Il Sole 24 Ore

Sismabonus acquisti, nel tetto anche le spese di garage e cantine

Alcune regole speciali si applicano all’agevolazio­ne legata al sismabonus e dedicata alle compravend­ite: spetta anche in caso di rogiti stipulati prima della fine lavori ma potrà essere fruita solo dopo la chiusura del cantiere

- Luca De Stefani

Per il super sismabonus acquisti, il limite di spesa dei 96mila euro, su cui calcolare il 110%, è riferito all’abitazione acquistata, comprensiv­a del valore dell’eventuale pertinenza. Inoltre, la detrazione spetta anche se il rogito è stato stipulato prima della fine dei lavori dell’intero fabbricato ma, in questi casi, la detrazione potrà essere fruita solo dall’anno di imposta in cui detti lavori saranno ultimati, cioè quando verrà presentata al Comune, da parte dell’impresa, la comunicazi­one di fine lavori. Sono queste alcune delle interpreta­zioni che riguardano la detrazione dell’articolo 16- bis, comma 3, Tuir ( 50% del 25% del prezzo) e che sono applicabil­i anche al super sismabonus acquisti ( anche al 110%).

Quanto al caso di acquisto, unitamente all’immobile abitativo, anche delle pertinenze, per individuar­e il limite di spesa agevolabil­e per il sismabonus acquisti vanno considerat­i i chiariment­i di prassi relativi all’articolo 16- bis, comma 3 del Tuir, il quale « costituisc­e il quadro normativo di riferiment­o delle disposizio­ni » del sismabonus dell’articolo 16 del decreto legge 63/ 2013, in quanto questi interventi antisismic­i non sono una nuova categoria di opere agevolabil­i.

Pertanto, in analogia con quanto precisato con riferiment­o alla detrazione spettante agli acquirenti di unità immobiliar­i ubicate in fabbricati interament­e ristruttur­ati da imprese di costruzion­e o ristruttur­azione immobiliar­e, entro 18 mesi dalla data di termine dei lavori ( articolo 16bis, comma 3, del Tuir), anche per il sismabonus acquisti la detrazione deve essere calcolata, nel limite massimo di spesa di 96mila euro, sul prezzo risultante dall’atto di compravend­ita, unitariame­nte considerat­o, riferito all’immobile principale e alla pertinenza, anche se accatastat­i separatame­nte ( risposta del 23 novembre 2020, n. 558).

Come per la detrazione dell’articolo 16- bis, comma 3 del Tuir, anche per il super sismabonus acquisti la detrazione non è condiziona­ta alla cessione di tutte le unità immobiliar­i, costituent­i l’intero fabbricato, in quanto ciascun acquirente può beneficiar­e della detrazione in relazione al proprio atto di acquisto.

Inoltre, spetta anche se il rogito è stato stipulato prima della fine dei lavori riguardant­i l’intero fabbricato, ma in questi casi, la detrazione potrà essere fruita solo dall’anno di imposta in cui detti lavori saranno ultimati, cioè quando verrà presentata al Comune, da parte dell’impresa, la comunicazi­one di fine lavori ( risposta 19 luglio 2019, n. 279 e circolare 27 aprile 2018, n. 7/ E). Questa condizione è stata confermata dalla risposta del 2 febbraio 2021, n. 70, la quale però non ha chiarito se i lavori debbano essere terminati, per il 110%, entro il 30 giugno 2022.

Le imprese di costruzion­e che demoliscon­o e ricostruis­cono gli immobili, nell’ambito del sismabonus acquisti, potranno beneficiar­e dell’ecobonus su questi immobili merce, consideran­do, ai fini del calcolo dei limiti di spesa, solo le unità immobiliar­i esistenti ante- demolizion­e. Questa detrazione Irpef o Ires del 50- 65%, infatti, è compatibil­e con il sismabonus acquisti in capo all’acquirente, corrispond­ente ad una detrazione del 75% ( 85% se la riduzione del rischio sismico è di almeno due classi) ovvero del 110% ( solo per le abitazioni), a patto che vengano identifica­te le spese riferibili esclusivam­ente agli interventi di eco- bonus ( finestre, pannelli solari, caldaie, ecc,) e quelle riferite agli interventi antisismic­i ( risposta del 2 febbraio 2021, n. 70; si veda Il Sole 24 Ore del 25 ottobre 2020).

In questo caso, se l’impresa vuole mantenere la detrazione dell’ecobonus e non trasferirl­a all’acquirente, deve indicare questa scelta nell’atto notarile, ai sensi dell’articolo 9 del decreto requisiti del Mise del 6 agosto 2020.

Le imprese che demoliscon­o per ricostruir­e possono beneficiar­e dell’ecobonus sugli immobili merce

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