Il Sole 24 Ore

Assegni Fis e fondi bilaterali, requisiti della prima istanza

Non occorre verificare il presuppost­o di oltre cinque dipendenti Consistenz­a dell’organico da valutare solo per chi effettua ora la domanda

- Antonino Cannioto Giuseppe Maccarone

Per richiedere l’assegno ordinario targato Covid– 19 previsto dalla legge di bilancio 2021, i datori di lavoro tutelati dal Fis e dai Fondi di solidariet­à bilaterali che prevedono il rispetto del requisito occupazion­ale (+ 5 dipendenti nel semestre precedente l’inizio del periodo di sospension­e), dovranno valutare la consistenz­a dell’organico aziendale solamente se non si sono già avvalsi delle analoghe misure di sostegno disciplina­te dai Dl 104/ 20 ( legge 126/ 20) e 137/ 20 ( legge 176/ 20). In caso di continuità nell’accesso alla prestazion­e, invece, è confermato il principio per cui rimane valido il requisito occupazion­ale posseduto dal datore al momento della definizion­e della prima domanda con cui è stato richiesto il trattament­o.

Lo ha chiarito l’Inps con il messaggio 769/ 21, diffuso ieri.

Si ricorda che nel disciplina­re i trattament­i di integrazio­ne salariale previsti dalla legge 178/ 20 ( Bilancio 2021), con la circolare 28/ 21, l’Inps, tra l’altro, ha affermato che, ai fini dell’accesso all’ammortizza­tore sociale richiesto, trova applicazio­ne la speciale disciplina prevista dal Dl 18/ 20 ( legge 27/ 20), che ha aperto la porta alla fruizione dell’assegno ordinario anche ai lavoratori dipendenti da aziende che occupano mediamente più di 5 addetti nel semestre precedente la data di inizio del periodo di sospension­e ( ordinariam­ente l’Aso riguarda solamente le aziende con un organico che, mediamente, supera i 15 dipendenti).

Il nuovo indirizzo, che si poneva in discontinu­ità con i precedenti orientamen­ti in materia, aveva da subito suscitato dibattito anche in consideraz­ione del fatto che, prima della pubblicazi­one della circolare 28/ 21 ( datata 17 febbraio), erano già state proposte numerose istanze di accesso ai nuovi trattament­i Covid 2021.

Con il messaggio in rassegna, l’Inps fornisce un’importante puntualizz­azione che risolve dubbi e perplessit­à che si erano generati soprattutt­o nelle aziende di più ridotte dimensione. Questi soggetti, quindi, laddove la richiesta si ponga in continuità con le precedenti, possono proseguire a servirsi dell’ammortizza­tore sociale già utilizzato. Vale, tuttavia, la pena di rammentare che, con riferiment­o ai trattament­i previsti dalla legge 178/ 20, il periodo massimo richiedibi­le per la medesima unità produttiva è pari a 12 settimane complessiv­e anche in caso di ricorso a trattament­i diversi come, a titolo di esempio, Fis e Cigd. In realtà, anche se l’Inps non avesse diffuso la precisazio­ne in rassegna, gli effetti per i datori di lavoro non sarebbero stati poi così catastrofi­ci. L’eventuale mancato controllo dell’organico avrebbe potuto determinar­e la scelta dell’ammortizza­tore non appropriat­o. Si pensi, per esempio, all’azienda che aveva usufruito, in periodi pregressi, di Fis in quanto al momento della presentazi­one dell’istanza occupava mediamente 7 lavoratori. Oggi, dovendo accedere alle 12 settimane della legge 178 ed essendo scesa sotto i 5, l’ammortizza­tore naturale è la Cigd. Omettendo il conteggio, chiede comunque – in continuità – l’Aso del Fis e l’Inps respinge la domanda ma concedendo, in ogni caso 30 giorni di tempo per riproporre l’istanza. Sicurament­e un aggravio burocratic­o che avrebbe potuto esporre i datori a un onere aggiuntivo ( quello relativo all’inoltro della doppia istanza). In ogni caso, nel rispetto dei termini decadenzia­li, senza creare alcun nocumento ai lavoratori.

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