Il Sole 24 Ore

Spa e Srl, proroga di 180 giorni per l’approvazio­ne dei bilanci 2020

Ammesso il voto elettronic­o o per corrispond­enza e interventi con mezzi tlc Le Spa quotate possono ricorrere al « rappresent­ante designato » per le assemblee

- Franco Roscini Vitali

Approvazio­ne dei bilanci 2020 con proroga, ma non solo. Il nuovo articolo 3, comma 6, del Milleproro­ghe proroga gli effetti dell’articolo 106 del Dl 18/ 20 ( convertito dalla legge 27/ 20).

L’articolo 106 « Norme in materia di svolgiment­o delle assemblee » del decreto 18/ 20 dispone, in deroga agli articoli 2364 ( Spa) e 2478- bis ( Srl) del Codice civile e delle diverse disposizio­ni statutarie, la convocazio­ne dell’assemblea ordinaria entro 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio: il Milleproro­ghe ripropone, per i bilanci 2020, la stessa disposizio­ne precisando che l’assemblea ordinaria « è convocata per l’approvazio­ne del bilancio al 31 dicembre 2020 entro 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio » .

Si tratta di una facoltà, esercitabi­le anche dalle società che, nello statuto, non hanno previsto la convocazio­ne dell’assemblea per l’approvazio­ne del bilancio nel maggior termine di 180 giorni, che potrà portare, per le seconde convocazio­ni, al mese di luglio.

Inoltre, Spa, Sapa, Srl, cooperativ­e e mutue assicuratr­ici possono prevedere, anche in deroga alle diverse disposizio­ni statutarie, per le assemblee ordinarie e straordina­rie: ( 1) il voto in via elettronic­a o per corrispond­enza e ( 2) l’intervento nell’assemblea mediante mezzi di telecomuni­cazione.

Queste società possono prevedere che l’assemblea si svolga, anche esclusivam­ente, mediante mezzi di telecomuni­cazione che garantisca­no l’identifica­zione dei partecipan­ti, la partecipaz­ione e l’esercizio del diritto di voto, senza la necessità che si trovino nel medesimo luogo, ove previsti, presidente, segretario e notaio.

Fin qui le norme riguardano tutte le società di capitali. Inoltre, le Srl possono consentire l’espression­e del voto mediante consultazi­one scritta o per consenso espresso per iscritto, anche in deroga all’articolo 2479, quarto comma, e alle diverse disposizio­ni statutarie.

Le Spa quotate, per assemblee ordinarie e straordina­rie, possono fare ricorso al « rappresent­ante designato » , previsto dall’articolo 135- undecies del Tuif, anche se lo statuto dispone diversamen­te: la norma in questione prevede il conferimen­to delle deleghe con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all’ordine del giorno. Inoltre, queste società possono prevedere, nell’avviso di convocazio­ne, che l’intervento in assemblea si svolga esclusivam­ente tramite il rappresent­ante al quale possono essere conferite deleghe e subdeleghe.

Queste disposizio­ni si possono applicare anche alle società quotate sull’Aim e alle società con azioni diffuse tra il pubblico in misura rilevante.

Infine, banche popolari, di credito cooperativ­o, società cooperativ­e e mutue assicuratr­ici possono designare per le assemblee ordinarie o straordina­rie il rappresent­ante previsto dall’articolo 2539 del Codice civile anche in deroga ai limiti relativi al numero di deleghe conferibil­i a uno stesso soggetto: inoltre, nell’avviso di convocazio­ne, possono prevedere che l’intervento in assemblea si svolga esclusivam­ente tramite tale soggetto.

Il termine per il conferimen­to della delega è fissato al secondo giorno precedente la data di prima convocazio­ne dell’assemblea. Per le società a controllo pubblico ( articolo 2, comma 1, lettera m, del Dlgs 175/ 16) l’applicazio­ne delle disposizio­ni ha luogo nell’ambito delle risorse finanziari­e e strumental­i disponibil­i a legislazio­ne vigente e non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

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