GLI UFFICI GIUDIZIARI HANNO BISOGNO DI MANAGERIALITÀ
Èdi buon auspicio che fra le priorità del Governo Draghi sia stata inserita una riforma volta ad abbreviare i tempi della giustizia civile. La durata ragionevole del processo, nell’ottica dell’articolo 111 della Costituzione, rappresenta un valore primario, specialmente se si considera che la giustizia civile riguarda la vita delle imprese e di un numero di cittadini sicuramente di gran lunga superiore a quelli coinvolti nella giustizia penale. La celere definizione di un processo civile costituisce la prima tutela dei diritti dei cittadini, poiché un diritto riconosciuto tardi è un diritto dimezzato. La celerità è un valore per entrambe le parti del processo: chi perde la causa è bene che lo sappia al più presto, in modo da organizzarsi per adempiere; e chi ottiene ragione deve poter realizzare la sua pretesa senza lungaggini e in tempi brevi. Tuttavia, in attesa che il ministero della Giustizia predisponga le opportune riforme, può essere utile sapere che in alcuni Uffici giudiziari si è realizzata già da anni una positiva situazione di durata particolarmente breve dei procedimenti civili e di eliminazione dell’arretrato.
È il caso del Tribunale del Lavoro di Milano dove, nel giro di pochi anni, si è passati da una durata media di 12 mesi a un tempo medio di definizione di 4 mesi. Si tratta del tempo che corre fra il momento di iscrizione di un procedimento e quello della sua definizione; calcolato secondo i parametri del ministero. Negli ultimi anni, la durata media è stata di 125 giorni, inferiore addirittura a quella europea, di 168 giorni, evidenziata dalle statistiche del Consiglio d’Europa, relative ai 47 Stati che lo compongono. Egualmente, è stato definitivamente cancellato l’arretrato di vecchi procedimenti, dato che quasi ogni anno si smaltisce un numero di processi superiore a quelli sopravvenuti. Si consideri che da parecchio tempo a giugno di ogni anno le cause pendenti risultano iniziate per la quasi totalità nell’anno in corso e nell’anno precedente.
Si tratta di dati certamente incoraggianti perché dimostrano che, anche nell’attuale quadro normativo e pur nella carenza di risorse umane e materiali di cui soffre l’Amministrazione giudiziaria, è possibile incrementare l’efficienza del servizio- giustizia. È evidente che non esistono soluzioni miracolistiche a problemi complessi che si sono consolidati nel corso di molti anni. Ma è egualmente chiaro che, in attesa delle indispensabili riforme legislative e mentre si apprestano le necessarie dotazioni di personale e di strutture, vi sono dei margini di intervento che consentono di ridurre, se non eliminare, le principali disfunzioni della giustizia civile. Certo, allorché si parla di organizzare risorse personali e materiali, si introduce un concetto che non ha molto a che fare con i codici e con la competenza giuridica, essendo più necessario un approccio “imprenditoriale” ancora non molto diffuso fra i magistrati e fra i dirigenti degli Uffici giudiziari. Naturalmente, è chiaro che l’Amministrazione giudiziaria non può essere integralmente gestita come un’azienda manifatturiera, data la particolarità del “prodotto” fornito dal serviziogiustizia. Ma è altrettanto chiaro che un uso più accorto e proattivo delle limitate risorse umane e materiali disponibili può consentire, e ha consentito in concreto, il conseguimento di obiettivi di efficienza e di celerità, fermo restando il livello qualitativo delle sentenze dei giudici.
Occorre, quindi, anche un cambiamento “culturale” nel modo di affrontare il tema dell’efficienza e della celerità del processo civile e, in tale prospettiva, è altamente auspicabile che il Consiglio superiore della magistratura, nel designare i dirigenti degli Uffici giudiziari, tenga adeguato conto anche delle capacità “manageriali”. Per dirigere un ufficio giudiziario non è richiesta un’eccelsa scienza giuridica, quanto, piuttosto, una spiccata capacità organizzativa. Nel nuovo clima che caratterizza l’azione futura del ministero della Giustizia è fortemente prevedibile e auspicabile che anche di tali aspetti si tenga conto nell’impostazione delle annunciate, attese e indispensabili riforme dedicate alla funzionalità e celerità del processo civile.