Contributi dovuti con attività saltuaria
L’iscrizione all’albo è condizione sufficiente e il reddito non rileva
Sono legittime le regole di iscrizione alla Cassa di previdenza dei geometri e di pagamento dei contributi minimi a prescindere dal reddito.
Nella sentenza 4568/ 2021, la Corte di cassazione osserva che, secondo la legge 37/ 1967, l’obbligo di iscrizione alla Cassa è previsto per tutti gli iscritti all’albo professionale dei geometri.
Inoltre, in base all’articolo 22 della legge 773/ 1982, da una parte sono esonerati dall’iscrizione chi svolge con continuità la professione ed è già iscritto ad altra forma di previdenza obbligatoria, dall’altra l’occasionalità dell’attività svolta incide sulle prestazioni previdenziali, ma non esime dall’obbligo della contribuzione minima di solidarietà. Da ciò deriva che l’iscrizione all’albo è condizione sufficiente per l’iscrizione alla Cassa e l’occasionalità di svolgimento della professione non rileva ai fini della contribuzione minima.
Con il regolamento del 2003, l’ente di previdenza - argomenta ancora la Cassazione - ha specificato che i contributi minimi vanno versati se c’è attività effettiva, anche se saltuaria e occasionale. Ne consegue che « per i soggetti tenuti all’iscrizione... non rileva la mancata produzione effettiva di reddito professionale, essendo comunque dovuto un contributo minimo, e ciò in ogni caso ed anche nell’ipotesi di dichiarazioni fiscali negative » .
La sentenza 4568/ 2021 riconosce la validità del regolamento del 2003 in quanto giudica che non ha esteso l’obbligo di iscrizione a nuovi soggetti.
Invece, con la sentenza 5375/ 2019, la Cassazione ha ritenuto illegittimo il regolamento del 2003 in quanto, « eliminando le categorie degli iscritti facoltativi, ossia di coloro che, iscritti all’albo, fruendo di altra tutela previdenziale » potevano non iscriversi, è andata in deroga alla legge 773/ 1982. Il regolamento contiene una presunzione di libera attività professionale salvo prova contraria.