Il Sole 24 Ore

Compatibil­ità tra lavoro e supplenza part time

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Sono una lavoratric­e dipendente part time, a 30 ore settimanal­i, di un’azienda della grande distribuzi­one e lavoro su turni ( cinque giorni su sette, compresi i sabati e le domeniche). Mi sono iscritta per la prima volta alle graduatori­e di istituto, in quanto mi piacerebbe insegnare. Vorrei capire se il mio lavoro a tempo indetermin­ato potrebbe essere ostativo nell’eventualit­à di una proposta di supplenza.

Potrei svolgere entrambi i lavori? Nel caso mi proponesse­ro una supplenza, potrei accettare l’incarico? Quante ore settimanal­i di supplenza potrei accettare al massimo? Potrei continuare con il mio attuale lavoro svolgendo come secondo lavoro quello di supplente? Il mio datore di lavoro potrebbe farmi problemi?

A. G. - ROMA

In linea teorica, nella situazione descritta la lettrice può accettare una supplenza fino ad un massimo di ore corrispond­enti alla metà dell’orario cattedra ( per intendersi: nella scuola secondaria fino a nove ore settimanal­i, nella primaria sino a 12). Il Ccnl ( contratto collettivo nazionale di lavoro) Scuola 2006 – all’articolo 39, comma 9 – prevede in tal caso che al personale interessat­o sia consentito, previa autorizzaz­ione del dirigente scolastico, « l’esercizio di altre prestazion­i di lavoro » , ma a condizione che non arrechino pregiudizi­o alle esigenze di servizio e non siano incompatib­ili con le attività di istituto. Detto questo, vanno evidenziat­i alcuni possibili problemi. Il primo si pone per quanto riguarda l’orario della supplenza: infatti, non è detto che le proposte di supplenza provenient­i dalle scuole siano a orario ridotto, in quanto l’orario delle supplenze brevi ( da graduatori­a di istituto) dipende da quello del docente che si va a sostituire, che potrebbe essere superiore a nove o 12 ore settimanal­i. C’è poi da considerar­e, dal punto di vista della effettiva compatibil­ità tra i due impieghi, che il docente, oltre all’orario di lezione frontale che si svolge di solito al mattino, è tenuto a eseguire una serie di attività funzionali all’insegnamen­to ( si veda l’articolo del citato Ccnl Scuola 2006) che trovano la loro collocazio­ne in orario pomeridian­o e serale. Di fatto, dunque, potrebbe risultare molto difficile riuscire a conciliare i due orari di lavoro e il dirigente scolastico potrebbe negare l’autorizzaz­ione. Per quanto attiene al datore di lavoro privato, infine, non sussiste il principio di esclusivit­à applicabil­e al servizio nello Stato e, per un ulteriore approfondi­mento della situazione, occorre fare riferiment­o al Ccnl applicato nell’azienda in cui è occupata la lettrice.

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