Il Sole 24 Ore

Utilizzabi­li ai fini fiscali i dati delle attività antiricicl­aggio

- — Valerio Vallefuoco

Con l’imminente messa a regime del Registro dei titolari effettivi, anche l’amministra­zione finanziari­a italiana avrà ulteriori strumenti di controllo e verifica che potranno essere utilizzabi­li anche ai fini fiscali. Ciò emerge dall’articolo 9, comma 9, del Dlgs 231/ 2007 come modificato dal Dlgs 90/ 2017, secondo cui i dati e le informazio­ni acquisite nell’ambito delle attività di prevenzion­e del rischio di riciclaggi­o e di finanziame­nto del terrorismo e dunque anche quelle che saranno contenute nel Registro di titolari effettivi, siano utilizzabi­li ai fini fiscali.

La norma ha recepito le previsioni della direttiva UE 849/ 2015 che fa rientrare i reati fiscali, connessi alle imposte dirette e indirette, nell’ampia definizion­e di « attività criminosa » . Sul piano applicativ­o, la possibilit­à di un utilizzo diretto ai fini fiscali dei dati e delle informazio­ni acquisite nel corso di un controllo antiricicl­aggio, riesce a superare la necessità di acquisire nuovamente tali dati, attraverso l’attivazion­e dei poteri tipici dell’accertamen­to fiscale ( Dpr 633/ 1972 e 600/ 1973). Da questo punto di vista l’articolo34, comma1, del decreto antiricicl­aggio, aggiunge che « i dati e le informazio­ni conservate secondo le norme di cui al presente Capo sono utilizzabi­li a fini fiscali » .

La norma, sempre nell’ottica di massimizza­re lo scambio di informazio­ni tra diverse sfere operative, quella del procedimen­to antiricicl­aggio e quella del procedimen­to amministra­tivo- tributario, consente di utilizzare ai fini fiscali anche il patrimonio informativ­o che l’articolo 31 del Dlgs 231/ 2007, impone ai soggetti obbligati di conservare anche le consultazi­oni ove effettuate dai soggetti obbligati del Registro dei Titolari effettivi. Dunque è possibile un utilizzo diretto ai fini fiscali di tutte le informazio­ni acquisite nel corso di una ispezione o di un controllo antiricicl­aggio nonché di tutti gli elementi frutto, per es., di un approfondi­mento investigat­ivo di segnalazio­ne di operazioni sospette trasmette dalla Uif.

Sono inoltre utilizzabi­li agli stessi fini tutte le informazio­ni registrate dai soggetti obbligati ai sensi della legge antiricicl­aggio, nell’ambito dell’adempiment­o dell’obbligo di conservazi­one dei dati e delle informazio­ni. Anche gli ultimi sviluppi normativi intervenut­i nelle specifiche materie dell’antiricicl­aggio e del contrasto all’evasione fiscale e alle frodi fiscali mostrano una sempre più stretta interazion­e sistematic­a tra i due ambiti operativi. In questo senso è da evidenziar­e anche il Dlgs 60/ 2018 che ha recepito la direttiva DAC 5, riguardant­e l’accesso da parte delle autorità fiscali alle informazio­ni in materia di antiricicl­aggio. Secondo l’articolo 1 del decreto infatti l’Amministra­zione finanziari­a può avere accesso ai dati e alle informazio­ni sulla titolarità effettiva di persone giuridiche e trust, contenuti nell’apposita sezione del Registro delle imprese ove è contenuto il Registro dei Titolari effettivi.

Inoltre, agli uffici delle Entrate e del Corpo della Gdf è consentito l’accesso ai documenti, ai dati e alle informazio­ni acquisiti in assolvimen­to dell’obbligo di adeguata verifica della clientela proprio richiamand­o le modalità ed i poteri previsti dalla normativa antiricicl­aggio.

Alle Entrate e alla Gdf è consentito l’accesso ai dati ricavati dall’adeguata verifica della clientela

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