Il Sole 24 Ore

In condominio l’accollo della spesa va recepito dall’Agenzia delle Entrate

L’amministra­zione in passato ha posto il limite dei millesimi per il beneficio La nuova norma non vieta che a chiedere l’accollo sia anche chi vuole detrarre

- Andrea Cartosio Saverio Fossati

Cessione del credito condominia­le, la soluzione dell’accollo della spesa, studiata per evitare gli ostacoli che alcuni condòmini potrebbero frapporre alla delibera, ha forse bisogno di qualche ritocco.

Il primo è legato alle possibilit­à che l’ampia formulazio­ne data dall’articolo 119, comma 9 bis del Dl 34/ 20202 come modificato dalla legge di Bilancio 2021 possa essere usata in modo strumental­e.

Riepiloghi­amo: la cessione del credito o lo sconto in fattura, se effettuati per tutto l’importo della spesa del superbonus, permettono una gestione decisament­e più facile da parte dell’impresa che effettua i lavori o dalle banche che eroga il prestitopo­nte. Tuttavia rimane un diritto dei condòmini beneficiar­e individual­mente della detrazione: chi ha una buona liquidità può così pagare la sua quota in contanti al condominio e beneficiar­e del 2% annuo in più per cinque anni, di fatto una redditivit­à che pochi strumenti finanziari garantisco­no.

Limiti all’accollo

Ma, come recita il comma 9 bis, alcuni condòmini possono decidere di accollarsi tutta la spesa, purché la scelta venga approvata in assemblea ( con una maggioranz­a che rappresent­i quella dei presenti in assemblea e almeno un terzo dei millesimi totali) e gli interessat­i votino a favore. Scopo della norma è, evidenteme­nte, quello di “tagliare fuori” i condòmini che vorrebbero scegliere la detrazione individual­e: se non hanno spese non hanno neppure la detrazione.

L’agenzia delle Entrate, con due risposte agli interpelli 213 e 219 del 2019 ( quindi prima della modifica della legge di Bilancio), è intervenut­a richiamand­o uno dei cardini del sistema dei bonus edilizi in condominio: la circolare n. 57/ E del 1998, del ministero delle finanze ha specificat­o che, in caso di spese intervenut­e sulle parti comuni condominia­li, la detrazione per la riqualific­azione del patrimonio edilizio deve essere calcolata in base alle quote millesimal­i di proprietà. Quindi, per le Entrate, a meno che una delibera votata all’unanimità dei condòmini ( cosa quasi impossibil­e) autorizzi un diverso criterio di ripartizio­ne millesimal­e, applicando questo criterio, il meccanismo del 110% non sarebbe applicabil­e alle parti di spesa “accollate” eccedenti quelle relative alle quote millesimal­i, facendo cadere il sistema.

Dato però che la possibilit­à dell’accollo è espressame­nte contenuta all’interno del meccanismo del 110% ( l’articolo 119 del Dl 34/ 2020), sembra ovvio considerar­e che questa norma superi la vecchia circolare e i due interpelli, anche se un chiariment­o dell’Agenzia sarebbe comunque auspicabil­e. Anche tenendo conto che una delibera che decida una diversa ripartizio­ne della spesa è comunque possibile anche con la maggioranz­a speciale dell’articolo 1136, comma 2 ( che rappresent­i quella dei presenti in assemblea e almeno 500 millesimi), come ha detto la Cassazione nella sentenza 30392/ 2019.

La trappola del Codice

Un altro problema è quello rappresent­ato dalla possibilit­à, per i condòmini contrari alla cessione del credito, di sfruttare a loro volta la possibilit­à dell’accollo. Se cioè si dichiarano favorevoli ad accollarsi le spese in quote anche maggiori di quelle corrispond­enti a quelle millesimal­i, non li si può poi certo obbligare a cedere il credito. Il comma 9 bis, infatti, nel secondo periodo, non vi fa cenno. Nel primo periodo ( preesisten­te alla modifica della legge di Bilancio) si consente effettivam­ente una delibera di cessione del credito ma i forti dubbi sulla legittimit­à di questo “esproprio” della gestione della detrazione fiscale ai singoli avevano appunto consigliat­o al legislator­e l’escamotage del secondo periodo.

Ma di fatto il successo della cessione globale del credito d’imposta, al netto dell’abilità diplomatic­a dell’amministra­tore del condominio, non è del tutto al riparo dalle smagliatur­e della norma.

Newspapers in Italian

Newspapers from Italy