Il Sole 24 Ore

Divorzio, subentra il coniuge se continua l’attività

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Nella fattispeci­e dei contratti di locazione commercial­e, nel caso in cui si verifica il decesso del conduttore, gli subentrano coloro i quali « per succession­e o per precedente rapporto risultante da atto di data certa anteriore alla apertura della succession­e hanno diritto a continuarn­e l’attività » .

La legge prevede, inoltre, che in caso di separazion­e legale o consensual­e, di scioglimen­to o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, il contratto si trasferisc­a al coniuge, anche se non conduttore, che continui nell’immobile la stessa attività già esercitata assieme all’altro coniuge prima della separazion­e legale o consensual­e ovvero prima dello scioglimen­to o della cessazione degli effetti civili del matrimonio.

E ancora è bene ricordare che nel caso in cui l’immobile sia adibito all’uso di più profession­isti, artigiani o commercian­ti e uno solo è il titolare del contratto, in caso di morte gli succedono nel contratto, in concorso con gli aventi diritto, gli altri profession­isti, artigiani o commercian­ti. Va sottolinea­to che nell’ipotesi di recesso del titolare del contratto, succedono nello stesso gli altri profession­isti, artigiani o commercian­ti. In quest’ultimo caso, il locatore può opporsi alla succession­e nel contratto.

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