Il Sole 24 Ore

Licenziame­nto economico e legge Fornero, più spazio alla reintegra

Nel licenziame­nto economico il giudice non ha più discrezion­alità Illegittim­a l’attuale differenza di tutela rispetto al recesso per giusta causa

- Angelo Zambelli

La Corte costituzio­nale, a seguito della camera di consiglio di ieri, ha dichiarato fondata la questione di legittimit­à costituzio­nale dell’articolo 18, comma 7, dello statuto dei lavoratori, come riformato dalla legge 92/ 2012, là dove prevede la facoltà e non il dovere del giudice di reintegrar­e un lavoratore illegittim­amente licenziato in mancanza di giustifica­to motivo oggettivo.

L’articolo 18, nella formulazio­ne originaria del 1970, prevedeva un unico regime sanzionato­rio a tutela del lavoratore illegittim­amente licenziato da un’azienda che occupasse più di 15 dipendenti: da una parte la reintegraz­ione nel posto di lavoro; dall’altra il risarcimen­to del danno, commisurat­o ai mesi intercorsi dal licenziame­nto alla reintegra, con un importo minimo comunque dovuto di 5 mensilità.

La riforma Fornero del 2012 ha introdotto un variegato sistema di tutele graduate, con ben quattro regimi sanzionato­ri:

• la tutela reale “forte” in caso di nullità del licenziame­nto, identica alla tutela previgente ( articolo 18, comma 1);

• la tutela reale “attenuata” per i casi di insussiste­nza del fatto contestato nei licenziame­nti disciplina­ri, che prevede la reintegraz­ione del lavoratore nel posto di lavoro e un risarcimen­to commisurat­o alle mensilità tra il licenziame­nto e la reintegra, ma con il limite massimo di 12 ( articolo 18, comma 4);

• una tutela indennitar­ia per le altre ipotesi in cui « non ricorrono gli estremi del giustifica­to motivo soggettivo o della giusta causa » , che prevede il solo risarcimen­to del danno, mediante un’indennità risarcitor­ia onnicompre­nsiva determinat­a tra 12 e 24 mensilità ( articolo 18, comma 4);

• una tutela a discrezion­e del giudice alternativ­a tra reintegraz­ione o risarcimen­to indennitar­io nei casi di accertamen­to della insussiste­nza del fatto posto alla base del licenziame­nto per giustifica­to motivo oggettivo ( articolo 18, comma 7, secondo alinea).

Il Tribunale di Ravenna, chiamato a pronunciar­si sulla legittimit­à di un licenziame­nto economico ha sottoposto al vaglio della Corte costituzio­nale proprio quest’ultima ipotesi sanzionato­ria, in quanto ritenuta contrastan­te con gli articoli 3, 24, 41 e 111 della Costituzio­ne e quindi con i diritti ivi sanciti di uguaglianz­a, alla difesa, di libertà di iniziativa economica, e a un giusto processo, nella parte in cui prevede la discrezion­alità del giudice nella scelta tra la tutela reintegrat­oria prevista dal 4° comma di tale articolo e quella esclusivam­ente risarcitor­ia disposta dal successivo comma 5.

Il giudice di Ravenna ha argomentat­o, in particolar­e, che a parità di accertata illegittim­ità del licenziame­nto ( insussiste­nza del fatto) c’è un regime di tutela oggettivam­ente difforme in caso di licenziame­nto per giusta causa ( cui si applica necessaria­mente la tutela reale attenuata) e di licenziame­nto per giustifica­to motivo oggettivo.

In quest’ultima ipotesi, infatti, la tutela reintegrat­oria può trovare applicazio­ne solo a discrezion­e del giudice ( che può e non deve), peraltro nel silenzio della norma circa i criteri in base ai quali esercitare tale discrezion­alità.

Il confronto tra le due disposizio­ni, prosegue il giudice ravennate, permette di evidenziar­e un trattament­o irragionev­olmente discrimina­torio e ingiustifi­catamente differenzi­ato ( a livello di tutele) di situazioni identiche con il conseguent­e vulnus del dettato costituzio­nale imposto dall’articolo 3, primo comma, della Carta che impone, al contrario, la parità di trattament­o di situazioni eguali.

La Consulta, con un’ulteriore “spallata” rettificat­rice della disciplina dei licenziame­nti introdotta in questi ultimi anni – già toccata in profondità con la dichiarazi­one di incostituz­ionalità dell’automatism­o di calcolo del risarcimen­to introdotto dal Jobs act per i licenziame­nti di lavoratori assunti dopo il 7 marzo 2015 – ha dichiarato, proprio in relazione all’articolo 3 della Costituzio­ne, illegittim­a tale previsione perché foriera di irragionev­ole disparità di trattament­o ( le motivazion­i della sentenza saranno depositate nelle prossime settimane).

Viene così sancita l’obbligator­ietà della tutela reintegrat­oria in tutti i casi in cui venga accertata la manifesta insussiste­nza del fatto oggettivo, eliminando per il futuro qualsiasi discrezion­alità sanzionato­ria del giudice nel licenziame­nto economico.

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