Confisca del denaro sul conto corrente alle Sezioni unite
Da chiarire se la liquidità è prezzo del reato quando è provata l’origine lecita
La confisca diretta torna all’attenzione delle Sezioni unite. Il Supremo consesso dovrà stabilire, se il sequestro delle somme di denaro su un conto corrente vada sempre considerato come finalizzato alla confisca diretta del prezzo o del profitto del reato, anche quando la parte interessata ne prova l’origine lecita.
La Cassazione ( ordinanza 7021) chiede di chiarire i dubbi sulla pertinenza del profitto al reato come unico criterio selettivo di ciò che può essere sottoposto alla misura. Alla base del rinvio, un sequestro preventivo finalizzato alla confisca di denaro sul conto corrente di un indagato per il reato di traffico di influenze. Secondo l’accusa il ricorrente, sfruttando la conoscenza con un funzionario dell’agenzia delle Entrate, in concorso con due avvocati e un commercialista, si sarebbe fatto consegnare da un imprenditore circa 175mila euro e sessanta cravatte. Il prezzo di una mediazione illecita e il profitto del reato, in cambio di una riduzione non dovuta sulle imposte. Il ricorrente chiedeva il dissequestro, in parte già ottenuto, di ulteriori somme dimostrando il titolo lecito.
Per la Sezione remittente il nodo da sciogliere riguarda il modo in cui deve essere qualificato il sequestro del denaro sui conti correnti dell’indagato, considerando che, per alcuni reati, come quello esaminato, è escluso il sequestro finalizzato alla confisca per equivalente. La misura è dunque possibile solo se le somme sono il prezzo o il profitto derivante dal reato attribuito.
Le Sezioni unite con la sentenza Lucci ( 31617/ 2015) hanno affermato la natura sempre diretta della confisca delle somme di denaro. Quando il profitto o il prezzo del reato è il denaro, questo non solo si confonde automaticamente con le altre disponibilità economiche dell’autore, ma perde autonomia rispetto alla sua identificabilità fisica. Non avrebbe dunque senso, né giuridicamente né sul piano economico, accertare se il denaro sia stato speso, occultato o investito. Importa solo che le disponibilità si siano accresciute di quella somma. Da qui il via libera alla confisca in forma diretta. La sentenza Gubert ( 2014/ 2014) aveva affermato un nozione di profitto più ampia che includeva tutte le utilità che derivano all’autore del reato anche in via indiretta. Sentenze successive, condivise dalla sezione remittente, hanno ribadito il principio secondo cui profitto è solo il vantaggio di immediata e diretta derivazione dal reato.
Le Sezioni unite dovranno ora chiarire se la fungibilità del bene esenti sempre dalla prova del legame con il reato o sia da considerare solo una presunzione superabile. Presunzione che deve essere compatibile con la Carta e non può che essere relativa, in assenza di prova contraria. La domanda è se sia possibile conformare i principi affermati dalla sentenza Lucci con il diritto dell’indagato a difendersi provando. L’esigenza, nel rispetto della Costituzione e della Cedu, è di non trasformare in punitiva la confisca diretta, snaturandone natura giuridica e funzione. La misura, non classificata di “valore” dal legislatore, diventa punitiva, quando la sua inevitabile portata afflittiva va oltre lo scopo di ripristinatorio e preventivo.