I saturimetri restano fuori dall’esenzione Iva
Norma di interpretazione autentica: esenti solo i diagnostici in vitro
L’esenzione Iva si applica solo ai test per Covid- 19 classificabili come « diagnostici in vitro » ( marcatura CE - Ivd) e ai servizi strettamente connessi. Esclusi invece saturimetri e altri dispositivi non Ivd, che se utili per la diagnosi di Covid- 19 hanno l’Iva al 5 per cento.
Questo il risultato di una disposizione di interpretazione autentica spuntata in sede di conversione del cosiddetto decreto milleproroghe ( Dl 183/ 2020). Con gli emendamenti approvati nelle commissioni ( atti Camera 2845- A) viene introdotta una disposizione ( articolo 3- bis) per evitare all’Italia una procedura di infrazione Ue, rischio già evidenziato anche sul Sole del 20 gennaio.
Nel 2020 tutti i cosiddetti « beni anti- Covid- 19 » avevano l’esenzione Iva, con diritto alla detrazione dell’imposta a monte, prevista dall’articolo 134 del Decreto rilancio. Dal 1° gennaio 2021 viene meno l’esenzione su tali beni, che passano ad aliquota ridotta al 5 per cento. La direttiva Ue 2020/ 2020 autorizzava però a prorogare l’esenzione dal 1° gennaio 2021 e fino al 31 dicembre 2022, ma esclusivamente per vaccini e strumenti di diagnostica per Covid- 19.
La legge 178/ 2020 ha stabilito che fino al 31 dicembre 2022 l’esenzione speciale Iva, con detrazione a monte, si applica alle cessioni di vaccini e alla strumentazione per diagnostica per Covid- 19, nonché alle prestazioni di servizi strettamente connesse. La norma italiana aveva una estensione troppo ampia ( si veda « Il Sole 24 Ore » del 20 gennaio): la direttiva autorizza l’esenzione, oltre ai vaccini, solo per i « diagnostici in vitro » , e richiama infatti le relative norme Ue ( direttiva 98/ 79/ CE e regolamento Ue 2017/ 746 che dal 2022 sostituisce la direttiva). I dispositivi medico- diagnostici in vitro ( in sigla: Ivd che sta per « in vitro device » ) non sono infatti dispositivi medici qualsiasi, ma hanno una disciplina speciale in base alla quale sono classificati Ivd per la Covid- 19 solo tamponi molecolari, test rapidi antigenici e test sierologici. La disposizione italiana conteneva invece un richiamo al regolamento Ue 2017/ 745, che disciplina tutti i dispositivi medici e non solo gli Ivd: qualcuno ne aveva ricavato che potessero godere dell’esenzione anche dispositivi che, pur non essendo Ivd, nel 2020 erano stati considerati « strumenti diagnostici per covid- 19 » , tra cui i saturimetri/ pulsossimetri.
L’emendamento approvato alla Camera specifica che il richiamo al regolamento 2017/ 745 « deve intendersi riferito al regolamento 2017/ 746 » . In questo modo la disposizione assume chiaro valore interpretativo, con un duplice effetto: da un lato, l’interpretazione è retroattiva e quindi i saturimetri hanno l’Iva 5% dal 1° gennaio; dall’altro, però, si chiarisce che il testo originario era errato, con la conseguenza che nessun contribuente potrà essere sanzionato se per errore ha venduto in esenzione.
Per le vendite B2B è comunque possibile emettere nota di variazione ex articolo 26 del Dpr 633/ 1972 per applicare l’Iva 5 per cento; le vendite al dettaglio sono di fatto impossibili da rettificare, ma non potranno essere sanzionate.