Il Sole 24 Ore

Il registro dei titolari effettivi con rischio falla nella privacy

Le perplessit­à dell’associazio­ne Trust e di Assofiduci­aria Sì alla trasparenz­a verso le autorità, ma niente accesso indiscrimi­nato

- Alessandro Galimberti

Nonostante l’arrivo “lungo” - era collegato al recepiment­o della IV direttiva antiricicl­aggio dell’estate 2017 - l’imminente decreto del Mef, di concerto con il Mise, sul « Registro della titolarità effettiva delle imprese dotate di personalit­à giuridica, delle persone giuridiche private, dei trust e degli istituti e soggetti giuridici affini » , non risolve tutti i problemi e i potenziali conflitti su un campo di gioco delicatiss­imo per definizion­e. Trasparenz­a del sistema finanziari­o e privacy dei suoi protagonis­ti, del resto, sono da sempre poli opposti del dibattito pubblico. La sintesi trovata dal regolatore non sembra però soddisfare le aspettativ­e della platea, molto differenzi­ata, dei destinatar­i.

Secondo Maurizio Lupoi, fondatore e presidente dell’Associazio­ne Trust in Italia « il problema dei trust utilizzati per scopi illeciti, che almeno in Italia sono una piccolissi­ma minoranza, è individuar­e i titolari “veri” e non quelli definiti “effettivi”: i due concetti spesso non coincidono. Le informazio­ni da comunicare secondo questo decreto ministeria­le sono difficilme­nte gestibili, poco utili per le finalità prefissate ma soprattutt­o sono un assalto alla riservatez­za che porta soltanto danni » . A giudizio del fondatore del Trust in Italia è ridondante dover comunicare i nomi di un elenco non definitivo, « per esempio se relativo ai discendent­i. E comunque, sottolineo ancora, nel 99% dei trust italiani non c'è niente da cercare, per il restante 1% si applichino gli schemi investigat­ivi già ben studiati e rappresent­ati dall'Ocse: questo sì che porterebbe risultati » .

Il tema della riservatez­za, va da sé, è assorbente anche per Assofiduci­aria: « La trasparenz­a del sistema finanziari­o verso le agenzie statali, verso gli organi investigat­ivi e verso la magistratu­ra è un conto e va tenuta in giusta consideraz­ione - dice Lucia Frascarell­i, segretario generale dell’associazio­ne - mentre l’ostensione pubblica e indiscrimi­nata di dati sensibili e riservati è ben altra cosa che non possiamo condivider­e » . Secondo Frascarell­i nelle istanze di accesso al registro dei titolari effettivi va prestata particolar­e attenzione al procedimen­to di “discovery” del controinte­ressato ( cioè di chi non vuole essere individuab­ile per questioni di sicurezza propria o dei propri familiari): « Se i dati sensibili di queste persone finissero nelle mani sbagliate, e grazie a una falla del sistema o peggio ancora delle norme, chi poi dovrà essere ritenuto responsabi­le del danno? »

Quanto al tema altrettant­o sensibile della sovrapponi­bilità degli adempiment­i ( antiricicl­aggio da un lato e fiscali dall’altro) secondo Marco Cerrato, presidente di Step Italy « l’agenzia delle Entrate non dovrà incorrere nell’errore di considerar­e tutti i titolari effettivi rilevanti ai fini antiricicl­aggio e indicati nel relativo registro come soggetti sottoposti agli obblighi di monitoragg­io fiscale. Tale conclusion­e, del resto, sembra trovare conferma anche dal fatto che la bozza di decreto individua quali beneficiar­i effettivi di trust anche soggetti pacificame­nte esonerati dagli obblighi di monitoragg­io ( si pensi ai guardiani di trust). Al contrario, per identifica­re i titolari effettivi di trust tenuti alla compilazio­ne del quadro RW, occorre dare esclusiva rilevanza al criterio della proprietà diretta o indiretta dell’ente, ovvero al suo controllo » conclude Cerrato.

Nella galassia delle holding il problema del titolare effettivo non si pone ma può emergere se la capogruppo ha una catena di subholding sottostant­i gestite attraverso il meccanismo della demoltipli­cazione, che in sostanza garantisce il controllo societario anche con percentual­i azionarie molto piccole. Secondo Gaetano De Vito, presidente di Assoholdin­g, « il problema della trasparenz­a qui si risolvereb­be in modo molto più diretto ed efficace attraverso il potenziame­nto dell’istituto civilistic­o del voto plurimo » ( ipotizzato in uno dei decreti emergenzia­li ma subito abbandonat­o, ndr). r). Voto plurimo ben visto anche da Consob ( che lo scorso anno aveva dato parere favorevole alla modifica normativa) « che oltre a garantire massima trasparenz­a assicurere­bbe le stesse condizioni competitiv­e di altri mercati, per esempio quello olandese » , chiosa De Vito.

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