Penalità light per chi sana i versamenti entro 14 giorni
Per i versamenti delle imposte eseguiti con ritardi fino a 14 giorni, si applica la sanzione giornaliera dello 0,1%, per i ritardi da 15 a 30 giorni si applica la sanzione fissa dell’ 1,5% mentre per i ritardi da 31 a 90 giorni si applica la sanzione dell’ 1,67 per cento. Senza ravvedimento, comunque, per i pagamenti eseguiti entro 90 giorni, gli uffici applicheranno la sanzione dell’ 1% giornaliero, per ritardi fino a 14 giorni e del 15% fisso, per ritardi da 15 a 90 giorni. Sono anche dovuti gli interessi legali ( 0,05% annuo fino al 31 dicembre 2020 e 0,01 % dal 1° gennaio 2021) dalla scadenza del versamento.
La sanzione è ridotta a un settimo del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno successivo a quello in cui è commessa la violazione o, quando non è prevista dichiarazione, entro due anni dall’omissione o dall’errore. In questi casi, per i tardivi od omessi versamenti, la sanzione del 30% potrà essere ridotta al 4,29 per cento. Infine la sanzione è ridotta a un sesto del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni avviene oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno successivo a quello in cui è stata commessa la violazione o, quando non è prevista dichiarazione , oltre due anni dall’omissione o dall’errore.