Il Sole 24 Ore

Prima casa, termini sospesi fino a dicembre

Per tutti gli adempiment­i i tempi iniziano a decorrere dal 1° gennaio 2022

- Angelo Busani

Anche l’agevolazio­ne “prima casa” subisce lo scossone Covid. L’articolo 24 del Dl 23/ 2020 aveva sospeso per 313 giorni ( dal 23 febbraio al 31 dicembre 2020) i termini previsti dalla normativa sull’agevolazio­ne per l’acquisto della “prima casa” in tutti i casi in cui si fosse trattato di termini entro i quali il contribuen­te avrebbe dovuto tenere un comportame­nto attivo ( trasferire la residenza, comprare, vendere). Ora, con il Milleproro­ghe, la scadenza del 31 dicembre 2020 viene posticipat­a al 31 dicembre 2021 ( la sospension­e durerà 678 giorni). Significa che i termini in corso al 23 febbraio 2020 sono sospesi e ricomincia­no a decorrere dal 1° gennaio 2022; mentre i periodi che avrebbero iniziato il decorso tra il 23 febbraio 2020 e il 31 dicembre 2021, inizierann­o a doversi computare dal 1° gennaio 2022. Pertanto:

a) chi acquista la “prima casa” senza risiedere ( né lavorare) nel Comune ove l’abitazione è ubicata, ha 18 mesi per trasferire la residenza in detto Comune, decorrenti dalla data del rogito d’acquisto; quindi se il termine di 18 mesi stava decorrendo al 23 febbraio 2020, il decorso dei 18 mesi riprenderà il 1° gennaio 2022 e se il termine avrebbe dovuto iniziare il suo decorso tra il 23 febbraio e il 31 dicembre 2021, inizierà a decorrere il 1° gennaio 2022;

b) beneficia di un credito d’imposta ( pari all’imposta pagata in sede di “vecchio” acquisto, nei limiti dell’imposta da pagare in sede di “nuovo” acquisto) chi vende la sua “prima casa” e ne compra un’altra entro un anno dal rogito; quindi, se il 23 febbraio 2020 stava decorrendo il periodo annuale utile al riacquisto, tale termine riprenderà il decorso dal 1° gennaio 2022 e se invece l’atto di vendita è stipulato tra il 23 febbraio 2020 e il 31 dicembre 2021, il periodo per il riacquisto decorrerà dal 1° gennaio 2022;

c) chi vende la “prima casa” prima di cinque anni dal rogito con il quale essa venne acquistata, decade dall’agevolazio­ne se entro un anno non compra un’altra casa da destinare a propria abitazione principale; quindi, qualora al 23 febbraio 2020 fosse stato in corso questo periodo annuale, esso è sospeso fino al 31 dicembre 2021 e se, invece, la vendita infraquinq­uennale è stipulata tra il 23 febbraio 2020 e il 31 dicembre 2021, per il riacquisto ci sarà tempo fino al 31 dicembre 2022;

d) può avere l’agevolazio­ne “prima casa” chi, seppur proprietar­io di altra abitazione, acquistata con l’agevolazio­ne “prima casa”, la venda non oltre un anno dal rogito avente a oggetto il nuovo acquisto agevolato; pertanto, se il termine annuale stesse decorrendo al 23 febbraio 2020, esso cessa il suo decorso, che riprenderà il 1° gennaio 2022 e qualora, invece, il nuovo acquisto è effettuato tra il 23 febbraio 2020 e il 31 dicembre 2021, per vendere ci sarà tempo fino al 31 dicembre 2022.

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