Per le domande più tempo: arriva la proroga al 31 marzo
Circa 5mila lavoratori potranno ottenere la prestazione dall’Inps
Con il milleproroghe si riaprono i termini per la presentazione delle domande di cassa integrazione Covid che sono scaduti al 31 dicembre 2020, prorogandoli al 31 marzo 2021. Circa 5mila lavoratori potranno ottenere dall’Inps la prestazione ( 870 in Cigo, 2.420 in assegno ordinario e 1.710 in cassa integrazione in deroga).
La sanatoria riguarda anche i termini di trasmissione dei dati necessari per il pagamento o per il saldo degli stessi comunque scaduti entro il 31 dicembre 2020 e la stima dell’impatto finanziario è stabilità in 3,2 milioni di euro. « Una proroga utile ed opportuna per impedire che il mancato rispetto di termini burocratici - commenta la presidente della commissione Lavoro della Camera, Debora Serracchiani -, pure importanti in situazioni ordinarie, possa determinare un pregiudizio di tutela nei confronti dei lavoratori » .
L’emendamento approvato dalla Camera mette in ordine tutte le scadenze che nel tempo si sono susseguite e permette ai datori di lavoro che sono incappati nella decadenza di superare l’ostacolo avendo accesso agli strumenti emergenziali entro il 31 marzo. In genere le domande di cassa integrazione e i modelli per consentire all’Inps il pagamento diretto ( Sr41) devono esser presentate entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa. In caso di mancato rispetto dei termini, il decreto Cura Italia ha introdotto la decadenza dalle prestazioni con la conseguenza che le stesse rimangono a carico del datore di lavoro.
L’emendamento approvato riguarda le domande e modelli non trasmessi e scaduti entro il 31 dicembre 2020. Questo sembrerebbe escludere la Cig avviata a dicembre la cui domanda e i dati di pagamento scadevano entro il 31 gennaio 2021. La riapertura dei termini consentirà alle Sedi Inps di riesaminare domande presentate oltre i termini e respinte. E consentirà ai datori di lavoro di trasmettere per la prima volta le istanze per i periodi interessati dalla decadenza.
Durante l’emergenza sanitaria i termini di presentazione delle domande di cassa integrazione a disposizione dei datori di lavoro sono stati più volte modificati. Il Dl Cura Italia, ha previsto che le domande riferite a periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa che avevano avuto inizio tra il 23 febbraio e il 30 aprile 2020 potevano esser trasmesse entro il 15 luglio 2020. Il Dl Agosto ha ribadito il termine di scadenza legato al mese successivo l’inizio del periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa. È stata prevista una tolleranza, in prima applicazione, con scadenza al 30 settembre 2020; questo termine è poi stato differito al 31 ottobre 2020 con il Dl 125/ 2020. Per Antonio Viscomi ( Pd) « l’obiettivo è iniziare a creare una burocrazia più amichevole » .