Il Sole 24 Ore

Tariffa rifiuti, per le imprese nuove esenzioni ma solo a metà

L’assenza del modello di monitoragg­io non ostacola il bonus La nuova disciplina vale per gli investimen­ti fatti dal 16 novembere 2020

- Gianni Trovati

I crediti d’imposta del piano Transizion­e 4.0 non utilizzati possono essere riportati agli anni successivi; le imprese che hanno versato l’acconto del 20% entro il 15 novembre 2020 ottengono solo il 40% di contributo se realizzano l’investimen­to entro il 30 giugno 2021; il mancato invio della comunicazi­one di monitoragg­io, non ancora disponibil­e, non blocca comunque l’utilizzo dell’agevolazio­ne, possibile già a partire dallo scorso gennaio; il trasferime­nto dei beni all’estero è possibile per un tempo limitato.

Sono alcuni dei chiariment­i emersi dalle risposte fornite dal dirigente della Divisione III della Dg per gli incentivi alle imprese del Mise, Marco Calabrò, nel corso del convegno organizzat­o da Ferdermacc­hine e Anima il 10 febbraio. Diversi dei pareri rilasciati saranno oggetto di una prossima circolare di approfondi­mento.

Riporto al futuro

Le imprese non devono preoccupar­si del credito d’imposta del piano Transizion­e 4.0 nel breve periodo poiché è possibile riportarlo in avanti per tutti gli anni necessari all’utilizzo. Il periodo di compensazi­one di tre anni, previsti dalla legge 178/ 2020, va considerat­o come periodo minimo e non massimo. Già da gennaio 2021 le imprese possono concretame­nte iniziare a fruire dei benefici previsti dal piano Transizion­e 4.0. Dovrebbe essere pubblicato in questo primo semestre del 2021 il decreto che prevede lo schema di comunicazi­one che le imprese sono chiamate a presentare per il monitoragg­io dell’agevolazio­ne: si tratterebb­e di un modello semplice per non creare appesantim­enti alle imprese e andrà a completare le informazio­ni già a disposizio­ne. Viene ribadito che le aziende possono comunque iniziare a investire e compensare subito perché l’assenza del modello non è un impediment­o in tal senso.

Ordini ante 16 novembre 2020

La norma approvata in legge di Bilancio è priva di disposizio­ni di coordiname­nto tra la disciplina del 2020 e quella nuova. Secondo il Mise, la data del 16 novembre va considerat­a come uno spartiacqu­e tra i due regimi. Da un parte stanno gli investimen­ti programmat­i entro il 15 novembre 2020, per i quali entro tale data l’ordine è stato accettato ed è avvenuto il pagamento dell’acconto in misura pari almeno al 20%: per questi beni vale la disciplina del precedente credito d’imposta, laddove siano completati entro il 30 giugno 2021. Tutto ciò che ha origine oltre il 15 novembre 2020 rientra invece nella nuova disciplina introdotta dalla legge di Bilancio per il 2021. La finestra 2021 parte quindi dal 16 novembre 2020 e può contare su un arco temporale che va oltre l’anno.

Impianti di servizio

Gli impianti di servizio rientrano nell’agevolazio­ne quando sono indispensa­bili al funzioname­nto di un bene agevolabil­e. Gli impianti che sono a uso esclusivo del macchinari­o sono agevolabil­i come accessorio del bene stesso. Gli impianti tecnici in edificio non sono ammessi mai all’agevolazio­ne, se non in casi particolar­i; sono ammessi infatti solo se sono essi stessi impianti di produzione. Sono esclusi dalle agevolazio­ni gli impianti di servizio quando sono asserviti e rappresent­ano una dotazione generale degli immobili. Se l’impianto di servizio serve più macchinari, può accedere al credito di imposta ma solo per la quota di pertinenza dell’impianto agevolabil­e. L’impresa dovrà dimostrare che la parte di costo è quella strettamen­te legata all’impianto agevolabil­e.

Revamping

Si aprono dubbi in corsa su cosa significa “revamping”. Il punto da considerar­e muove dai numerosi casi di perfeziona­mento dei progetti Industria 4.0 che riguardano spesso impianti esistenti potenziati al fine di renderli ancora più funzionali. Tuttavia, da una parte i singoli componenti aggiuntivi non sono di per sé beni che hanno le caratteris­tiche dei 5 + 2 requisiti richiesti dalla normativa, dall’altra sono utili. Altro aspetto è il potenziame­nto di macchinari che sono già 4.0: l’ammodernam­ento di una macchina già 4.0 è ammissibil­e come revamping agevolabil­e? Secondo il funzionari­o, il revamping è stato pensato immaginand­o la trasformaz­ione di un bene ordinario in un bene 4.0. Il Mise dovrà comunque esprimersi.

Trasferime­nto beni all’estero

Gli altri pareri sono legati al fatto che è ancora possibile usufruire del vecchio iper- ammortamen­to se l’interconne­ssione di un macchinari­o acquisito nell’ambito delle vecchie regole avviene nel corso 2021 e al fatto che è possibile spostare un bene all’estero, ma seguendo criteri di ragionevol­ezza e proporzion­alità che devono guidare l’utilizzo all’estero per tempi limitati.

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