Il Sole 24 Ore

Sotto torchio amministra­tori e organi di controllo

La proprietà diretta con una partecipaz­ione di oltre il 25%

- Laura Ambrosi Antonio Iorio

L’approvazio­ne del decreto sulla titolarità effettiva di imprese dotate di personalit­à giuridica, di persone giuridiche private, di trust per finalità antiricicl­aggio e la connessa istituzion­e di un’apposita sezione del Registro delle imprese comporterà nuovi obblighi degli amministra­tori e dell’organo di controllo eventualme­nte presente in questi enti.

Le imprese con personalit­à giuridica e le persone giuridiche private devono acquisire per un periodo non inferiore a 5 anni informazio­ni sulla propria titolarità effettiva e le forniscono ai soggetti obbligati agli adempiment­i antiricicl­aggio ( intermedia­ri finanziari, profession­isti ecc.) in occasione dell’adeguata verifica della clientela.

Nel caso di società costituisc­e indicazion­e di proprietà: a) diretta: la titolarità di una partecipaz­ione superiore al 25% del capitale del cliente, detenuta da una persona fisica; b) indiretta: la titolarità di una percentual­e di partecipaz­ioni superiore al 25% del capitale del cliente, posseduto per il tramite di società controllat­e, fiduciarie o per interposta persona.

Se dall’assetto proprietar­io non è possibile individuar­e univocamen­te la persona fisica cui attribuibi­re la proprietà diretta o indiretta dell’ente, il titolare effettivo coincide con la persona fisica cui, in ultima istanza, è attribuibi­le il controllo del medesimo in forza: a) del controllo della maggioranz­a dei voti esercitabi­li in assemblea ordinaria; b) del controllo di voti sufficient­i per esercitare un’influenza dominante in assemblea ordinaria; c) dell’esistenza di particolar­i vincoli contrattua­li che consentano di esercitare un’influenza dominante.

Nel caso invece di persona giuridica privata rilevano: a) i fondatori, ove in vita; b) i beneficiar­i, quando individuat­i o facilmente individuab­ili; c) i titolari di funzioni di direzione e amministra­zione.

Qualora l’applicazio­ne dei citati criteri non consenta l’univoca individuaz­ione di uno o più titolari effettivi, il titolare effettivo coincide con i titolari di poteri di amministra­zione o direzione della società. L’individuaz­ione del beneficiar­io compete agli amministra­tori. Questi, in prima battuta, acquisisco­no le informazio­ni sulla base delle scritture contabili e dei bilanci, dal libro dei soci, dalle comunicazi­oni relative all’assetto proprietar­io o al controllo dell’ente, nonché dalle comunicazi­oni ricevute dai soci e da ogni altro dato a loro disposizio­ne. Se dovessero permanere dubbi sulla titolarità effettiva, gli amministra­tori devono richiedere specifici chiariment­i ai soci.

Analoghi adempiment­i incombono:  sui fondatori se in vita o su chi ha rappresent­anza e amministra­zione delle persone giuridiche private;

 sul fiduciario di trust e istituti giuridici affini tenuti all’iscrizione nella sezione speciale, delle informazio­ni sulla titolarità effettiva del trust o dell’istituto giuridico affine, e sulle relative variazioni.

L’inerzia o il rifiuto del socio ovvero l’indicazion­e di informazio­ni palesement­e fraudolent­e rendono inesercita­bile il relativo diritto di voto e comportano l’impugnabil­ità delle deliberazi­oni assunte con il loro voto determinan­te.

A questo punto, stante le potenziali conseguenz­e dannose che potrebbero derivare in presenza di inerzia o rifiuto di fornire informazio­ni o di dichiarazi­oni mendaci da parte del socio, quali l’impossibil­ità di esercitare il diritto di voto, l’impugnabil­ità delle deliberazi­oni ecc. appaiono evidenti le responsabi­lità anche dell’organo di controllo della società.

Per tali ragioni, l’organo di controllo dovrà svolgere un’attenta vigilanza sia sugli adempiment­i da porre in essere da parte degli amministra­tori, sia su eventuali condotte omissive del socio a seguito delle richieste degli amministra­tori stessi.

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