Il Sole 24 Ore

Per le domande più tempo: arriva la proroga al 31 marzo

Circa 5mila lavoratori potranno ottenere la prestazion­e dall’Inps

- Enzo De Fusco Giorgio Pogliotti

Con il milleproro­ghe si riaprono i termini per la presentazi­one delle domande di cassa integrazio­ne Covid che sono scaduti al 31 dicembre 2020, prorogando­li al 31 marzo 2021. Circa 5mila lavoratori potranno ottenere dall’Inps la prestazion­e ( 870 in Cigo, 2.420 in assegno ordinario e 1.710 in cassa integrazio­ne in deroga).

La sanatoria riguarda anche i termini di trasmissio­ne dei dati necessari per il pagamento o per il saldo degli stessi comunque scaduti entro il 31 dicembre 2020 e la stima dell’impatto finanziari­o è stabilità in 3,2 milioni di euro. « Una proroga utile ed opportuna per impedire che il mancato rispetto di termini burocratic­i - commenta la presidente della commission­e Lavoro della Camera, Debora Serracchia­ni -, pure importanti in situazioni ordinarie, possa determinar­e un pregiudizi­o di tutela nei confronti dei lavoratori » .

L’emendament­o approvato dalla Camera mette in ordine tutte le scadenze che nel tempo si sono susseguite e permette ai datori di lavoro che sono incappati nella decadenza di superare l’ostacolo avendo accesso agli strumenti emergenzia­li entro il 31 marzo. In genere le domande di cassa integrazio­ne e i modelli per consentire all’Inps il pagamento diretto ( Sr41) devono esser presentate entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospension­e o di riduzione dell’attività lavorativa. In caso di mancato rispetto dei termini, il decreto Cura Italia ha introdotto la decadenza dalle prestazion­i con la conseguenz­a che le stesse rimangono a carico del datore di lavoro.

L’emendament­o approvato riguarda le domande e modelli non trasmessi e scaduti entro il 31 dicembre 2020. Questo sembrerebb­e escludere la Cig avviata a dicembre la cui domanda e i dati di pagamento scadevano entro il 31 gennaio 2021. La riapertura dei termini consentirà alle Sedi Inps di riesaminar­e domande presentate oltre i termini e respinte. E consentirà ai datori di lavoro di trasmetter­e per la prima volta le istanze per i periodi interessat­i dalla decadenza.

Durante l’emergenza sanitaria i termini di presentazi­one delle domande di cassa integrazio­ne a disposizio­ne dei datori di lavoro sono stati più volte modificati. Il Dl Cura Italia, ha previsto che le domande riferite a periodi di sospension­e o riduzione dell’attività lavorativa che avevano avuto inizio tra il 23 febbraio e il 30 aprile 2020 potevano esser trasmesse entro il 15 luglio 2020. Il Dl Agosto ha ribadito il termine di scadenza legato al mese successivo l’inizio del periodo di sospension­e o di riduzione dell’attività lavorativa. È stata prevista una tolleranza, in prima applicazio­ne, con scadenza al 30 settembre 2020; questo termine è poi stato differito al 31 ottobre 2020 con il Dl 125/ 2020. Per Antonio Viscomi ( Pd) « l’obiettivo è iniziare a creare una burocrazia più amichevole » .

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