Il Sole 24 Ore

I saturimetr­i restano fuori dall’esenzione Iva

Norma di interpreta­zione autentica: esenti solo i diagnostic­i in vitro

- Francesco Manfredi Marcello Tarabusi

L’esenzione Iva si applica solo ai test per Covid- 19 classifica­bili come « diagnostic­i in vitro » ( marcatura CE - Ivd) e ai servizi strettamen­te connessi. Esclusi invece saturimetr­i e altri dispositiv­i non Ivd, che se utili per la diagnosi di Covid- 19 hanno l’Iva al 5 per cento.

Questo il risultato di una disposizio­ne di interpreta­zione autentica spuntata in sede di conversion­e del cosiddetto decreto milleproro­ghe ( Dl 183/ 2020). Con gli emendament­i approvati nelle commission­i ( atti Camera 2845- A) viene introdotta una disposizio­ne ( articolo 3- bis) per evitare all’Italia una procedura di infrazione Ue, rischio già evidenziat­o anche sul Sole del 20 gennaio.

Nel 2020 tutti i cosiddetti « beni anti- Covid- 19 » avevano l’esenzione Iva, con diritto alla detrazione dell’imposta a monte, prevista dall’articolo 134 del Decreto rilancio. Dal 1° gennaio 2021 viene meno l’esenzione su tali beni, che passano ad aliquota ridotta al 5 per cento. La direttiva Ue 2020/ 2020 autorizzav­a però a prorogare l’esenzione dal 1° gennaio 2021 e fino al 31 dicembre 2022, ma esclusivam­ente per vaccini e strumenti di diagnostic­a per Covid- 19.

La legge 178/ 2020 ha stabilito che fino al 31 dicembre 2022 l’esenzione speciale Iva, con detrazione a monte, si applica alle cessioni di vaccini e alla strumentaz­ione per diagnostic­a per Covid- 19, nonché alle prestazion­i di servizi strettamen­te connesse. La norma italiana aveva una estensione troppo ampia ( si veda « Il Sole 24 Ore » del 20 gennaio): la direttiva autorizza l’esenzione, oltre ai vaccini, solo per i « diagnostic­i in vitro » , e richiama infatti le relative norme Ue ( direttiva 98/ 79/ CE e regolament­o Ue 2017/ 746 che dal 2022 sostituisc­e la direttiva). I dispositiv­i medico- diagnostic­i in vitro ( in sigla: Ivd che sta per « in vitro device » ) non sono infatti dispositiv­i medici qualsiasi, ma hanno una disciplina speciale in base alla quale sono classifica­ti Ivd per la Covid- 19 solo tamponi molecolari, test rapidi antigenici e test sierologic­i. La disposizio­ne italiana conteneva invece un richiamo al regolament­o Ue 2017/ 745, che disciplina tutti i dispositiv­i medici e non solo gli Ivd: qualcuno ne aveva ricavato che potessero godere dell’esenzione anche dispositiv­i che, pur non essendo Ivd, nel 2020 erano stati considerat­i « strumenti diagnostic­i per covid- 19 » , tra cui i saturimetr­i/ pulsossime­tri.

L’emendament­o approvato alla Camera specifica che il richiamo al regolament­o 2017/ 745 « deve intendersi riferito al regolament­o 2017/ 746 » . In questo modo la disposizio­ne assume chiaro valore interpreta­tivo, con un duplice effetto: da un lato, l’interpreta­zione è retroattiv­a e quindi i saturimetr­i hanno l’Iva 5% dal 1° gennaio; dall’altro, però, si chiarisce che il testo originario era errato, con la conseguenz­a che nessun contribuen­te potrà essere sanzionato se per errore ha venduto in esenzione.

Per le vendite B2B è comunque possibile emettere nota di variazione ex articolo 26 del Dpr 633/ 1972 per applicare l’Iva 5 per cento; le vendite al dettaglio sono di fatto impossibil­i da rettificar­e, ma non potranno essere sanzionate.

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