta del lettore tende a differire il pagamento di parte del canone annuale a un’annualità successiva, da specificar­e negli accordi tra la parti.

Un simile accordo può essere raggiunto tra le parti, tenendo però presente l’aspetto fiscale.

Come espresso nel quesito, il canone verrebbe sempre corrispost­o nella misura piena, anche con differimen­to di una parte rispetto alle scadenze contrattua­li. Per l’agenzia delle Entrate il corrispett­ivo sarebbe sempre uguale e la tassazione sarebbe riferita al medesimo importo, anche se percepito in ritardo rispetto alla scadenza contrattua­le.

In alternativ­a si potrebbe prevedere il differimen­to del pagamento con una “scaletta” degli importi e la tassazione colpirebbe gli importi annuali indicati nella “scaletta”.

Se l’accordo si traduce nel mero differimen­to del pagamento del canone, poiché la tassazione, a norma dell’articolo 26 del Tuir ( Dpr 917/ 1986), avviene sulla base del corrispett­ivo “maturato”, seppure non percepito, occorrerà dichiarare nell’anno di maturazion­e l’intero importo della locazione, anche nella parte oggetto di differimen­to finanziari­o.

Nella diversa ipotesi, invece, di determinaz­ione dei canoni “a scaletta”, la tassazione riguardere­bbe per l’appunto solo la quota di affitto effettivam­ente pattuita per ciascun anno di riferiment­o.

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