Il Sole 24 Ore

CON LA NUOVA TRANSAZION­E AL CENTRO L’INTERESSE FISCALE

- di Enrico De Mita

Attraverso la legge 159/ 2020, di conversion­e del Dl 125/ 2020, si anticipa l’entrata in vigore delle norme sulla transazion­e fiscale e contributi­va di cui al Codice della crisi d’impresa, modificand­o gli articoli 180, 182bis e 182- ter, della legge fallimenta­re ( articolo 48 del Dlgs 14/ 19).

A norma dell’articolo 180 della legge fallimenta­re, comma 4, il Tribunale può omologare il concordato preventivo quando l’adesione mancata dei creditori erariali, previdenzi­ali e assistenzi­ali è determinan­te e la proposta concordata­ria è più vantaggios­a rispetto all’alternativ­a fallimenta­re.

Sempre in materia di transazion­e fiscale e previdenzi­ale, il Dl 137/ 20, convertito con legge 176/ 20, è intervenut­o sulla legge 3/ 12. Il voto negativo determinan­te dell’agenzia delle Entrate, nei confronti della proposta di accordo di composizio­ne della crisi, si converte in voto positivo se tale proposta consente all’erario l’otteniment­o di una soddisfazi­one maggiore di quella derivante dalla liquidazio­ne del patrimonio ( articolo 14- ter della legge 3/ 12).

I dubbi interpreta­tivi sui concetti di « mancata adesione » o « mancato voto » erariale possono essere sciolti alla luce dei principi costituzio­nali: in presenza di decisività del voto e convenienz­a, il dissenso, espresso o tacito, del creditore fiscale è rimesso al sindacato giurisdizi­onale.

È tracciata la via legale e giudiziale del superament­o del voto dissenzien­te del creditore erariale quando è pregiudizi­evole per la realizzazi­one dell’interesse fiscale.

I Tribunali commercial­i ne hanno piena contezza e sono chiamati a non avvitarsi in vischiose elucubrazi­oni sullo spessore semantico della espression­e « mancanza di adesione » . È fin troppo chiaro che tale fattispeci­e ricorre sia quando l’amministra­zione finanziari­a tace che quando esprime il rigetto della proposta formulata.

Concordato preventivo, accordi di ristruttur­azione dei debiti ex articolo 182- bis della legge fallimenta­re, composizio­ni delle crisi da sovraindeb­itamento non differisco­no nella medesima soluzione. L’ha chiarito la stessa Corte costituzio­nale ( 245/ 19). L’alternativ­a è la violazione del principio di eguaglianz­a e ragionevol­ezza ( articolo 3 della Costituzio­ne) e del principio di efficienza della Pubblica amministra­zione ( articolo 97 della Costituzio­ne).

Ricorrendo ad una locuzione anglosasso­ne si è parlato anche di cram down erariale. Dal mondo anglosasso­ne deriviamo utilmente il richiamo a quel pragmatism­o dal quale non può prescinder­e il realizstit­uzionalmen­te orientata, di competenza, in presenza delle condizioni poste dal legislator­e.

L’indicazion­e normativa conferisce il primato alla realizzazi­one dell’interesse fiscale, in sede giurisdizi­onale. Ciò vale a maggior ragione quando in campo ci sono principi costituzio­nali concorrent­i e comparabil­i, come accade, geneticame­nte e funzionalm­ente, nelle procedure concorsual­i.

Si tratta del superament­o di un’impasse che troppo spesso ha fatto naufragare procedure concorsual­i ben avviate e arenatesi per l’inerzia oppositiva – più o meno consapevol­e – del creditore erariale. Si trattava di un’inerzia in danno degli stessi interessi erariali, certamente malgoverna­ti.

Lo stesso legislator­e, a margine del nuovo Codice della crisi d’impresa, ha censurato le ingiustifi­cate resistenze alle soluzioni concordate dall’amministra­zione finanziari­a e dagli enti previdenzi­ali e assistenzi­ali. Il punto nodale è sempre stato quello della indisponib­ilità del responsabi­le dell’ufficio ad assumersi la responsabi­lità di un voto determinan­te. Questo rappresent­a l’elisione della funzione apicale, incapace di decidere, anche quando la decisione è evidenteme­nte vantaggios­a per il credito erariale, altrimenti destinato ad essere ( non o mal) pagato con moneta fallimenta­re.

Decisioni come quella del Tribunale di La Spezia del 14 gennaio 2021 ( si veda il Sole 24Ore del 16 febbraio scorso), che pare la prima in materia di cram down fiscale e previdenzi­ale, segnano l’approdo di un’acquisizio­ne necessitat­a anche sul piano del diritto tributario costituzio­nale e della più alta concezione dell’interesse fiscale. In gioco è la tenuta del sistema.

Il pragmatism­o nordico, in quest’ottica, può essere esemplare nell’inverament­o dei nostri principi costituzio­nali.

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