Il Sole 24 Ore

Sgravio Sud, conto della tredicesim­a ancora in sospeso

Sul numero dei ratei da calcolare deciderà il Tar del Lazio il 2 marzo

- Barbara Massara

Il datore di lavoro che ha restituito lo sgravio Sud calcolato sui primi 9 ratei della tredicesim­a mensilità del 2021 deve attendere la decisione della Camera collegiale del 2 marzo per sistemare definitiva­mente questa situazione.

È questo l’effetto del decreto 876/ 2021 emesso dal Tar Lazio il 13 febbraio scorso, che ha sospeso gli effetti dei messaggi Inps 72/ 21 ( lavoratori iscritti alla Gestione Privata) e 170/ 21 ( lavoratori iscritti alla Gestione Pubblica), con cui l’Istituto a metà gennaio scorso aveva comunicato che l’esonero ex articolo 27 del DL 104/ 20 spettava sulla tredicesim­a mensilità solo per i ratei maturati da ottobre a dicembre 2020 ( periodo di vigenza dell’esonero).

Contestual­mente, istruiva le aziende che avessero fruito dell’esonero sull’intero importo della mensilità aggiuntiva di provvedere alla relativa restituzio­ne con il flusso Uniemens di competenza di gennaio 2021 e quindi con relativo versamento entro il 16 febbraio.

Poiché il provvedime­nto cautelare del Tar è arrivato a paghe di gennaio chiuse, nonché in prossimità della scadenza del pagamento dei relativi contributi, e poiché l’Inps ne ha dato comunicazi­one il 19 febbraio 2020 con il messaggio 728, la stragrande maggioranz­a dei datori si erano già adeguati alle istruzioni dell’Istituto, avendo provveduto al versamento delle differenze contributi­ve.

Queste stesse aziende devono comunque attendere la decisione finale, che sarà assunta in sede collegiale dal Tar del Lazio il 2 marzo, per capire se potranno o meno effettivam­ente recuperare la differenza contributi­va già versata e calcolata sui 9 ratei di mensilità aggiuntiva maturati da gennaio a settembre 20.

Qualora il Tribunale amministra­tivo non accettasse l’interpreta­zione fornita dall’Inps, dando quindi ragione alla ricorrente Associazio­ne nazionale dei Consulenti del lavoro, l’Istituto dovrà poi fornire ai datori le istruzioni per il recupero dell’indebito versamento, considerat­o che nel flusso Uniemens di 01/ 2021, e in particolar­e nella denuncia aziendale, era stato previsto un apposito codice causale a debito con il quale esporlo ( M317).

Per coloro che non avessero invece ancora effettuato il versamento, per ragioni di tempo o perché fiduciosi dell’esito del ricorso del sindacato dei Consulenti del lavoro, una decisione favorevole li libererebb­e in via definitiva da qualsiasi obbligazio­ne.

Nel caso, invece, di decisione favorevole all’Inps, che accerti la sussistenz­a dell’obbligo contributi­vo pieno sui primi 9 ratei di tredicesim­a, considerat­a la difficoltà interpreta­tiva della questione definitiva­mente risolta dall’intervento della magistratu­ra amministra­tiva, dovrebbe essere applicata la misura di favore prevista in questa fattispeci­e dall’articolo 116, comma 5, lett. a) della legge 38/ 2000, che consiste nella riduzione delle sanzioni alla misura degli interessi civili.

Newspapers in Italian

Newspapers from Italy