Divorzio, subentra il coniuge se continua l’attività
Nella fattispecie dei contratti di locazione commerciale, nel caso in cui si verifica il decesso del conduttore, gli subentrano coloro i quali « per successione o per precedente rapporto risultante da atto di data certa anteriore alla apertura della successione hanno diritto a continuarne l’attività » .
La legge prevede, inoltre, che in caso di separazione legale o consensuale, di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, il contratto si trasferisca al coniuge, anche se non conduttore, che continui nell’immobile la stessa attività già esercitata assieme all’altro coniuge prima della separazione legale o consensuale ovvero prima dello scioglimento o della cessazione degli effetti civili del matrimonio.
E ancora è bene ricordare che nel caso in cui l’immobile sia adibito all’uso di più professionisti, artigiani o commercianti e uno solo è il titolare del contratto, in caso di morte gli succedono nel contratto, in concorso con gli aventi diritto, gli altri professionisti, artigiani o commercianti. Va sottolineato che nell’ipotesi di recesso del titolare del contratto, succedono nello stesso gli altri professionisti, artigiani o commercianti. In quest’ultimo caso, il locatore può opporsi alla successione nel contratto.