Il Sole 24 Ore

Il contributo blocca il sismabonus

- Saverio Fossati Giuseppe Latour

Niente sismabonus per edifici terremotat­i che hanno già ricevuto contributi pubblici. A fornire questo chiariment­o, che mette a nudo uno dei tanti problemi derivanti da intrecci normativi e che può avere effetti pesanti sull’avvio dei lavori al 110% è la Dre Basilicata, con la risposta all’interpello 918- 107/ 2020.

La situazione illustrata dal contribuen­te è quella di un edificio ( con una parte per la quale pende una richiesta di condono edilizio) che si trova in zona sismica 1 con cinque unità immobiliar­i, da demolire totalmente ( anche la parte con la pratica di condono in corso) e ricostruir­e sotto forma di cinque villette. L’edificio ha subito danni per il sisma del 1980 e ha ricevuto dei contributi. Per la parte in attesa di condono il contribuen­te si dice disposto a uno “scorporo”, consideran­dola separata dal resto ai fini del 110per cento.

Effetto contributi

L’agenzia delle Entrate, nella sua risposta, ha però preliminar­mente chiarito che l’edificio aveva già beneficiat­o dei contributi per la ricostruzi­one ( legge 219/ 81) e che « tale circostanz­a non consente di accedere al superbonus poiché in contrasto con l’articolo 1, comma 3 della legge dell’ 11/ 12/ 2016 n. 232 (...) a norma del quale “le detrazioni di cui all’articolo 16, commi 1- bis, 1- ter, 1- quater, 1- quinquies e 1- sexies, del decreto- legge 4 giugno 2013, n. 63 (...), non sono cumulabili con agevolazio­ni già spettanti per le medesime finalità sulla base di norme speciali per interventi in aree colpite da eventi sismici » . E dato che, spiega l’agenzia, i contributi previsti dalla legge 219/ 80 ricadono esattament­e in questo caso, non spetta il superbonus. Questo chiariment­o ha portato alla luce un problema serio: di fatto, in tutte le aree terremotat­e, tutti hanno ricevuto un contributo, magari minimo, per tenere in piedi la casa. E ora che vorrebbero finalmente abbatterla, seguendo lo spirito del Dl 34/ 2020, per loro il super sismabonus non vale. Occorre una modifica normativa o almeno un’interpreta­zione estensiva dell’agenzia, altrimenti il sismabonus rischia il flop.

Stop agli abusi

Ma non è tutto: anche il condono edilizio pendente è un ostacolo, perché l’abuso è stata commesso in deroga alla fascia di rispetto ferroviari­a e l’articolo 49 del Dpr 753/ 80, che è sovraordin­ato ai piani regolatori, rappresent­a sì un vincolo d’inedificab­ilità relativa ma occorre comunque il parere positivo degli uffici compartime­ntali di Rfi: senza quello il Comune non potrà concludere positivame­nte la pratica del condono.

A questo punto le Entrate, citando il famigerato articolo 49 del Dpr 380/ 2001, ricordano che qualunque abuso edilizio è ostativo a benefici fiscali e contributi pubblici, ameno che non si tratti ( articolo 10, comma 1, lettera p) del Dl 76/ 2020) di violazioni che non superano il 2% delle misure previste dal titolo abilitativ­o. Quindi, conclude l’agenzia, « le unità immobiliar­i, o parti comuni di unità immobiliar­i, non in regola dal punto di vista urbanistic­o- edilizio, ferma restando la tolleranza del 2 per cento prevista dal citato art. 34- bis, non potranno godere di alcuna detrazione fiscale ( quindi anche del superbonus). Nel caso di specie, la costruzion­e realizzata priva di titolo che eccede il limite del 2% rispetto alla volumetria alla luce del suddetto art. 49 del Dpr n. 380 del 2001, non potrà godere di alcuna detrazione fiscale » .

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