Compatibilità tra lavoro e supplenza part time
Sono una lavoratrice dipendente part time, a 30 ore settimanali, di un’azienda della grande distribuzione e lavoro su turni ( cinque giorni su sette, compresi i sabati e le domeniche). Mi sono iscritta per la prima volta alle graduatorie di istituto, in quanto mi piacerebbe insegnare. Vorrei capire se il mio lavoro a tempo indeterminato potrebbe essere ostativo nell’eventualità di una proposta di supplenza.
Potrei svolgere entrambi i lavori? Nel caso mi proponessero una supplenza, potrei accettare l’incarico? Quante ore settimanali di supplenza potrei accettare al massimo? Potrei continuare con il mio attuale lavoro svolgendo come secondo lavoro quello di supplente? Il mio datore di lavoro potrebbe farmi problemi?
A. G. - ROMA
In linea teorica, nella situazione descritta la lettrice può accettare una supplenza fino ad un massimo di ore corrispondenti alla metà dell’orario cattedra ( per intendersi: nella scuola secondaria fino a nove ore settimanali, nella primaria sino a 12). Il Ccnl ( contratto collettivo nazionale di lavoro) Scuola 2006 – all’articolo 39, comma 9 – prevede in tal caso che al personale interessato sia consentito, previa autorizzazione del dirigente scolastico, « l’esercizio di altre prestazioni di lavoro » , ma a condizione che non arrechino pregiudizio alle esigenze di servizio e non siano incompatibili con le attività di istituto. Detto questo, vanno evidenziati alcuni possibili problemi. Il primo si pone per quanto riguarda l’orario della supplenza: infatti, non è detto che le proposte di supplenza provenienti dalle scuole siano a orario ridotto, in quanto l’orario delle supplenze brevi ( da graduatoria di istituto) dipende da quello del docente che si va a sostituire, che potrebbe essere superiore a nove o 12 ore settimanali. C’è poi da considerare, dal punto di vista della effettiva compatibilità tra i due impieghi, che il docente, oltre all’orario di lezione frontale che si svolge di solito al mattino, è tenuto a eseguire una serie di attività funzionali all’insegnamento ( si veda l’articolo del citato Ccnl Scuola 2006) che trovano la loro collocazione in orario pomeridiano e serale. Di fatto, dunque, potrebbe risultare molto difficile riuscire a conciliare i due orari di lavoro e il dirigente scolastico potrebbe negare l’autorizzazione. Per quanto attiene al datore di lavoro privato, infine, non sussiste il principio di esclusività applicabile al servizio nello Stato e, per un ulteriore approfondimento della situazione, occorre fare riferimento al Ccnl applicato nell’azienda in cui è occupata la lettrice.