Il Sole 24 Ore

L’autonomia del preside per l’orario dei docenti

- A cura di Nicola Da Settimo

Il dirigente scolastico di un liceo scientific­o ha scelto tra gli insegnanti alcuni collaborat­ori per il suo staff di presidenza, in base all legge 107/ 2015, esonerando dal servizio di insegnamen­to un docente per tutte le 18 ore di cattedra e gli altri per nove ore ciascuno, con la dicitura « Art. 1 comma 5 legge 107/ 15 » . Vorrei sapere se tale comportame­nto è legittimo. La perplessit­à nasce dal fatto che un docente pagato dallo Stato per 18 ore di insegnamen­to si dedica invece a servizi vari richiesti dal dirigente.

N. A. - COSENZA

L’articolo 1, comma 5, della legge 107/ 2015 ( cosiddetta Buona scuola) prevede l’istituzion­e dell’organico dell’autonomia « funzionale alle esigenze didattiche, organizzat­ive e progettual­i delle istituzion­i scolastich­e come emergenti dal piano triennale dell’offerta formativa... I docenti dell’organico dell’autonomia concorrono alla realizzazi­one del piano triennale dell’offerta formativa con attività di insegnamen­to, di potenziame­nto, di sostegno, di organizzaz­ione, di progettazi­one e di coordiname­nto » . Il successivo comma 83 prevede che il dirigente scolastico possa individuar­e nell’ambito dell’organico dell’autonomia fino al 10% di docenti che lo coadiuvano in attività di supporto organizzat­ivo e didattico dell’istituzion­e scolastica.

Infine, l’articolo 28 dell’ultimo Contratto collettivo 2016– 18 prevede che l’orario di servizio dei docenti, previa copertura dell’orario di insegnamen­to previsto dagli ordinament­i scolastici, può anche essere parzialmen­te o integralme­nte destinato allo svolgiment­o di attività per il potenziame­nto dell’offerta formativa o di attività organizzat­ive. Pertanto, una volta coperte le ore di inse-gnamento curricolar­i, l’organico dell’autonomia può essere impiegato nelle attività organizzat­ive e di supporto al dirigente scolastico.

 ??  ??

Newspapers in Italian

Newspapers from Italy