L’autonomia del preside per l’orario dei docenti
Il dirigente scolastico di un liceo scientifico ha scelto tra gli insegnanti alcuni collaboratori per il suo staff di presidenza, in base all legge 107/ 2015, esonerando dal servizio di insegnamento un docente per tutte le 18 ore di cattedra e gli altri per nove ore ciascuno, con la dicitura « Art. 1 comma 5 legge 107/ 15 » . Vorrei sapere se tale comportamento è legittimo. La perplessità nasce dal fatto che un docente pagato dallo Stato per 18 ore di insegnamento si dedica invece a servizi vari richiesti dal dirigente.
N. A. - COSENZA
L’articolo 1, comma 5, della legge 107/ 2015 ( cosiddetta Buona scuola) prevede l’istituzione dell’organico dell’autonomia « funzionale alle esigenze didattiche, organizzative e progettuali delle istituzioni scolastiche come emergenti dal piano triennale dell’offerta formativa... I docenti dell’organico dell’autonomia concorrono alla realizzazione del piano triennale dell’offerta formativa con attività di insegnamento, di potenziamento, di sostegno, di organizzazione, di progettazione e di coordinamento » . Il successivo comma 83 prevede che il dirigente scolastico possa individuare nell’ambito dell’organico dell’autonomia fino al 10% di docenti che lo coadiuvano in attività di supporto organizzativo e didattico dell’istituzione scolastica.
Infine, l’articolo 28 dell’ultimo Contratto collettivo 2016– 18 prevede che l’orario di servizio dei docenti, previa copertura dell’orario di insegnamento previsto dagli ordinamenti scolastici, può anche essere parzialmente o integralmente destinato allo svolgimento di attività per il potenziamento dell’offerta formativa o di attività organizzative. Pertanto, una volta coperte le ore di inse-gnamento curricolari, l’organico dell’autonomia può essere impiegato nelle attività organizzative e di supporto al dirigente scolastico.