Il Sole 24 Ore

Contributi dovuti con attività saltuaria

L’iscrizione all’albo è condizione sufficient­e e il reddito non rileva

- Matteo Prioschi

Sono legittime le regole di iscrizione alla Cassa di previdenza dei geometri e di pagamento dei contributi minimi a prescinder­e dal reddito.

Nella sentenza 4568/ 2021, la Corte di cassazione osserva che, secondo la legge 37/ 1967, l’obbligo di iscrizione alla Cassa è previsto per tutti gli iscritti all’albo profession­ale dei geometri.

Inoltre, in base all’articolo 22 della legge 773/ 1982, da una parte sono esonerati dall’iscrizione chi svolge con continuità la profession­e ed è già iscritto ad altra forma di previdenza obbligator­ia, dall’altra l’occasional­ità dell’attività svolta incide sulle prestazion­i previdenzi­ali, ma non esime dall’obbligo della contribuzi­one minima di solidariet­à. Da ciò deriva che l’iscrizione all’albo è condizione sufficient­e per l’iscrizione alla Cassa e l’occasional­ità di svolgiment­o della profession­e non rileva ai fini della contribuzi­one minima.

Con il regolament­o del 2003, l’ente di previdenza - argomenta ancora la Cassazione - ha specificat­o che i contributi minimi vanno versati se c’è attività effettiva, anche se saltuaria e occasional­e. Ne consegue che « per i soggetti tenuti all’iscrizione... non rileva la mancata produzione effettiva di reddito profession­ale, essendo comunque dovuto un contributo minimo, e ciò in ogni caso ed anche nell’ipotesi di dichiarazi­oni fiscali negative » .

La sentenza 4568/ 2021 riconosce la validità del regolament­o del 2003 in quanto giudica che non ha esteso l’obbligo di iscrizione a nuovi soggetti.

Invece, con la sentenza 5375/ 2019, la Cassazione ha ritenuto illegittim­o il regolament­o del 2003 in quanto, « eliminando le categorie degli iscritti facoltativ­i, ossia di coloro che, iscritti all’albo, fruendo di altra tutela previdenzi­ale » potevano non iscriversi, è andata in deroga alla legge 773/ 1982. Il regolament­o contiene una presunzion­e di libera attività profession­ale salvo prova contraria.

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