Il Sole 24 Ore

Alle Entrate si comunica il cambio di proprietar­io

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Se l’immobile oggetto di un contratto di locazione commercial­e ( durata 6+ 6) viene venduto, il

contratto dev’essere rifatto a nome del nuovo proprietar­io o si può continuare con il contratto precedente­mente stipulato, comunicand­o solo la variazione del proprietar­io?

M. N. - MONZA

In caso di vendita di un immobile oggetto di locazione non è necessario ( ma non è vietato) procedere con la stipula di un “nuovo contratto” ricognitiv­o del precedente.

Al riguardo, l’articolo 1599 del Codice civile stabilisce che « il contratto di locazione è opponibile al terzo acquirente, se ha data certa anteriore all’alienazion­e della cosa » .

A sua volta l’articolo 1602 del Codice civile dispone che il terzo acquirente è tenuto a rispettare la locazione e subentra dal giorno del suo acquisto nei diritti e nelle obbligazio­ni derivanti dal contratto di locazione.

In ogni caso, va inviata all’agenzia delle Entrate una comunicazi­one relativa al subentro nel contratto di locazione del nuovo proprietar­io.

In particolar­e, sul sito www.agenziaent­rate.gov. it l’Agenzia ribadisce la distinzion­e tra “cessione del contratto” dovuta a un accordo esplicito tra le parti, che è soggetta a imposta di registro, e “subentro ex lege”, che riguarda invece l’ipotesi in cui la cessione del contratto avviene in caso di modifica « di una delle parti del contratto di locazione, riconducib­ile ad eventi estranei alla volontà delle parti.

Ciò avviene per esempio in caso di alienazion­e a terzi dell’immobile locato, morte del locatore, separazion­e giudiziale e subentro del coniuge nell’assegnazio­ne della casa coniugale.

In questi casi non deve essere corrispost­a alcuna imposta. È opportuno, tuttavia, comunicare la succession­e nella posizione del locatore o del conduttore all’ufficio dove è stato registrato il contratto » .

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