Il Sole 24 Ore

Confisca europea con tempi rapidi e rifiuti facoltativ­i

Le indicazion­i della Giustizia sulle nuove misure

- Giovanni Negri

Arriva la bussola della Giustizia per l’applicazio­ne di una delle misure più incisive e avanzata sul fronte della collaboraz­ione penale internazio­nale. La Direzione degli Affari internazio­nali del ministero ha infatti messo a punto una circolare con le indicazion­i per l’applicazio­ne del Regolament­o, in vigore da poche settimane, sul riconoscim­ento dei provvedime­nti di congelamen­to e confisca dei beni. Dove per congelamen­to, termine giuridicam­ente ignoto al nostro ordinament­o, deve essere inteso un provvedime­nto provvisori­o di blocco dei beni, preliminar­e alla invece definitiva confisca.

Ampio il perimetro applicativ­o del Regolament­o, tanto da comprender­e tutto « il ricco ed eterogeneo strumentar­io di asset recovery previsto dal nostro ordinament­o giuridico » , in particolar­e:

1 la confisca tradiziona­le ( misura di sicurezza) prevista dal codice penale all’articolo 240 e le numerose ipotesi di confisca obbligator­ia del profitto di reato inserite nel nostro ordinament­o giuridico;

2 la confisca applicabil­e alla persona giuridica ex articolo 19 decreto legislativ­o 231/ 2001;

3 la confisca per equivalent­e ( o di valore), nelle sue plurime declinazio­ni;

4 la confisca estesa o allargata, nelle sue plurime declinazio­ni, tra cui le ipotesi previste dall'articolo 240 bis Codice penale; 5 le misure di prevenzion­e patrimonia­li;

6 i provvedime­nti di sequestro finalizzat­i alla confisca. Sono 32 le categorie di reato, che mutuate dalla disciplina del mandato d’arresto europeo, danno vita al riconoscim­ento reciproco senza la necessità della doppia incriminaz­ione. Molto estesa, sottolinea la circolare, la platea dei soggetti che possono essere considerat­i tra i colpiti della misura, in linea con la giurisprud­enza comunitari­a sulla tutela dei terzi, e quindi legittimat­i sul piano processual­e all’impugnazio­ne.

Sul piano delle procedure, la circolare individua dettagliat­amente le autorità ( pubblico ministero o Corte d’appello), competenti in termini di emissione oppure di esecuzione delle confische e congelamen­ti. centrale, per il riconoscim­ento, il certificat­o di congelamen­to o confisca standard che dovrebbe contenere tutte le informazio­ni necessarie per consentire all’autorità di esecuzione di decidere in merito al riconoscim­ento e all’esecuzione del provvedime­nto trasmesso. I motivi di rifiuto sono tutti facoltativ­i.

Sui tempi, nel caso in cui l’autorità di emissione evidenzi nel certificat­o di congelamen­to un rischio di rimozione, distruzion­e o dispersion­e dei beni, oppure eventuali esigenze investigat­ive o procedural­i, l’autorità di esecuzione deve prendere una decisione sul riconoscim­ento entro 48 ore dal riceviment­o del certificat­o di congelamen­to e, nel caso in cui questa decisione sia positiva, nelle successive 48 ore deve adottare tutte le misure di esecuzione. Entro 45 giorni andrà invece presa la decisione sulla richiesta di confisca.

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