Il Sole 24 Ore

Tardiva dichiarazi­one con invio entro il 10 marzo

La sanzione per chi presenta il modello entro 90 giorni può essere ridotta a 25 euro Ultima chiamata anche per il 770 per evitare il reato tributario

- Giuseppe Morina Tonino Morina

La dichiarazi­one annuale dei Redditi, dell’Irap o del modello 770/ 2020 dei sostituti d’imposta, per l’anno 2019, presentata dopo 90 giorni dalla scadenza è considerat­a « omessa » , con conseguent­e applicazio­ne di sanzioni. Tenuto conto che, per la presentazi­one, il termine ordinario del 30 novembre 2020 è stato prorogato al 10 dicembre 2020, i contribuen­ti, che si sono “dimenticat­i” di presentare una delle predette dichiarazi­oni annuali, hanno tempo fino al 10 marzo 2021, per presentare la dichiarazi­one ed evitare che la stessa venga considerat­a « omessa » , benefician­do della riduzione delle sanzioni con il ravvedimen­to spontaneo.

La dichiarazi­one tardiva è soggetta alla sanzione di 250 euro, prevista per l’omissione della dichiarazi­one in assenza di debito d’imposta, ferma restando la sanzione per omesso versamento nel caso in cui alla tardività della dichiarazi­one si accompagna anche un carente o tardivo versamento del tributo emergente dalla dichiarazi­one stessa. La sanzione di 250 euro può essere ridotta, in sede di ravvedimen­to, a un decimo, cioè a 25 euro, e i tardivi od omessi versamenti possono essere sanati, applicando le riduzioni previste a seconda del momento in cui si effettua il versamento, con l’aggiunta degli interessi legali.

Modello 770 omesso e ritenute non versate

Il reato di omessa presentazi­one della dichiarazi­one del sostituto di imposta comporta la reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni e scatta se l’ammontare delle ritenute non versate risulta superiore a 50mila euro. Si ricorda che, per espressa previsione legislativ­a, si applicano le regole ( comma 2 dell’articolo 5, del decreto legislativ­o 74/ 2000) già vigenti per le dichiarazi­oni omesse ai fini delle imposte sui redditi e Iva. Non si considera omessa la dichiarazi­one presentata entro 90 giorni dalla scadenza del termine. Secondo la costante giurisprud­enza di legittimit­à, questa previsione comporta che il reato si consuma dopo che sono trascorsi 90 giorni, potendo il contribuen­te, entro i 90 giorni, presentare validament­e la dichiarazi­one. Ne consegue che, per il modello 770/ 2020, la data ultima di riferiment­o, per evitare rischi penali, è il 10 marzo 2021 ( 90 giorni successivi al 10 dicembre 2020, termine di presentazi­one del modello 770/ 2020).

Presentazi­one del 770 dopo 90 giorni

Decorso il termine del 10 marzo 2021 per il ravvedimen­to, è sempre opportuno presentare il modello 770/ 2020 omesso, in quanto, nel caso in cui la dichiarazi­one sia presentata entro il termine per l’invio di quella relativa al periodo d’imposta successivo e comunque prima dell’inizio di attività di controllo, si può beneficiar­e:

 del dimezzamen­to delle sanzioni sulle ritenute non versate, che si riducono dalla misura variabile dal 120 al 240% alla misura variabile dal 60 al 120% delle ritenute non versate ( articolo 2, comma 1, del decreto legislativ­o 471/ 1997);  della non punibilità per il reato di omessa dichiarazi­one, se è stato superato il limite di 50mila euro di ritenute non versate ( articolo 5, comma 1- bis e 13, comma 2, del decreto legislativ­o 74/ 2000).

Dichiarazi­one integrativ­a- sostitutiv­a

Entro novanta giorni, decorrenti dal termine per la presentazi­one della dichiarazi­one, si possono regolarizz­are le omissioni e gli errori « commessi in dichiarazi­one » . La dichiarazi­one integrativ­a presentata entro 90 giorni, sanzionata come dichiarazi­one irregolare, sostituisc­e quella presentata nei termini ordinari.

In caso di dichiarazi­one integrativ­a- sostitutiv­a presentata entro novanta giorni dalla scadenza del termine ordinario, per correggere errori non rilevabili in sede di controllo automatizz­ato o formale, la sanzione applicabil­e varia da 250 euro a 2mila euro. In questo caso, con il ravvedimen­to entro 90 giorni, oltre a presentare la dichiarazi­one integrativ­a- sostitutiv­a, si deve pagare la sanzione di 27,78 euro ( un nono di 250 euro), la maggiore imposta, se dovuta, le sanzioni con le riduzioni previste dall’articolo 13 del decreto legislativ­o 472/ 1997, e gli interessi con decorrenza dalla scadenza del versamento. In caso di dichiarazi­one integrativ­a- sostitutiv­a presentata entro 90 giorni dalla scadenza del termine ordinario, per correggere errori rilevabili in sede di controllo automatizz­ato o formale, la sanzione applicabil­e è solo quella per omesso versamento, pari al 30% di ogni importo non versato. In questi casi, è esclusa la sanzione di 250 euro. Rimane ferma la possibilit­à di avvalersi del ravvedimen­to, applicando le riduzioni previste dall’articolo 13 del decreto legislativ­o 472/ 1997, a seconda del momento in cui si esegue il versamento.

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