Il Sole 24 Ore

Infortunio Covid per chi non si è voluto vaccinare, Inail attende i Ministeri

- — Luca Failla — Mauro Pizzin

Sull’ applicabil­ità del trattament­o infortunis­tico ai lavoratori che hanno contratto il virus da Covid- 19 dopo avere rifiutato il trattament­o vaccinale, l’Inail chiederà i pareri ai ministeri del Lavoro e della Salute. Nell’attesa – come evidenziat­o in una nota diramata ieri alle sue sedi territoria­li – l’Istituto avvierà apposite istruttori­e in tutti le ipotesi di contagio occorsi ai lavoratori, conformeme­nte alle prassi seguite fino a oggi e messa nero su bianco in una serie di circolari pubblicate nel corso del 2020, per valutare se il virus sia stato contratto in occasione della prestazion­e lavorativa e se l’evento lesivo debba essere qualificat­o come infortunio sul lavoro o meno.

In caso positivo, l’Istituto dovrà dunque riconoscer­e agli interessat­i il trattament­o per infortunio, salvo valutare la possibilit­à di rivalersi sui datori di lavoro qualora questi ultimi non abbiano rispettato le misure precauzion­ali previste dai vari protocolli condivisi con le parti sociali.

Una pratica che l’Inail, ora come ora, non può non seguire anche anche qualora i lvi russi astato contratto da colo roche,qualora i lvi russi astato contratto da colo roche, in in preceprece­denza, abbiano rifiutato di sottoporsi al trattament­o vaccinale.

Con queste indicazion­i l’istituto assicurati­vo ha voluto mettere la sordina alle polemiche scaturite dopo la notizia apparsa sui giornali secondo cui l’Inail sarebbe intenziona­ta a non garantire la copertura assicurati­va a una quindicina di infermieri “no vax” del San Martino di Genova, per i quali la direzione ospedalier­a aveva chiesto di chiarire se andasse riconosciu­to il trattament­o infortunis­tico, ovvero la copertura per malattia, considerat­o il precedente rifiuto opposto dai medesimi a sottoporsi al trattament­o vaccinale.

L’argomento resta delicato perché l’Italia è attualment­e orientata nel non imporre per legge il trattament­o vaccinale anti Covid- 19 neppure nei riguardi dei lavoratori particolar­mente esposti al virus in ragione delle mansioni svolte e delle attività rese nei locali aziendali, nonché a contatto con potenziali soggetti deboli, come ad esempio gli operatori sanitari, categoria da cui proviene ( in base ai dati censiti fino a gennaio) quasi il 40% delle 146mila denunce di infortunio per coronaviru­s presentate all’Inail. Un fattore di rischio di contagio così alto, quello rilevato per queste categorie, da indurre il Governo a prevedere per esse una corsia prioritari­a per l’accesso ai vaccini e l’Istituto a stabilire una presunzion­e semplice di infortunio sul lavoro, configuran­do per costoro una ipotesi di rischio specifico, vista l’elevata probabilit­à di contrarre il virus.

In questo contesto di non obbligator­ietà del vaccino appare complicato, quindi, configurar­e da parte/ a carico dei lavoratori interessat­i l’assunzione di quel rischio elettivo che in circostanz­e normali porta alla perdita della copertura Inail. L’intenzione dell’Istituto, come detto, è quindi quello di coinvolger­e nell’ambito dell’istruttori­a Lavoro e Salute, auspicando che il nuovo Governo possa a breve intervenir­e per sbrogliare la matassa.

Ostativo al mancato riconoscim­ento dell’infortunio pare essere l’articolo 42 del Dl n. 18/ 2020 poi convertito in legge 27/ 2020, laddove la copertura assicurati­va da parte dell’Istituto non è in alcun modo condiziona­ta a comportame­nti diligenti ovvero collaborat­ivi da parte dei lavoratori interessat­i.

A A ragionare diversamen­te bisognereb­be ritenere che lareragion­are diversamen­te bisognereb­be ritenere chela revocavo ca della copertura da parte dell’ In ailp ossa seguire acomp ordella copertura da parte dell’ In ailp ossa seguire a comportame­nti“abnormi” da parteda parte dellav oratore ch esipo nevol ontadel lavoratore che si pone volontaria­mente ria mente (( cosiddetto rischio elettivo) in una situazione di pericolo consapevol­e da contagio Covid 19( ad esempio, laddove fosse dimostrato che sono stati tenuti comportame­nti anche extra lavorativi extra lavorativi pericolosi e in violazione dell enorme an ti Covidp eri colosi e in violazione dell enorme an ti Cov id 19 così da favorire poi il contagio e cioè il rischio assicurato).

Secondo chi scrive, al contrario, il rifiuto del vaccino non pare possa essere considerat­o ostativo al godimento della tutela assicurati­va prevista dall’articolo 42 del Dl n. 18/ 2020 solo per il fatto di aver contratto il virus a differenza dei suoi colleghi vaccinati qualora quel dipendente continuass­e a usare tutte le misure precauzion­ali previste dai Protocolli nei luoghi di lavoro ( mascherine, guanti, distanziam­ento ecc.) che ancora oggi non prevedono l’obbligator­ietà del vaccino.

Problemati­ca, questa, che appare ancor più delicata, e foriera di non poche perplessit­à, laddove si consideri che l’assenza di un obbligo di legge a somministr­are il vaccino al personale dipendente ( espressame­nte richiesto dall’articolo 32 della Costituzio­ne) sembra oggi anche impedire l’assunzione di qualsivogl­ia iniziativa disciplina­re datoriale a danno dei dipendenti renitenti, senza però escludere al contempo eventuali responsabi­lità ( sul piano civile e penale) nei confronti dei datori che non adottino le misure necessarie a tutelare la integrità fisica e morale del proprio personale.

Iniziative disciplina­ri, peraltro, che sembrerebb­ero attualment­e ancor più osteggiate dall’ orientamen­to espresso dal Garante Privacy il 17 febbraio scorso ( nelle Faq pubblicate sul suo sito), che impedisce ai datori di individuar­e i dipendenti che rifiutano il trattament­o vaccinale, demandando al solo medico competente il giudizio di inidoneità profession­ale alla mansione. A tale riguardo, e diversamen­te dall’Inail, il rifiuto del vaccino offerto dall’azienda da parte del dipendente potrebbe semmai far venir meno, ovvero ridurre, l’ipotetica responsabi­lità dell’impresa ex articolo 2087 del Codice civile verso il lavoratore poi contagiato­si sul lavoro.

Accertato che il contagio è avvenuto sul luogo di lavoro pesa il non obbligo del vaccino

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