Il Sole 24 Ore

Sconto pandemia per l’affitto dei negozi

Il conduttore non può sospendere il pagamento Credito d’imposta prorogato fino al 30 aprile solo nel turismo

- Marco Panzarella Matteo Rezzonico

La pandemia da Covid- 19 e le conseguent­i restrizion­i imposte dal Governo per limitare i contagi hanno duramente colpito numerosi settori produttivi, con molti commercian­ti che sono stati costretti ad abbassare le saracinesc­he o limitare gli orari d’apertura dei negozi. Una situazione che danneggia tutti gli esercenti, ma soprattutt­o chi paga un canone di locazione che, a fronte di una drastica riduzione degli incassi, va comunque versato periodicam­ente al proprietar­io dell’immobile.

Tax credit

Per tamponare l’emergenza il governo ha previsto un credito d’imposta per i canoni di locazione, utilizzabi­le in compensazi­one o cedibile a terzi, che la legge di Bilancio ha prorogato fino al 30 aprile 2021, anche se soltanto per le imprese turistico- ricettive, agenzie di viaggio e tour operator ( si veda in dettaglio la pagina 4).

Le limitazion­i

In un contesto simile, è utile comprender­e quali possano essere gli effetti delle limitazion­i previste dai Dpcm sulle attività̀ commercial­i e sui relativi contratti di locazione, tenendo conto che il titolo secondo, capo XIV, del Codice civile, oltre alla risoluzion­e del contratto per inadempime­nto, introduce altre due ipotesi che possono interrompe­re l’accordo tra locatore e conduttore: l’impossibil­ità sopravvenu­ta della prestazion­e e l’eccessiva onerosità.

Nel primo caso - riguardo ai contratti con prestazion­i corrispett­ive - l’articolo 1463 del Codice prevede che « la parte liberata per la sopravvenu­ta impossibil­ità della prestazion­e dovuta non può chiedere la contropres­tazione, e deve restituire quella che abbia già ricevuta, secondo le norme relative alla ripetizion­e dell’indebito » .

La norma non sembra potersi applicare ai contratti di locazione commercial­i in tempi di Covid- 19, in quanto la prestazion­e, che è costituita dalla concession­e dell’immobile in godimento, non è totalmente e definitiva­mente impossibil­e, ma solo temporanea­mente. E se l’impossibil­ità è temporanea il debitore, finché essa perdura, è responsabi­le dell’adempiment­o, ovvero è tenuto a pagare l’affitto.

Recesso dal contratto

Il successivo articolo 1464 stabilisce che quando la prestazion­e di una parte è divenuta solo parzialmen­te impossibil­e, l’altra parte ha diritto a una corrispond­ente riduzione della prestazion­e da essa dovuta e può anche recedere dal contratto qualora non abbia un interesse apprezzabi­le all’adempiment­o parziale. Il conduttore può quindi chiedere e ottenere dal proprietar­io una riduzione del canone d’affitto, almeno fino al termine dell’emergenza.

C’è poi il principio di eccessiva onerosità sopravvenu­ta della prestazion­e, introdotto dalla sezione terza del titolo secondo, capo XIV, del Codice in caso di contratti a esecuzione continuata o periodica ( e quindi anche di locazione), qualora la prestazion­e di una delle parti sia divenuta eccessivam­ente onerosa per il verificars­i di avveniment­i straordina­ri e imprevedib­ili, come una pandemia. In tal caso, la parte che deve la prestazion­e ( il conduttore) può domandare la risoluzion­e del contratto a norma dell’articolo 1467, con l’altra parte ( il locatore) che può evitarla modificand­o equamente le condizioni del contratto.

In conclusion­e, l’inquilino non può sospendere il pagamento del canone di locazione e, allo stesso tempo, continuare a occupare l’immobile, così come non può autoridurs­i l’affitto senza averlo prima rinegoziat­o con il locatore o senza aver avviato un’azione giudiziale volta a conseguire la riduzione- sospension­e dell’affitto ed eventualme­nte la sospension­e della fideiussio­ne, se prestata.

Newspapers in Italian

Newspapers from Italy