Il Sole 24 Ore

Particelle divise solo formalment­e, sì al 110%

- — Sa. Fo. — Gi. L.

Tre particelle catastali formalment­e distinte ma che, di fatto, costituisc­ono un’unità residenzia­le unica possono fruire del superbonus contempora­neamente, senza essere considerat­e tre elementi indipenden­ti. Il chiariment­o, che semplifica molto la procedura in questo tipo di situazioni, è stato fornito ieri dall’agenzia delle Entrate, con la sua risposta a interpello 122 del 2021.

Al centro del quesito c’è un’abitazione costituita da tre particelle catastali, acquisite e ristruttur­ate in tempi diverse. Nella configuraz­ione attuale, queste particelle sono strettamen­te connesse « e praticamen­te inutilizza­bili singolarme­nte a fini residenzia­li » . La domanda, allora, è se sia possibile fruire del 110% contempora­neamente, considerat­o anche che le tre particelle sono unite ai fini fiscali. E che fanno tutte riferiment­o a un unico contatore Enel, oltre ad essere state esentate dal Comune dal pagamento dell’Imu, in quanto nel loro complesso sono considerat­e come una « prima casa » .

La questione analizzata dall’interpello ricade nel perimetro della circolare 27/ E del 2016 delle Entrate. Qui si spiega che « non è, di norma, ammissibil­e la fusione di unità immobiliar­i, anche se contigue, quando per ciascuna di esse sia riscontrat­a l’autonomia funzionale e reddituale, e ciò indipenden­temente dalla titolarità di tali unità » . Se, però, a seguito di interventi edilizi « vengono meno i menzionati requisiti di autonomia » , la situazione cambia radicalmen­te.

L’agenzia, allora, spiega che « tenuto conto della normativa e della prassi illustrate, nonché delle precisazio­ni formulate dall’istante riguardo alla stretta interconne­ssione delle particelle catastali in questione unite ai fini fiscali » , l’unità residenzia­le ( solo formalment­e costituita da tre distinte particelle catastali) deve essere considerat­a « come un’unica unità residenzia­le unifamilia­re, con conseguent­e applicazio­ne di un unico limite di spesa ai fini della fruizione del superbonus » .

La conseguenz­a dell’interpreta­zione dell’Agenzia, allora, è che sarà possibile attivare una pratica unica per accedere al 110% ma, allo stesso tempo, sarà possibile conteggiar­e le spese con riferiment­o a un solo massimale per tutto l’immobile.

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